1. Fatturazione elettronica
E’ stato abrogato il comma 2 dell’art. 10 della legge 17 dicembre 2018, n. 136 che stabiliva una particolare e farraginosa disposizione circa l’emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti in regime forfetario ex l. 398/1991, in caso di contratti di sponsorizzazione e pubblicità (“Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari”).
Per i dettagli sulla fatturazione elettronica si rinvia agli altri interventi in questa Newsletter e nelle edizioni precedenti.
2. Esenzione imposta di bollo per a.s.d. e s.s.d.
A decorrere dal 2019 le a.s.d. e s.s.d. sono esonerate dall’imposta di bollo.
Il comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al d.p.r. 26/10/1972 n. 642, estendendo anche alle “associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni” l’esenzione da bollo fino all’anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva.
Dal primo gennaio 2019 gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche saranno esenti da bollo.
In particolare, rientrano tra i documenti esenti da bollo anche le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate da associazioni e società sportive dilettantistiche trattandosi di “documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi “.
3. Credito d’imposta per erogazioni liberali per la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (c.d. “Sport bonus”)
Viene prorogato, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta, di cui all’art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017, per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. “Sport bonus”).
Possono beneficiare dell’agevolazione le erogazioni liberali:
- in denaro;
- effettuate nel 2019;
- per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;
- anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
Possono accedere al credito d’imposta:
- le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- i soggetti titolari di reddito d’impresa.
4. Abrogazione della riduzione al 50% dell’aliquota IRES per gli enti non commerciali
La Legge di Bilancio 2019 ha abrogato la riduzione IRES al 50% per numerosi enti non commerciali dotati di personalità giuridica, il cui impatto negativo sui bilanci sarà importante.
Viene infatti abrogata la riduzione del 50% dell’aliquota IRES (che passa quindi dal 12% al 24%), prevista dall’art. 6 del d.p.r. 601/73, per i seguenti soggetti:
- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associa-zioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione (trattasi, tra gli altri, degli enti ecclesiastici);
- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.
L’abrogazione dovrebbe decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, ovvero il 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.
5. Estensione del regime forfetario ex l. 190/2014
La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla l. 190/2014.
Gli ambiti di intervento sono stati i seguenti:
- soglia di ricavi/compensi aumentata fino a 65.000,00 euro
- modifica in caso di possesso di partecipazioni
- modifica in presenza di contestuale o precedente attività di lavoro dipendente
Dall’1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono eliminati i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.2019.
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
- partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
La causa ostativa connessa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene modificata come segue.
Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:
- siano in corso rapporti di lavoro;
- siano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l’ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.
Infine, si evidenzia che non viene modificata la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).
6. Attività decommercializzate – Ampliamento
Viene esteso l’ambito applicativo dell’art. 148 co. 3 del TUIR alle attività svolte da “strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”.
Non si ritiene, peraltro, che la disposizione in oggetto sia di immediato e diretto interesse di a.s.d./s.s.d.