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Home Approfondimenti Errori tipici (e da evitare) degli statuti di a.s.d./s.s.d.
  • Approfondimenti

Errori tipici (e da evitare) degli statuti di a.s.d./s.s.d.

Maurizio MOTTOLA
Dottore Commercialista in Taranto
26 Marzo 2020
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    Uno dei temi da sempre "caldi" e quindi affrontati con particolare interesse è quello relativo ad un documento fondamentale per la buona e corretta gestione di un sodalizio sportivo dilettantistico: lo Statuto.

    1. Premessa

    Lo Statuto è un documento che dovrebbe essere redatto con molta attenzione e competenza, senza commettere l'errore di considerarlo come un mero adempimento formale e da ottemperare al minor costo possibile, magari facendosi assistere da "apprendisti stregoni".

    Si tratta di un atto che dovrebbe contenere le regole atte a disciplinare la vita del sodalizio sportivo e che i rispettivi amministratori dovrebbero conoscere bene, al fine di poterle correttamente osservare nella pratica quotidiana.

    Si tratta infine di un atto che dovrebbe prevedere talune clausole da cui dipende (nella forma e nella sostanza) l'accesso ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente oltre che l'ottenimento del riconoscimento sportivo da parte del CONI.

    2. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche

    In prima battuta, il Codice Civile lascia ampia autonomia negoziale alle parti durante la fase della redazione dello Statuto di una associazione sportiva dilettantistica (asd).

    La disciplina codicistica relativa alle associazioni non riconosciute e comitati è infatti contenuta esclusivamente negli artt. 36-42, C.C. (nel caso in cui si intendesse richiedere il riconoscimento giuridico sarebbe necessario attenersi agli artt. 14 e seguenti C.C. oltre che alle disposizioni di cui alla L. 366/2001).

    Tale autonomia è tuttavia fortemente limitata ai fini dell'accesso ai benefici fiscali disposti a favore dello sport dilettantistico dalla normativa vigente e ai fini del riconoscimento sportivo dal CONI.

    E' noto infatti che lo Statuto deve essere conforme alle clausole espressamente previste, rispettivamente, dall'art. 148, co. 8, TUIR e dall'art. 90, co. 18, L. 289/2002 (nel testo in vigore dal 2004).

    art. 148, co. 8, TUIR:

    a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

    b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

    d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

    e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

    f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

    art. 90, co. 18, L. 289/2002(come modificato dall'art. 4, co. 6-ter, D.L. 72/2004, convertito nella L. 128/2004):

    a) denominazione;

    b) oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

    c) attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

    d) assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;

    e) norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

    f) obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

    g) modalità di scioglimento dell'associazione;

    h) obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

    Si tratta di poche e chiare regole che sostanzialmente attengono alla partecipazione democratica alla vita associativa (ammissione degli associati, convocazione in assemblea, elettività delle cariche, principio del voto singolo, ecc.), al divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di lucro, oltre che alla rendicontazione periodica e alla devoluzione del patrimonio a seguito di scioglimento.

    Con particolare riferimento al riconoscimento sportivo, mediante iscrizione del sodalizio sportivo nel Registro CONI 2.0, occorre verificare che le attività sportive (agonistiche, formative e didattiche), per le quali vige il riconoscimento, siano quelle previste dallo Statuto (che, tra gli altri, deve essere allegato al registro in questione).

    Altrimenti si corre il rischio che, sotto il profilo strettamente fiscale, tali attività non siano agevolabili per assenza di connessione con il conseguimento delle finalità istituzionali.

    Per quanto attiene al funzionamento degli organi sociali, in primis l'Assemblea, non sarebbe consigliabile inserire nello Statuto le regole che, di fatto e nella pratica quotidiana, fosse impossibile osservare.

    Si pensi al caso di una asd che abbia eletto la sede sociale presso il domicilio del Presidente del Consiglio Direttivo e che, nello Statuto, preveda la convocazione dell'Assemblea mediante avviso scritto da affiggere in bacheca: come farebbero gli associati a prenderne visione? Perchè non adottare invece, per esempio, come bacheca la "pagina facebook" dell'associazione?

    Oppure si pensi alle troppo complicate regole di determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi, in prima e seconda convocazione, delle Assemblee ordinarie e straordinarie: non è contrario alla legge prevedere che in Assemblea "chi c'è c'è e chi non c'è non c'è"!

    Per non parlare poi degli Statuti che prevedono la nomina di Revisori e Probiviri, in assenza di uno specifico obbligo di legge a tal fine: se lo Statuto li prevede poi bisogna nominarli e magari anche pagarli!

    Sarebbe pertanto consigliabile di inserire nello Statuto le regole che si è certi di poter agevolmente rispettare tutti i giorni, evitando ciò che non è strettamente necessario o non richiesto dalla normativa vigente.

    3. Le Società Sportive Dilettantistiche

    In seguito all'introduzione nell'ordinamento dell'art. 90, L. 289/2002 anche i sodalizi sportivi costituiti come società di capitali (srl o coop.) possono accedere ai benefici fiscali[1] già disposti a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

    Lo Statuto delle società sportive dilettantistiche (ssd), in quanto società di capitali, deve necessariamente rispettare le regole puntuali e dettagliate previste dal Codice Civile in materia (Titolo V – Delle Società).

    Con riferimento alle ssd, diversi aspetti critici attengono alle clausole ex art. 148, co. 8, TUIR ed ex art. 90, co. 18, L. 289/2002, precedentemente elencate e descritte.

    Riteniamo che, per le ssd, lo Statuto debba conformarsi unicamente alle clausole ex art. 90, co. 18, L. 289/2002, a differenza di quanto sostiene l'Amministrazione Finanziaria, in quanto tale norma:

    • è stata scritta dal Legislatore con specifico riferimento alle società sportive dilettantistiche;
    • è stata introdotta successivamente alle norme del TUIR e ne rappresenta, relativamente al settore sportivo dilettantistico, una parziale novazione;
    • risolve l'evidente inapplicabilità (per incompatibilità) alle società di capitali delle clausole ex art. 148, co 8, TUIR.

    Nello Statuto di una ssd (prendiamo ad esempio la srl) non dovrebbero pertanto essere previste tutte le clausole che attengono alla partecipazione democratica alla vita associativa, ovvero quelle di cui alla lett. c) e alla lett. e) dell'art. 148, co. 8, TUIR:

    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

    e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale.

    Si tratta di un soggetto giuridico in cui vige un principio capitalistico e nel quale chi ha investito di più detiene maggiore controllo e potere decisionale (voto proporzionale al capitale e non voto singolo, per testa).

    Sulla questione, anche l'Amministrazione Finanziaria è finalmente (meglio tardi che mai!) giunta alla medesima conclusione, attraverso la Circolare 18/E del 01/08/2018 (Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo):

    "…ai fini della fruibilità dell’agevolazione di cui all’articolo148, comma 3, del TUIR, le società sportive dilettantistichesenza fini di lucro, a differenza delle associazioni sportive dilettantistiche, non devono integrare i propri statuti con le clausole concernenti la democraticità del rapporto associativo previste dalle lettere c) ed e) delcomma 8 dell’articolo148 del TUIR".

    In tale atto si afferma la non applicabilità di tali clausole per manifesta incompatibilità, generale e, nello specifico, con quanto disposto dalla lett. e), art. 90, co. 18, L. 289/2002:

    e) norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile.

    Rimane purtroppo ancora irrisolta la questione relativa alla trasferibilità delle quote di partecipazione al capitale.

    L'Amministrazione Finanziaria sostiene che le quote di partecipazione al capitale di una società sportiva dilettantistica non siano trasferibili, per atto tra vivi e a titolo oneroso (a valore corrente di mercato e superiore al valore nominale), in quanto il plusvalore realizzato rappresenterebbe una indiretta distribuzione di utili (C.M. n. 21/2003; R.M. n. 38/E del 2010).

    Ne consegue che lo Statuto di una società sportiva dilettantistica deve essere conforme al disposto della lett. f), art. 148, co. 8, TUIR:

    f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

    Sulle ragioni[2] che contestano tale tesi sono presenti su Fiscosport due importanti contributi ("Intrasferibilità delle quote e voto per testa nella S.s.d.r.l.: due delicate questioni ancora aperte" di Stefano Andreani, Fiscosport del 29/12/2016; "S.s.d.:perchè si al voto proporzionale e alla trasmissibilità della quota" di Donato Foresta, Fiscoport del 2/6/2016), secondo cui e in estrema sintesi:

    • la cessione a valore di mercato delle quote di capitale non configura una indiretta distribuzione di lucro, in quanto il lucro viene distribuito dall'acquirente e non dalla società;
    • la cessione a valore nominale rappresenta, di fatto, un recesso a titolo gratuito, ipotesi in contrasto con quanto previsto dall'art. 2473 del Codice Civile("I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso");
    • la cessione a valore nominale comporterebbe un ingiustificabile arricchimento patrimoniale a vantaggio dei soci superstiti;
    • a seguito del recesso del socio potrebbe essere necessaria una delibera di aumento del capitale sociale;
    • la limitazione della cessione delle quote, per timore di una indiretta distribuzione di lucro, di fatto, potrebbe giustificare atteggiamenti fraudolenti.

    In questa sede non possiamo fare altro che ribadire un concetto molto semplice, a sostegno delle ragioni contrarie a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate: se il Legislatore ha voluto dotare il settore sportivo dilettantistico di un soggetto giuridico come le società di capitali (più performanti, più governabili, puntualmente disciplinate dal Codice Civile, più attrattive dal punto di vista finanziario e con responsabilità patrimoniale limitata), perchè poi se ne dovrebbe limitare la circolazione?

    4. Analisi di una bozza di Statuto

    Analizziamo, di seguito, l'allegata bozza di Statuto di una costituenda ssd in forma di srl, portando all'attenzione taluni errori nonchè incongruenze e carenze.

    a) Si stabilisce in diversi articoli il "principio democratico di partecipazione attiva" che però poi viene contraddetto ove si prevede il voto proporzionale.

    b) Si adottano termini non appropriati ad una società di capitali come "avanzi di gestione" e "contabilità sociale".

    c) Si dichiara che la finalità prevalente della società sportiva è la pratica agonistica, pur prevedendo che la promozione sportiva possa comprendere l'attività didattica e formativa, anche teorica. Ai fini dell'iscrizione del sodalizio sportivo presso il Registro CONI 2.0, dalla testuale lettura del relativo regolamento, è necessario che venga svolta "comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza", dove per "attività sportiva" si intende quella "agonistica", a diversi livelli di competitività, mentre per "attività didattica" si intende quella di "avviamento allo sport". Sembrerebbe quindi che entrambe le attività, agonistica e didattica, siano necessarie e ciò si evincerebbe dall'uso della congiunzione "e" presente nel testo del regolamento, quantunque da sempre si è inteso, invece, che l'attività sportiva dilettantistica non necessariamente debba sostanziarsi in attività agonistica, potendo essere sufficiente l'esercizio di attività didattica anche teorica, come previsto, tra l'altro, dallo stesso art. 90, co. 18, lett. b), L. 289/2002 ("…organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica").

    d) Si prevede una generalizzata gratuità delle prestazioni (perchè devono essere necessariamente volontarie? Cosa impedisce di corrispondere compensi agli sportivi, agli amministratori e ai collaboratori?), non specificando cosa si intende con il termine "aderenti" e non considerando che l'obbligo della gratuità delle cariche amministrative è superato da tempo. La gratuità delle cariche non è più obbligo previsto dall'ordinamento vigente in materia, potendosi corrispondere compensi agli amministratori per la carica assunta. E' configurabile, a carico degli amministratori, l'esclusivo divieto di ricoprire analoghe cariche in altri sodalizi sportivi (art. 90, co. 18-bis, L. 289/2002). Occorre tuttavia prestare particolare attenzione a non incorrere nella indiretta distribuzione di utili vietata ex art. 90, co. 18, L. 289/2002 e quindi sarebbe necessario che il compenso riconosciuto all'amministratore socio fosse: 1) parametrato all'attività effettivamente svolta; 2) coerente con le somme erogate ad altri collaboratori; 3) deliberato con l'astensione dell'interessato (o meglio con la mancata partecipazione dello stesso alla trattazione dell'argomento); 4) non superiore alla somma che il sodalizio eroga agli altri amministratori non soci; 5) non superiore ai compensi massimi di cui al D.P.R. 645/1994 e al D.L. 239/1995 per il presidente del collegio sindacale delle spa, ai sensi dell'art. 10, co. 6, D.L. 460/1997 (R.M. 9/E/2007 del 25/01/2007; Risposta Agenzia delle Entrate Interpello n. 452 del 30 ottobre 2019).

    Non esiste poi alcuna norma vigente che disponga l'obbligo della prevalenza di prestazioni a carattere volontario degli aderenti, posto che non è ben chiaro cosa si voglia intendere con tale termine (soci? Tesserati?).

    e) Viene confuso lo status di "socio" con quello di "tesserato". “Socio”è il soggetto che intende far parte del sodalizio sportivo, condividendone le finalità e, nel caso di ssd, investendo nel capitale sociale, “Tesserato”è invece il soggetto che intende frequentare le attività sportive. Quello del socio è un rapporto a tempo indeterminato che si configura tra soggetto e associazione o società. Quello del tesserato è invece un rapporto temporaneo (annuale) che si configura tra soggetto e organismo di affiliazione sportiva. La figura di socio e di tesserato possono coincidere in capo allo stesso soggetto ma ciò non deve accadere obbligatoriamente, tranne nei casi in cui sia l'organismo di affiliazione sportiva a obbligare tutti i soci a tesserarsi.

    f) Non viene presa in considerazione la querelle relativa al trasferimento delle quote, con evidente contraddizione rispetto a quanto poi previsto nelle ipotesi di recesso del socio e di variazioni del capitale sociale.

    g) Non viene presa in considerazione la eventuale diversa durata dell'esercizio sociale rispetto a quella della stagione sportiva.

    5. Conclusioni

    Riconosciamo ampiamente il sacrificio e l'impegno profuso da tantissimi soggetti che operano nella promozione dello sport dilettantistico, in buona fede e coscienziosamente, tra enormi difficoltà, soprattutto di carattere finanziario.

    Li invitiamo tuttavia a spendere qualche ora di attenzione in più, in ogni fase della vita del sodalizio sportivo, facendosi assistere da professionisti competenti, qualificati, certificati e aggiornati.

    Il costo che, erroneamente, si pensa sovente di dover sostenere (per tempo e denari) eviterà di lasciare molti di loro stupiti, in caso di verifica.

    Perchè spesso le verifiche si concentrano su aspetti e questioni ignorate o trascurate, nella convinzione di aver fatto le cose per bene.



    [1]     Si tratta delle agevolazioni previste in materia di sponsorizzazioni sportive (art. 90, co. 8, L. 289/2002), di compensi sportivi e di collaborazioni amministrativo-gestionali (art.67, co. 1, lett. m), TUIR), decommercializzazione dei corrispettivi specifici (art. 148, co. 3, TUIR e art. 4, co. 4, DPR 633/1972) e accesso al regime forfetario ex L. 398/1991.

    [2]     Sostenute dal Notariato, tramite lo Studio n. 93/2004/T e lo Studio nr. 5271/I del Consiglio Nazionale del Notariato e le risposte ai quesiti pubblicate dall'Ufficio Studi del Notariato nel 2013 e nel 2014 (quesiti nn. 742-2013/I-T, 137-2014/I e n. 724-2014/I).

     

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      Maurizio MOTTOLA
      Maurizio MOTTOLA
      Dottore commercialista e revisore legale in Taranto dal 2008. Professionista esperto in materia fiscale relativa allo sport dilettantistico. CTU e perito tecnico presso il Tribunale di Taranto, gestore delle crisi da sovraindebitamento e difensore tecnico dinanzi alle Commissioni Tributarie. Collaboratore di diverse riviste on line di aggiornamento professionale in materia fiscale sportiva. Relatore in diversi eventi formativi dedicati al settore sportivo dilettantistico. Collabora con la rivista online Fiscosport. Riceve presso lo studio sito a Taranto in Via Polesine 10/a, mail: maurizio.mottola@odcecta.it, mobile: 329 5812182.

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