Il Consiglio Nazionale del CONI, nel corso della riunione n. 217 tenutasi il 7 giugno scorso, ha ufficializzato l’adozione di una delibera che, come auspicato, offre una interpretazione autentica in merito alla natura definitiva del riconoscimento ai fini sportivi attribuito dalle Federazioni Sportive ai propri affiliati anche in carenza dell’iscrizione degli stessi al Registro CONI.
Si attende ora l’emanazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un documento di presa d’atto della posizione assunta dal CONI, finalizzata alla cessazione dei contenziosi in corso aventi per oggetto la contestazione della natura sportiva dilettantistica dei sodalizi in assenza di iscrizione al Registro.
Nell’ambito della seduta del Consiglio Nazionale si è altresì preso atto della conclusione di un’indagine parlamentare sullo sport dilettantistico dalla quale dovrebbe derivare l’emanazione di un disegno di legge contenente proposte di sostegno, prevalentemente di natura tributaria, in favore dello sport dilettantistico.
Nell’ultima Newsletter Fiscosport (n. 11 del 02/06/2011) avevamo dato notizia dell’incontro avvenuto in data 18 maggio tra CONI e Commissione finanze della Camera dei Deputati in merito alla problematica della mancata o tardiva iscrizione al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che tante criticità sta creando ai numerosi sodalizi sportivi finiti sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate: in quell’occasione il CONI ha annunciato l’emanazione di un provvedimento di natura interpretativa, cioè valido anche per il passato, che avrebbe chiarito il principio secondo cui l’affiliazione di una società o associazione sportiva a una federazione sportiva nazionale (e a un ente di promozione sportiva) è titolo sufficiente per l’ottenimento del riconoscimento sportivo da parte del CONI.
A tal fine il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico, nella seduta n. 217 del 07/06 u.s., ha preso posizione in merito alla delicata vicenda evidenziando che:
“… Ed è proprio alle società sportive dilettantistiche che è stata dedicata attenzione in queste ultime settimane. Sono state infatti queste società ad avvertire più pesantemente gli effetti della crisi economica. A ciò si è aggiunta una serie di iniziative sul territorio da parte degli uffici tributari che hanno contestato irregolarità di carattere formale o per non aver perfezionato l’iscrizione al Registro del CONI. Su questo ultimo aspetto, dopo ripetuti incontri con i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, è stata adottata una deliberazione, in base alla quale viene chiarita la posizione di tutte quelle società e associazioni dilettantistiche che, negli ultimi anni, dopo il riconoscimento provvisorio del CONI tramite l’affiliazione alle Federazioni, non avevano ottenuto il riconoscimento definitivo con l’iscrizione nel Registro del CONI. Si attende che, da parte dell’Agenzia delle Entrate, venga adottato un provvedimento che, in considerazione della buona fede e della natura meramente formale delle irregolarità, annulli gli accertamenti relativi al periodo in questione. Allo stesso tempo vanno accolte con favore le indicazioni date dalla stessa Agenzia delle Entrate ai propri uffici territoriali – accogliendo in ciò le istanze avanzate dal CONI, cercando di distinguere pertanto le vere associazioni sportive dilettantistiche da quelle che si fingono tali con l’intento, più o meno celato, di eludere il fisco. Sul fronte parlamentare va inoltre segnalata la conclusione dell’indagine conoscitiva sullo sport dilettantistico, condotta dalla VII Commissione del Senato, dalla quale è scaturito un documento di proposte a sostegno delle società sportive dilettantistiche, prevalentemente di carattere tributario, che accoglie pienamente le richieste che il CONI aveva avanzato alla Commissione. E’ ora auspicabile che il disegno di legge venga approvato nei tempi più brevi.” 1
Come si evince dall’estratto riportato, il Consiglio Nazionale prende atto di:
a) una delibera del Presidente Giovanni Petrucci, che si allega al presente articolo;
b) una iniziativa parlamentare in materia di agevolazioni tributarie in favore dello sport dilettantistico, anch’essa allegata alle presenti note.
Per quanto concerne la delibera adottata dal Presidente Petrucci in data 19/5/2011 (cioè il giorno successivo all’incontro con la Commissione finanze della Camera dei Deputati) ma resa nota successivamente, con la stessa vengono, in sostanza, fissati i seguenti principi:
1) che il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali (nonché dalle D.S.A e dagli E.P.S.) per effetto della delibera di Consiglio Nazionale n. 1288 del 11 novembre 2004 sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010 anche in assenza della prevista iscrizione al Registro;
2) che a partire dall’anno sportivo in scadenza al 31/12/2011 (stagione sportiva 2011/2012 per gli organismi che non fanno riferimento all’anno solare) il riconoscimento provvisorio … si intende nullo in mancanza dell’iscrizione al Registro entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS al CONI, ovvero entro la data di scadenza dell’anno sportivo in corso se la trasmissione del flusso avviene negli ultimi 90 gg. dell’anno.
Ciò significa che, per interpretazione autentica del CONI, quale unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva dilettantistica svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 7 del d.l. 28 maggio 2004 n. 136 (convertito con l. 27 luglio 2004 n. 186), l’affiliazione di un sodalizio a una F.S.N/D.S.A./E.P.S ottenuta entro il 31/12/2010 costituisce riconoscimento ai fini sportivi a decorrere dalla data dell’ottenimento della stessa, indipendentemente dall’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI.
Giova ricordare, a tal proposito, che il d.l. 136/2004 aveva previsto che le disposizioni di cui ai commi 1,3,5,7,8,9,10,11 e 12 dell’art. 90, l. 289/2002 si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, e che il CONI debba trasmettere, annualmente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate – l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
La legge, quindi, non ha mai previsto, quale condizione per il riconoscimento ai fini sportivi, l’iscrizione al Registro. E’ stato il CONI che, nella sua autonomia, ha ritenuto di scegliere la via dell’istituzione “amministrativa” del proprio Registro con la nota Delibera n. 1288 del 11/11/2004, modificata parzialmente dalla Delibera del Consiglio Nazionale n. 1394 del 19/06/2004.
Il Registro, dunque, nasce come atto interno del CONI, e non in forza di una disposizione di legge, laddove la disposizione legislativa impone solamente l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei sodalizi riconosciuti ai fini sportivi.
E poiché il CONI ha sempre trasmesso all’Agenzia delle Entrate, sin dal primo invio del 2005, anche l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi concesso dalle F.S.N./D.S.A./E.P.S. su delega del Consiglio Nazionale, pur sottolineando la posizione delle iscritte al Registro rispetto alle non iscritte, l’obbligo previsto dalla legge è sempre stato rispettato.
Ne deriva, a questo punto, per espresso riconoscimento del CONI, l’assimilazione, fino alla data del 31/12/2010, dell’affiliazione all’iscrizione al Registro.
Diretta conseguenza del principio di cui sopra dovrebbe essere l’abbandono da parte dell’Agenzia delle Entrate del proseguimento del contenzioso aperto in relazione a quelle situazioni in cui oggetto di contestazione sia esclusivamente l’omessa o tardiva iscrizione al registro in presenza di regolare affiliazione (perfezionata entro il 31/12/2010) dei sodalizi interessati, nonché la cessazione dell’emanazione di nuovi avvisi di accertamento incentrati sul medesimo presupposto.
A tal fine il comunicato del Consiglio Nazionale auspica l’adozione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un provvedimento che, in considerazione della buona fede e della natura meramente formale delle irregolarità, annulli gli accertamenti relativi al periodo in questione, e accoglie con favore le indicazioni date (nel corso dell’audizione del 18 maggio) dalla stessa Agenzia delle Entrate ai propri uffici territoriali, in merito alla distinzione delle vere associazioni sportive dilettantistiche da quelle che si fingono tali con l’intento, più o meno celato, di eludere il fisco.
Fin qui, le novità in materia di Registro.
Il comunicato del Consiglio Nazionale fa tuttavia riferimento anche a un provvedimento parlamentare in materia di sport dilettantistico e, in particolare, alla conclusione dell’indagine conoscitiva, condotta dalla VII Commissione del Senato, dalla quale è scaturito un documento di proposte 2 a sostegno delle società sportive dilettantistiche, prevalentemente di carattere tributario, che accoglie pienamente le richieste avanzate dal CONI alla Commissione, e dal quale dovrebbe scaturire un disegno di legge che il Consiglio Nazionale si auspica venga approvato in tempi brevi.
Si tratta di un documento che ripropone, pressoché integralmente, le previsioni del disegno di legge n. 1813 dell’8 ottobre 2009, predisposto dalla medesima commissione e avente come primi firmatari i senatori Barelli (presidente della F.I.N) per il Pdl e Rusconi per il PD.
Partendo dalla considerazione dell’importanza dello sport dilettantistico a livello formativo, educativo e di prevenzione sanitaria, sottolineato il ruolo del volontariato quale fattore trainante dello sport di base, e preso atto della crisi economica che ha colpito il settore in termini di riduzione dei contributi pubblici e delle sponsorizzazioni private, il documento prevede, sostanzialmente, un ampliamento delle attuali agevolazioni tributarie previste in favore dello sport dilettantistico, anche in considerazione del mutamento dei valori monetari (svalutazione) intervenuto dalla data di emanazione dei provvedimenti istitutivi delle agevolazioni stesse ad oggi.
In sintesi, nel documento si propone:
a) innalzamento del plafond di cui alla l. 398/1991 da € 250.000,00 a € 300-350.000,00;
b) innalzamento del limite esente da imposta dell’ammontare dei compensi, rimborsi e premi erogati agli sportivi dilettanti da € 7.500,00 a € 10.000,00;
c) estensione dell’agevolazione prevista in materia di esenzione dall’imposta di bollo sugli atti, documenti, contratti eccetera anche alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (oggi l’esenzione è prevista, oltre che per le ONLUS, anche per le Federazioni Sportive ma non in favore dei sodalizi sportivi);
d) eliminazione del limite di € 200.000,00 annui previsto quale presunzione assoluta di spesa di pubblicità per i committenti di prestazioni pubblicitarie (sponsor) rese da società e associazioni sportive dilettantistiche, ovvero innalzamento di detto limite ad almeno € 400.000,00;
e) elevazione del limite previsto per la detraibilità dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali effettuate in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche dagli attuali € 1.500,00 annui a € 3.000 – 5.000,00;
f) elevazione da € 51.645,69 (ex Lit. 100 milioni) ad almeno € 100.000,00 del limite di esenzione dal reddito imponibile – ex art. 25, l. 133/1999 – per un numero di eventi non superiore a due per ogni anno posti in essere dalle società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime ex l. n 398/1991;
g) esclusione dall’obbligo del pagamento del compenso ex art. 73-bis, l. n. 633/1941 (diritti per i fonografici) per le società e associazioni sportive dilettantistiche;
h) esclusione dall’obbligo di invio del modello EAS, ex art. 30, d.l. 185/2008, da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI.
Si tratta, come si può ben vedere, di ampliamenti delle agevolazioni tributarie di dimensioni rilevanti rispetto ai limiti attualmente in vigore, ampliamenti che, se effettivamente approvati, apporterebbero un indubbio sollievo alle casse sempre più asfittiche dei sodalizi sportivi.
Non possiamo tuttavia non esternare alcune perplessità:
– in primo luogo, il documento non offre alcuna indicazione circa le modalità di copertura degli impegni finanziari derivanti dall’eventuale adozione delle misure proposte, e, tenuto conto dell’attuale orientamento politico a livello di riduzione della spesa pubblica, non si tratta di un’eccezione di poco conto;
– in secondo luogo, e soprattutto, non è stata colta (o non è stato possibile cogliere?) l’occasione per dirimere la problematica attualmente forse più rilevante con la quale si scontrano quotidianamente gli operatori sportivi: il corretto inquadramento dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche e l’esatta individuazione delle fattispecie alle quali può essere applicata l’agevolazione tributaria (e previdenziale) ex art. 67, c.1, lett. m), T.U.I.R. – agevolazione in relazione alla quale, come detto, si propone l’incremento a € 10.000,00 della “fascia non imponibile”.
Sarà cura di Fiscosport, come sempre, tenere costantemente aggiornati i dirigenti e gli operatori sportivi.
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1 Estratto del comunicato del Consiglio Nazionale Coni sulla seduta n. 217 del 07/06/2011.
2 Allegato al presente articolo.