1. La normativa antiriciclaggio applicabile ai sodalizi sportivi e il rapporto con le altre disposizioni in materia “valide per tutti”
La disciplina antiriciclaggio di riferimento per le a.s.d. e s.s.d. senza fini di lucro è contenuta nell’art. 25 comma 5 della Legge n. 133/1999, che nella sua nuova formulazione (modificata per effetto del decreto legislativo n. 158/2015 “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23”, in vigore dal 1 gennaio 2016 per effetto dell’art.1 comma 133 della Legge di Stabilità 28 dicembre 2015 n. 208) prevede:
I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.
Per “modalità idonee” sono pertanto da intendersi tutte le possibili forme di pagamento, incasso e versamento appunto considerate “tracciabili” (a titolo esemplificativo: carte di credito, carte di debito, carte prepagate, bancomat, assegni bancari e/o postali intestati al sodalizio sportivo e non trasferibili, bonifici bancari e/o postali, ecc).
A differenza, pertanto, della disciplina antiriciclaggio “ordinaria” (di cui al d.lgs. 231/2007 e successive. integrazioni e modificazioni), applicabile a tutti gli “altri soggetti”, per cui la Finanziaria 2016 ha aumentato a € 3.000 il limite del divieto di trasferimento in contanti1, per le a.s.d. e a.s.d. senza fini di lucro resta ancora pienamente in vigore il limite di € 1.000 quale soglia sopra la quale vige l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti e versamenti2. Vi è tuttavia una differenza sostanziale rispetto al passato: a partire dal 1 gennaio 2016, il mancato rispetto dell’obbligo della tracciabilità per i sodalizi sportivi non comporta più la decadenza dal regime forfetario di cui alla Legge 398/91, ma solo l’applicazione della sanzione amministrativa (da € 250 ad € 2.000, prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471), indipendentemente dalla circostanza che i sodalizi sportivi abbiano optato o meno per il regime forfetario in questione.
I sodalizi sportivi devono, poi, in ogni caso, rispettare e prestare molta attenzione a tutte le altre disposizioni in materia di antiriciclaggio applicabili a “tutti i contribuenti” (e non specificatamente alle a.s.d. e s.s.d. senza fini di lucro), e, soprattutto, devono evitare tutti quei comportamenti elusivi e “artificiosi” che possono comportare gravi conseguenze penali oltre che pesanti profili sanzionatori.
Il Decreto Fiscale n. 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per “tutti i contribuenti”, (e quindi anche per i sodalizi sportivi), una “presunzione di ricavo non dichiarato”, secondo cui: “sono posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori ad € 1.000 giornalieri e, comunque, ad € 5.000 mensili”3.
Tale disposizione, se violata da parte dei sodalizi sportivi, sarebbe ancora “più grave” rispetto a tutti gli altri contribuenti “ordinari”, nel senso che la circostanza che il sodalizio sportivo non sia in grado di dimostrare a chi sono state corrisposte le somme in contanti prelevate potrebbe facilmente essere considerata dai verificatori come una vera e propria “distribuzione indiretta di utili”, ipotesi di violazione assai più grave rispetto alle conseguenze di un ricavo non dichiarato, con conseguenze nefaste in termini di disconoscimento delle agevolazioni previste per le a.s.d. e s.s.d. senza fini di lucro.
Disposizione, che, comunque, deve far sempre ricordare ai sodalizi sportivi, che in ogni caso costituiscono “presunzione di ricavo “, qualora non giustificati, tutti i versamenti e prelevamenti effettuati, a prescindere dal superamento o meno delle soglie antiriciclaggio previste, e che, impone ad ogni sodalizio sportivo di evitare il compimento di operazioni “artificiosamente frazionate”.
2. La corretta gestione delle operazioni e il nuovo concetto rafforzato di “tracciabilità “dell’Agenzia delle Entrate
Quali comportamenti virtuosi, pertanto, deve adottare il sodalizio sportivo per assicurarsi una gestione corretta al riparo da contestazioni e sanzioni?
Al riguardo sarà sufficiente adottare sempre un modus operandi trasparente, evitando in primis di violare le disposizioni normative in essere, e, poi, avere sempre sotto controllo la gestione delle liquidità disponibili, evitando soprattutto di “scivolare” su terreni pericolosi, quali quelli delle sponsorizzazioni ricevute, ad esempio con prelievi bancari non giustificati in rapporto alle operazioni fiscali effettuate, oppure, evitare nel modo più assoluto qualsiasi “promiscuità” tra conti correnti del sodalizio sportivo e conti correnti “personali” del Presidente e/ o dei membri del Consiglio Direttivo, che potrebbe aprire facilmente a vere e proprie indagini finanziarie di natura “soggettiva” con responsabilità penali e pecuniarie in capo al sodalizio sportivo e ai soggetti coinvolti.
Questo modus operandi trasparente è poi, in pratica, ciò che ad oggi l’Agenzia delle Entrate ha ribadito con la Circolare n. 18/E del 01/08/2018, con cui si è voluto rafforzare di fatto il concetto di tracciabilità applicata ai sodalizi sportivi.
Nel corso di un tavolo tecnico con il CONI4 l’Agenzia delle Entrate ha dettato vecchie e nuove linee guida circa le corrette modalità di documentazione e contabilizzazione che i sodalizi sportivi devono tenere per rispettare l’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 25, comma 5 della L. n. 133/1999, nell’ipotesi di riversamento in contanti sui propri conti correnti di importi comunque riscossi dal sodalizio sportivo “sotto soglia” ma che cumulativamente eccedono il limite delle 1.000 € previsto dalla normativa antiriciclaggio.
L’Agenzia delle Entrate ha disposto al riguardo intanto una “vecchia novità” ribadendo che:
“Per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l’ente deve rilasciare un’apposita “quietanza”, copia della quale dovrà essere conservata dall’ente stesso”
E poi, affermando una “vera novità” specificando che :
“Inoltre, al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali, l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro, dovrà dotarsi di un “registro”, dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato”.
Tralasciando profili di criticità che questa Circolare ha prodotto ((La Corte di Cassazione in diverse sentenze (tra cui la sentenza n. 5137 del 05/03/2014), ha ribadito più volte che “le circolari sono delle semplici interpretazioni ministeriali e come tale non possono vincolare né i contribuenti né i giudici, né costituiscono fonte di diritto”))(ad esempio circa la legittimità giuridica dell’istituzione di tale “registro”, mai previsto da altre leggi o circolari prima d’ora), appare evidente che in capo ai sodalizi sportivi, oggi più che mai, si rende opportuno adottare tutte quelle necessarie operazioni di gestione, al fine di dare riscontro documentale, fiscale e finanziario di tutte le transazioni in sede di verifica fiscale. La posizione di un sodalizio sportivo privo di tutta la documentazione contabile e finanziaria necessaria per giustificare incassi, prelievi e versamenti di importi superiori alla soglia delle 1.000 €, seppur riferito a singole operazioni comunque “sotto soglia, o di importo modesto”, sarebbe, in sede di accertamento, un elemento molto pericoloso, che, unitamente all’eventuale mancanza di tale registro, porterebbe serie complicazioni ispettive in capo all’ente stesso.
3. Nuovi ed attuali profili di tracciabilità con la Legge di Bilancio 2020
Questa nuova via di una “tracciabilità rafforzata” dettata dall’Agenzia delle Entrate, è oggi continuata con la Legge 27/12/2019 n.160 (c.d. Legge di Bilancio 2020), che all’art. 1, commi 679 e 680 ha introdotto il nuovo concetto di tracciabilità delle spese detraibili ai fini Irpef di cui all’art. 15 del T.U.I.R., tra cui rientrano anche le “spese detraibili in ambito sportivo”, ossia le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a € 1.500 rese a favore delle a.s.d. e s.s.d. senza fini di lucro e le c.d. “spese sportive per i minori”, ossia le spese sostenute per la pratica sportiva dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni di età, detraibili dall’Irpef nella misura del 19% calcolata su di un importo massimo di € 210,00 per ciascun anno solare e per ciascun ragazzo.
A partire, quindi, dall’01/01/20205. tali spese in ambito sportivo diventano detraibili solo se pagate al sodalizio sportivo con strumenti di pagamento tracciabili. L’art. 23 del d.lgs n. 241/1997, richiamato dalla Legge di Bilancio 2020, stabilisce di fatto che le modalità di pagamento tracciabili ammesse sono:
– Carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari/postali e circolari, bonifici bancari/postali, e ogni altro sistema di pagamento tracciabile.
Questa nuova disposizione, pertanto, imporrà sempre più ai sodalizi sportivi l’adozione di una contabilità sempre più tracciabile in ragione della documentazione che si dovrà necessariamente rilasciare a ogni iscritto socio e/o tesserato affinché questi ultimi possano poi concretamente detrarre la spesa ai fini Irpef nella propria dichiarazione dei redditi .
Per fruire della detrazione, infatti, la spesa dovrà essere certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, quietanza o ricevuta di pagamento, da cui devono risultare i dati fiscali del soggetto che eroga il servizio sportivo, la causale del pagamento, l’attività sportiva esercitata, l’importo pagato per la prestazione resa, nonché i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Documentazione quindi necessaria che impone allo stato attuale una sempre maggiore tracciabilità ai sodalizi sportivi.
[1] Limite che per effetto della Legge di Bilancio 2020, piu precisamente il Decreto Fiscale 2020, D.L. 124/2019 all’art. 18, è stato ulteriormente abbassato come soglia portato a € 2.000 dal 01/07/2020 e a € 1.000 dal 01/01/2022;
[2] Soglia aumentata da € 516,46 ad € 1.000 dal comma 713 della Legge di Stabilità 2015 dal 01/01/2015;
[4] Circolare rubricata “Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle Entrate ed il Coni”;
- Limite che per effetto della Legge di Bilancio 2020, piu precisamente il Decreto Fiscale 2020, D.L. 124/2019 all’art. 18, è stato ulteriormente abbassato come soglia portato a € 2.000 dal 01/07/2020 e a € 1.000 dal 01/01/2022; [↩]
- Soglia aumentata da € 516,46 ad € 1.000 dal comma 713 della Legge di Stabilità 2015 dal 01/01/2015 [↩]
- Disposizione che ha modificato l’art. 32 del D.P.R. 29/9/73 [↩]
- Circolare rubricata “Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle Entrate ed il Coni” [↩]
- Nel D.L. 162/2019 (Decreto Milleproroghe 2020), non è stato più inserito l’emendamento che prevedeva una motoria fino al 31/03/2020 per le spese sportive detraibili dei minori pagate in modo non tracciabile. Pertanto obbligo di tracciabilità resta confermato con decorrenza 01/01/2020 [↩]