Il D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, a decorrere dal 12.08.2006 (come indicata dalla Gazzetta Ufficiale dove è stata pubblicata
Vediamo di seguito i provvedimenti salienti, anche alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 4.8.2006 che ne ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel D.L. 4.7.2006, n. 223 definitivamente approvato in parlamento il 3.8.2006 ..
Somministrazione di alimenti e bevande nei locali da ballo – aliquota iva (art. 35, comma 1)
In virtù del comma 6-bis dell’art. 74-quater del DPR n. 633/1972, le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche da imprese che svolgono quale attività principale l’intrattenimento o lo spettacolo sono soggette all’aliquota ordinaria pari al 20% propria delle prestazioni di intrattenimento e spettacolo.
La disposizione si applica sia nel caso in cui venga adottata la formula “ingresso libero e consumazione obbligatoria”, sia nell’ipotesi di ingresso a pagamento e consumazione obbligatoria.
I corrispettivi derivanti dalle somministrazioni di alimenti e bevande obbligatoriamente imposte devono essere certificati attraverso i titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate.
Resta fermo che le consumazioni facoltative continueranno ad essere certificate ai sensi del D.P.R. n. 696/1996.
Accertamento valore nelle cessioni di immobili (art. 35, commi 2, 3, 4 e 23-bis)
L’art. 35, comma 2, del D.L. n. 223/2006, con una modifica dell’art. 54 del DPR n. 633/1972 ha ampliato i poteri di rettifica dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle dichiarazioni presentate ai fini dell’IVA.
In particolare, l’ufficio finanziario ha il potere di rettificare direttamente la dichiarazione annuale IVA quando il corrispettivo della cessione sia dichiarato in misura inferiore al “valore normale” del bene.
Il comma 23-bis dell’art. 35, inserito dalla legge di conversione, ha introdotto una presunzione nella determinazione del valore normale ai fini del citato art. 54, terzo comma, prevedendo che per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA, finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il “valore normale” (da assumere quale parametro di riferimento ai fini della eventuale rettifica della dichiarazione) non può comunque essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
In coerenza, viene abrogato l’art. 15 del D.L. n. 41/1995, che escludeva la rettifica ai fini IVA del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, qualora lo stesso fosse stato indicato nell’atto in misura non inferiore al valore catastale (cioè al valore determinato in base all’art. 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131/1986).
Parimenti, il Legislatore ha integrato l’art. 39, comma 1, del DPR n. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Pertanto, gli uffici finanziari possono rettificare direttamente il reddito d’impresa tenendo conto del “valore normale” dei beni immobili ceduti quando questo risulti superiore al corrispettivo dichiarato, senza dovere preventivamente dimostrare l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione o l’irregolare tenuta delle scritture contabili.
Nuove fattispecie penali: Omesso versamento iva dovuta in base alla dichiarazione ed indebita compensazione (art. 35, comma 7)
L’art. 35, comma 7, del D.L. n. 223/2006, nel sistema delle sanzioni tributarie penali (neo artt. 10-ter e 10-quater nel D.Lgs. 10.3.2000, n. 74), ha introdotto due reati relativi all’omesso versamento dell’IVA e all’utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, ove l’ammontare ecceda € 50.000,00 per ciascun periodo d’imposta.
A tal fine, necessita che l’omesso versamento IVA superi l’importo di € 50.000,00 per ciascun periodo d’imposta.
Il reato viene consumato nell’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. Dal momento che l’acconto IVA va versato entro il giorno 27 del mese di dicembre, non influisce ai fini del reato un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
Per conseguenza, il reato si perfeziona quando il contribuente non versa entro il 27.12. debito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta.
In particolare, la novità già si applica a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27.12.2006 riguardanti l’IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2005.
Inoltre, in base all’articolo 10-quater (indebita compensazione) del D.L.gs. n. 74/2000, il reato relativo si compie nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità pari a € 50.000,00 con riferimento al singolo periodo d’imposta.
Pertanto, nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d’imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d’imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a € 50,000,00. Quindi, i reati nell’anno fanno cumulo, le aziende in crisi nei versamenti devono prestare attenzione anche a tale eventualità.
Trattamento fiscale dell’acquisto di veicoli a motore e delle relative spese (art. 35, comma 11)
Vengono colpiti determinati veicoli che prima potevano sfuggire ai divieti di deduzione integrale, grazie al tipo di immatricolazione effettuato (ad. es. acquisto di una semplice autovettura immatricolata, invece, come autocarro).
Ai fini del reddito devono scontare i limiti previsti nell’art. 164 del TUIR, mentre ai fini IVA quelli previsti dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72.
In sostanza, i veicoli effettuati con una immatricolazione di “comodo” ricevono lo stesso regime fiscale degli autoveicoli destinati al trasporto privato di persone.
Parimenti, non é ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di ciclomotori, motocicli, di autovetture e di autoveicoli dei relativi componenti e ricambi e delle prestazioni di servizio, di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi.
Trasferimenti immobiliari – disciplina ai fini dell’imposta di registro (art. 35, commi 21, 22 e 23)
Anche se per effetto della Legge 23.12. 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), in deroga all’articolo 43 del DPR 26.4.1986, n. 131, il corrispettivo pattuito dalle parti nell’atto diviene irrilevante ai fini della tassazione indiretta in quanto la base imponibile viene sempre determinata tenendo conto del dato catastale, adesso (a seguito del comma 21 dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006) le parti hanno l’obbligo di indicare nell’atto l’effettivo corrispettivo pattuito per la cessione, pur rimanendo che la tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale avviene sulla base del valore catastale. In tal modo, il criterio “agevolato” di determinazione della base imponibile viene meno nell’ipotesi in cui le parti occultino, anche in parte, il corrispettivo effettivamente pattuito e lo dichiarino nell’atto in misura inferiore e le parti devono pagare le imposte calcolate sull’intero corrispettivo effettivamente pattuito, con applicazione della sanzione amministrativa dal 50% al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’art. 71 DPR n. 131/1986.
Inoltre, è stato disposto una ulteriore riduzione degli onorari notarili dal 20% (previsto originariamente dalla Legge finanziaria 2006) al 30%.
Altresì, al momento della cessione dell’immobile, anche nei casi di operazioni soggette ad IVA, le parti devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi:
– le modalità di pagamento;
– eventuale ricorso ad attività di mediazione;
– eventuali spese per le suddette attività di mediazione, con le modalità di pagamento e l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare.
Se tale dichiarazione viene omessa, o è resa in modo mendace o è incompleta, i beni trasferiti vengono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell’art. 52 del DPR n. 131/1986, oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa da €
Infine, riguardo la decorrenza, le novità si applicano per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella G. U. del D.L. n. 223/2006, cioè dal 6.7.2006.
Rettifica di valore e di corrispettivo ai fini dell’imposta di registro (art. 35, comma 23-ter)
E’ stato introdotto pure il comma 5-bis all’art. 52 del DPR n. 131/1986, recante disposizioni in tema di rettifica del valore degli immobili.
In tal modo si stabilisce che, per gli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, l’esclusione del potere dell’ufficio di rettificare il valore dell’immobile (se dichiarato in misura non inferiore all’importo risultante dalla moltiplicazione della rendita per determinati coefficienti, in conformità al valore catastale) non si applica per le cessioni di immobili che riguardano immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (si tratta di cessioni che intervengono tra persone fisiche che non siano imprenditori, artisti o professionisti)
In tal modo tornano ad essere applicate le disposizioni generali di cui all’art. 52, comma 1, del citato DPR n. 131/1986, che consentono all’ufficio di rettificare il valore dichiarato sulla base del valore venale dell’immobile.
Poteri degli agenti della riscossione (art. 35, commi 25, 26 e 26-bis)
Si riconosce ai dipendenti di Riscossione S.p.A. e delle società dalla stessa partecipate, denominate “agenti della riscossione”, la possibilità di utilizzare i dati di cui dispone l’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973).
Si tratta dei dati che le banche, le poste e gli altri intermediari finanziari, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza relativamente a qualsiasi soggetto che intrattenga con loro rapporti o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria.
L’accesso a tali dati é consentito ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione.
Si consente, ai soli fini della riscossione tramite ruolo, agli agenti della riscossione di accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando un’apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici e privati, che li detengono, con l’ulteriore facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere le relative certificazioni in carta libera.
L’Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati ed utilizzarli.
Impugnabilità delle iscrizioni ipotecarie su immobili e dei provvedimenti di fermo amministrativo (art. 35, comma 26-quinquies)
Modificato il comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. n . 546/1992, rubricato “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”, prevedendo, che è possibile presentare ricorso presso
– l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del DPR n. 602/1973;
– il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del DPR n. 602/1973.
La novità entra in vigore con la legge di conversione del D.L. n. 223/2006.
Riguardo l’ipotesi dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili, il citato art. 77 prevede che decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati.
In tal modo al concessionario viene riconosciuta una garanzia di tipo reale mediante l’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili del debitore e dei coobbligati.
Mentre relativamente al ricorso contro il fermo di beni mobili registrati, il concessionario, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri appartenenti al debitore o ai coobbligati.
L’iscrizione del provvedimento di fermo nei registri mobiliari va comunicata ad opera del concessionario al soggetto nei confronti del quale é disposto il fermo stesso.
Invio telematico dei contratti relativi ai calciatori professionisti (art. 35, comma 35-bis)
Per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale viene imposto impone l’obbligo alle società di calcio professionistiche di inviare per via telematica all’Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti (quelli relativi all’acquisizione del c.d. “cartellino” del calciatore da altra società), nonché copia dei contratti riguardanti i compensi periodicamente pattuiti con il calciatore per le prestazioni sportive.
Tale obbligo decorre dopo l’adozione da parte dell’Agenzia delle entrate dei necessari provvedimenti finalizzati alla acquisizione telematica dei predetti contratti.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è delegato ad acquisire informazioni sui medesimi contratti dalle Federazioni calcistiche estere, in relazione ad operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia, anche indirettamente, con analoghe società estere.
Servizi di telefonia pubblica – elevazione aliquota IVA (art. 36, comma 1)
I servizi telefonici resi mediante posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico (individuati dalla soppressa voce 123-bis, che in precedenza scontavano l’IVA nella misura del 10%) scontano ora l’IVA nella misura ordinaria del 20%.
La novità si applica ai suddetti servizi fatturati a partire dal 4.7.2006.
Definizione di area fabbricabile (art. 36, comma 2)
La seguente definizione di area fabbricabile vale oltre che per l’ICI, anche per l’IVA, per l’imposta di registro, per le imposte sui redditi.
Un’area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione della Regione o dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Ammortamento dei beni materiali – art. 102 TUIR (art. 36, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter)
Con la modifica nell’articolo 102 del TUIR viene esclusa la possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio d’impresa.
L’esclusione dell’ammortamento anticipato si applica ai beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, vale a dire “alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) ed m) dell’art. 54 del Dlgs n. 285/1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello strumentale o non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Pertanto, tale esclusione non si applica se tali beni sono destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività d’impresa, rimanendo così applicabile ai soli beni appartenenti a tali categorie utilizzati “promiscuamente” dall’imprenditore.
Le modifiche si applicano dal 4.7.2006, ai soggetti passivi IRES, nonché ai titolari di reddito d’impresa ai fini IRPEF e riguardano anche i beni acquistati nel corso di precedenti periodi d’imposta.
Pertanto, non è consentito di continuare ad effettuare l’ammortamento anticipato iniziato nel periodo d’imposta precedente.
Riguardo la deducibilità dei canoni di leasing riferibili a tali beni, con l’inserimento di una nuova disposizione nel comma 7 dell’art. 102 del TUIR, la deduzione fiscale viene subordinata alla condizione che il relativo contratto di leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente all’applicazione delle aliquote previste dal D.M. 31.12.1988 al costo del bene e non più alla metà del periodo di ammortamento (come previsto precedentemente). Comunque, la modifica si applica ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 223/2006. In pratica, dalla suddetta data non ha più una convenienza fiscale acquistare detti veicoli in leasing.
Indeducibilità ammortamento terreni (art. 36, commi 7 e 8)
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
Il costo delle predette aree viene quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo.
Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
Disposizione in materia di riporto illimitato delle perdite (art. 36, commi 12-14)
Viene modificato l’art. 84 del TUIR in materia di riporto e utilizzo delle perdite fiscali.
Viene specificato che i primi tre periodi d’imposta, per i quali é consentito il riporto illimitato delle perdite realizzate, devono decorrere “dalla data di costituzione” della società ed introdotta la condizione che le perdite “si riferiscano ad una nuova attività produttiva”.
La modifica ha, quindi, introdotto un requisito “oggettivo”, quello della nuova iniziativa produttiva, in aggiunta a quello “soggettivo”, riferito alla società neo-costituita, al fine di agevolare l’effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale, piuttosto che la continuazione di una “vecchia” attività in capo ad un “nuovo” soggetto.
La modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal periodo d’imposta 2006.