La normativa sui certificati medici, a seguito del Decreto Balduzzi e successive modifiche, è ormai stata chiarita:
– certificato medico agonistico: normato dal DM 18/02/1982, obbligatorio sulla base di quanto stabilito dalle singole FSN (art. 1, co. 2: "La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.")
– certificato medico non agonistico: normato dal "Decreto Balduzzi", DM 24/04/2013 (art. 3), obbligatorio per tutti i soggetti tesserati a FSN/EPS/DSA, salvo le attività caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare (sport di tiro, biliardo sportivo, bocce – ad eccezione della specialità volo di tiro veloce -bowling, bridge, dama, giochi e sport tradizionali, golf, pesca sportiva di superficie – ad eccezione delle specialità del long custing e del big game – scacchi, curling e stock sport) e salvo i tesseramenti per coloro che non praticano attività sportiva (purché all’atto del tesseramento sia espressamente indicato che il soggetto tesserando non pratica alcuna attività sportiva.);
– certificato medico previsto dall’art. 4 del Decreto Balduzzi, obbligatorio per la partecipazione a competizioni ad elevato impegno cardiovascolare (gran fondo, ecc.) da parte di soggetti non tesserati a FSN/EPS/DSA 1.
Il certificato medico di cui all'art. 4 del Decreto Balduzzi (manifestazioni ad elevato impegno cardiovascolare), viene espressamente riferito a "non tesserati" alle FSN/EPS/DSA a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio; è pertanto evidente la differenza rispetto al certificato agonistico: deve trattarsi di soggetti "non tesserati" (si ritiene che il tesseramento cui si fa riferimento sia relativo ad attività agonistica rilasciato per lo specifico sport della manifestazione), che partecipano a "manifestazioni non agonistiche", "patrocinate da FSN/EPS/DSA".
Pertanto, ove un italiano voglia partecipare a tali manifestazioni, avremo la seguente casistica:
– atleta tesserato a FSN/EPS/DSA e in possesso di certificato medico agonistico per lo specifico sport della manifestazione: si ritiene possa essere utilizzato tale certificato; 2
– soggetto non tesserato o non tesserato come agonista, o non tesserato nello specifico sport della manifestazione: si ritiene debba essere rilasciato il certificato medico di cui all'art. 4 del DM Balduzzi (elevato impegno cardio-vascolare).
Il condizionale è d'obbligo, in quanto non è specificatamente normata tale casistica.
Si consiglia, comunque, di fare riferimento alla FSN/EPS/DSA che patrocina la manifestazione e alla FSN di appartenenza ove siano state emanate istruzioni in merito alle manifestazioni in oggetto.
Se quanto sopra riferito al partecipante italiano risulta – seppure con alcuni dubbi – di semplice inquadramento, la situazione si complica notevolmente per quanto concerne la partecipazione di stranieri non tesserati in Italia.
Si pongono, infatti, delicati problemi circa il certificato di idoneità sanitaria per questi soggetti:
– il certificato deve essere presentato dai soggetti stranieri?
– in caso di risposta affermativa, il certificato può essere rilasciato all'estero o deve necessariamente essere rilasciato in Italia, dai soggetti indicati dal DM Balduzzi (art. 4 e art. 3, co. 2: medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport)?
– in caso di possibilità di rilascio del certificato all'estero, può essere utilizzato il modello predefinito dal DM Balduzzi per il rilascio in Italia (allegato D, vedasi allegato), tradotto in lingua inglese?
– vi è differenza tra gli stranieri tesserati nel proprio Paese a Federazioni riconosciute a livello internazionale dalla Federazione patrocinante l'evento (dell'ASD/SSD organizzatrice) e gli stranieri non tesserati nemmeno all'estero?
Le domande sopra indicate sono le medesime che vengono poste da ogni organizzatore degli eventi sportivi in oggetto.
Nella difficoltà di dare risposta a tutti i quesiti, si riportano di seguito gli elementi essenziali della disciplina in oggetto, affinché possa risultare chiaro al lettore il quadro di riferimento e i rischi che ne derivano.
In generale, occorre distinguere tra:
– atleti cittadini stranieri tesserati per una società sportiva italiana (ASD/SSD/COOP SD): sono soggetti alla normativa italiana e pertanto alla presentazione di un certificato di idoneità rilasciato in Italia dal medico specialista in medicina dello sport (risultando improbabile il ricorso ad un medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta, che possono rilasciare il certificato esclusivamente ai propri assistiti). Il certificato, come detto per il tesserato italiano, dovrà essere di idoneità agonistica nello specifico sport di cui alla manifestazione. Non sono validi, in questa circostanza, certificazioni rilasciate all’estero.
– atleti cittadini stranieri non tesserati per una società sportiva italiana (ASD/SSD): occorre innanzitutto distinguere tra atleti inseriti in un ordinamento sportivo straniero e praticanti:
i) stranieri tesserati per una Federazione sportiva estera riconosciuta a livello internazionale (atleti): gli atleti tesserati presso la federazione estera sono tutelati nel rispetto della normativa sulla certificazione medica del paese di appartenenza, ma si ritiene che la partecipazione a eventi sportivi in Italia comporti comunque l’obbligo di possesso di certificazione di idoneità redatta in conformità alla normativa sulla tutela della salute nella pratica sportiva ad elevato impegno cardiovascolare, in vigore in Italia (art. 4 Balduzzi).
Gli elenchi delle Federazioni riconosciute a livello internazionale sono rinvenibili nei siti delle rispettive federazioni italiane (es. UIC per il ciclismo, IAAF per l'atletica leggera, consultabili sui rispettivi siti, FIDAL – FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA e FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA).
ii) stranieri non tesserati per alcuna Federazione sportiva estera (praticanti): anche in questo caso, si ritiene che viga l’obbligo di possesso di certificazione di idoneità redatta in conformità alla normativa sulla tutela della salute nella pratica sportiva ad elevato impegno cardiovascolare, in vigore in Italia.
Pertanto, in caso di partecipanti stranieri, occorrerà comunque richiedere il certificato medico conforme alla normativa sulla tutela della salute nella pratica sportiva ad elevato impegno cardiovascolare in vigore in Italia, sulla base del fac-simile D allegato al DM: ciò si rende necessario in quanto la normativa interna risulta più stringente e tutelante per l’atleta rispetto alle normative straniere.
Ove gli atleti stranieri fossero impossibilitati ad ottenere il rilascio del certificato in Italia, a firma dei soggetti indicati dalla norma, occorrerà valutare la possibilità di accettare un certificato in lingua straniera (preferibilmente inglese), rilasciato sulla base del facsimile di cui all'allegato D, in cui si dia atto dell'effettuazione degli esami richiesti dall'art. 4 del DM Balduzzi:
– rilevazione della pressione arteriosa,
– elettrocardiogramma basale,
– step test o test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca
– altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi.
Resta da definire se il certificato non rilasciato in Italia, ma conforme alla normativa italiana, sia valido nel nostro territorio.
Evidenziando che la responsabilità che potrebbe derivare dall'aver contravvenuto alle disposizioni di legge sulla tutela sanitaria può avere valenza penale – in ipotesi di gravi lesioni o decesso – si raccomanda la massima prudenza alle ASD/SSD organizzatrici.
Infine, si ritiene che la richiesta del certificato di idoneità (e il suo ottenimento) debba essere effettuata sempre, a prescindere dal tesseramento giornaliero effettuato per dotare di copertura assicurativa l’atleta il giorno della corsa/gara.
Ricordiamo, da ultimo, che:
– le Regioni hanno competenze specifiche nell'ambito della tutela della salute
– il certificato di idoneità ex art. 4 del DM Balduzzi deve essere rilasciato su apposito modello predefinito (all. D del DM 24/04/2013)
– la validità del certificato è di 1 anno dalla data del rilascio.
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1 Art. 4 DM 24/4/2013: "Attivita' di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti -di promozione sportiva 1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attivita' cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterra' necessario per i singoli casi. Il certificato e' rilasciato dai medici di cui all'art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito (allegato D).
2 Si evidenzia che gli accertamenti richiesti per l'idoneità sportiva ad elevato impegno cardio vascolare sarebbero meno approfonditi di quelli richiesti per il rilascio del certificato di idoneità agonistica di cui alla tabella B (tra i quali rientrano: atletica leggera, ciclismo, nuoto):
– visita medica
– esame completo delle urine
– spirografia
– elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo (oltre al test ergometrico dopo una certa età)