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Home Approfondimenti CERTIFICATI MEDICI: L'ATTESO CHIARIMENTO DEL CONI METTE LA PAROLA "FINE" ALLA TORMENTATA...
  • Approfondimenti

CERTIFICATI MEDICI: L’ATTESO CHIARIMENTO DEL CONI METTE LA PAROLA “FINE” ALLA TORMENTATA VICENDA?

Barbara AGOSTINIS
Avvocato in Pesaro
16 Giugno 2016
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    Il CONI, in data 10 giugno u.s., ha emanato una circolare volta a chiarire alcuni aspetti relativi alla certificazione medica per attività sportiva non agonistica, in attuazione di quanto disposto dal Ministero Salute con nota esplicativa del 16 giugno 2015 e successiva nota integrativa del 28 ottobre 2015.

    Forse si ricorderà che il Ministro della Salute, muovendo dalla constatazione della necessità di stabilire chi, fra i vari tesserati, dovesse sottoporsi alla visita per ottenere la certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, sul presupposto dello svolgimento di attività sportiva, demandò al CONI il compito di distinguere i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, da coloro i quali svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, dai tesserati, infine, che non svolgono alcuna attività sportiva, obbligando solo i primi ad effettuare la visita medica.

    In linea con queste indicazioni, il CONI, con il parere favorevole e definitivo del Ministero della Salute, ha chiarito che l’obbligo di certificazione medica per la pratica di attività sportiva non agonistica è posto solo a carico dei soggetti “tesserati che svolgono attività sportive regolamentate”; ovvero a carico dei tesserati, che praticano attività sportiva non agonistica organizzata dal CONI, da società o associazioni affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, purchè non si tratti di attività caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare.

    Se, ad una prima analisi, quest’ultima categoria sembra esaurirsi in un elenco di attività ben definite (sono menzionate le seguenti discipline: sport di tiro, biliardo sportivo, bocce – ad eccezione della specialità volo di tiro veloce -, bowling, bridge, dama, giochi e sport tradizionali, golf, pesca sportiva di superficie – ad eccezione delle specialità del long custing e del big game -, scacchi, curling e stock sport), in realtà ad un’attenta lettura si evince anche l’esistenza di una clausola ampia, finalizzata ad escludere dall’obbligo di certificazione medica la pratica di tutte le attività (riconducibili a Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva) caratterizzate da un impegno fisico evidentemente minimo (ad es., aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica).

    Una simile disposizione, e in particolare l’elencazione non esaustiva ma esemplificativa di attività sportive non sottoposte a particolari obblighi (di certificazione sanitaria o di dotazione del defibrillatore), già nota al Decreto Balduzzi, si presenta invero foriera di dubbi e perplessità.

    La circostanza per cui il CONI, nell’ultima circolare, abbia raccomandato ai tesserati esonerati dall’obbligo della certificazione per attività sportiva non agonistica, in quanto praticanti discipline caratterizzate dal ridotto impegno cardiovascolare, l’opportunità di un controllo medico prima dell’inizio dell’attività sportiva, è un elemento che non deve essere trascurato – oltre che dai diretti interessati anche – dai gestori di impianti sportivi. Il mancato recepimento di un simile consiglio, “codificato” in una prescrizione normativa potrebbe essere fonte di responsabilità nella malaugurata ipotesi di un evento lesivo.

    Anche la previsione della clausola “aperta” che esclude la certificazione per gli sport in cui l’impegno fisico è evidentemente minimo può rivelarsi “pericolosa”, qualora a un tesserato non venga chiesta la certificazione medica sul presupposto della qualificazione della disciplina in tal senso, poi smentita in un eventuale giudizio.

    È quindi raccomandabile un’attenta valutazione delle discipline non espressamente considerate “a ridotto impegno cardiovascolare”; la richiesta della certificazione, soprattutto nei casi dubbi, è fortemente auspicabile, come più volte ribadito, non solo a tutela della salute dei praticanti bensì anche come strumento di esonero da responsabilità per i dirigenti.

    L’ultima categoria di tesserati, contemplata dalla recente circolare esplicativa del CONI, concerne i tesserati “non praticanti”, esonerati dalla certificazione per attività sportiva non agonistica purchè all’atto del tesseramento sia espressamente indicato che il soggetto tesserando non pratica alcuna attività sportiva.

    Alla luce dei chiarimenti forniti recentemente, si ribadisce, ancora una volta, la necessità di prestare particolare attenzione alla qualificazione della disciplina sportiva praticata dai propri tesserati e di non sottovalutare l’importanza della richiesta della certificazione medica.
     

    Allegati

    • Circolare CONI Certificati Medici 10 giugno 2016.pdf
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      Barbara AGOSTINIS
      Barbara AGOSTINIS
      Avvocato esperto in diritto dello sport e dottore di ricerca in diritto civile. Svolge attività professionale anche in sede giurisdizionale nell’ambito del diritto sportivo. È stata titolare dell’insegnamento di Diritto dello Sport e di insegnamenti affini presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. È componente del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI (V sezione), è giudice del Tribunale disciplinare della I.A.A.F., nonché referente della Scuola dello Sport CONI Marche per l’area giuridica. È autrice di molteplici pubblicazioni (testi e articoli) in materia di diritto dello sport e diritto civile; relatrice a numerosi Convegni, anche di rilevanza internazionale, e corsi di perfezionamento universitari in diritto e giustizia, nonché diritto e fiscalità dello sport. Oltre a far parte del Comitato di Redazione Fiscosport, è socia dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (responsabile del Coordinamento Regione Marche).

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