La tutela della salute e l’ordinamento sportivo rientrano, tra altre, nelle materie di potestà concorrente che spetta alle Regioni ai sensi dell’art.117 della Costituzione; significa in estrema sintesi che in tali materie la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. In questo quadro vanno quindi collocate le disposizioni della legislazione emergenziale sulla ripresa dell’attività sportiva.
Per l’attività sportiva di base e motoria in genere si ricorda che l’art.1 lett.f) del D.P.C.M. 17/5/2020 ne ha consentito la ripresa a partire dal 25 maggio, nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento e a condizione che vengano adottati e rispettati protocolli di sicurezza attuativi delle linee guida adottate dall’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (per lo sport di base si veda a questo link), fatti salvi ulteriori indirizzi operativi emanati da regioni e province autonome (che recepiscono le linee guida della Conferenza delle Regioni per la ripresa delle attività, aggiornate e integrate in relazione all’evoluzione epidemiologica e consultabili al sito http://www.regioni.it/home/covid-19-linee-guida-per-la-riapertura-2589/). La stessa disposizione ha previsto la possibilità per le singole regioni di stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che si verificasse preventivamente le compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
Per gli sport di contatto, incluse le attività sportive amatoriali come il calcetto, non è stata individuata una data generalizzata a livello nazionale ma una ripresa differenziata in base alla situazione regionale a partire dal 25 giugno 2020: l’art.1 lett.g) del D.P.C.M. 11 giugno 2020 ha infatti previsto che a decorrere da tale data “è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Ufficio Sport del Governo abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori…” La ripresa delle attività è condizionata al rispetto delle line guida adottate dall’Ufficio Sport del Governo per le attività di base per quanto compatibili (in tal senso andranno rispettate integralmente salvo che per la distanza interpersonale tra gli atleti durante le fasi di gioco). Le regioni che hanno autorizzato la ripresa degli sport di contatto hanno contestualmente adottato specifiche linee guida per sport di contatto e/o di squadra.
Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore, possiamo affermare che la pratica del calcetto è consentita soltanto se la regione di riferimento ha autorizzato la ripresa degli sport di contatto, nel rispetto delle specifiche condizioni indicate. In tal senso le disposizioni regionali prevalgono su quelle nazionali; l’attività si svolge nel rispetto delle specifiche prescrizioni regionali e delle linee guida per l’attività di base adottate dal Governo in quanto compatibili (salvo quindi che per la distanza interpersonale ) e fermo in ogni caso il divieto di assembramento in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 11 giugno sopra citato. Si ricorda che questa, come ogni altra misura di prevenzione ivi contenuta, è stata prorogata fino al 31/7/2020 dal nuovo D.P.C.M. del 14 luglio scorso.