Gli elenchi degli Enti del volontariato e delle Associazioni sportive dilettantistiche sono stati aggiornati ed integrati rispetto a quelli pubblicati il 13 maggio 2016: sono state così eliminate duplicazioni, corretti dati anagrafici errati e sono stati inseriti enti riammessi a seguito della verifica di errori di iscrizione.
Complessivamente il numero di iscrizioni al 5 per mille risulta ancora in crescita, con la bella cifra di 51.724 di candidati in corsa per la ripartizione dei fondi: di questi ben 8.715 sono associazioni sportive.
Come è noto le liste sono pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove è possibile visualizzarle in pdf (qui quella delle a.s.d.) oppure consultarle per il tramite del motore di ricerca (inserendo denominazione o codice fiscale o provincia).
Alla pubblicazione l'Agenzia ha accompagnato l'usuale Comunicato stampa (qui allegato) nel quale si ricordano la prossima (fondamentale!) scadenza e la procedura di "salvataggio" per i ritardatari:
– entro il 30 giugno i legali rappresentanti delle associazioni sportive presenti nelle liste devono infatti presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti di ammissione all’elenco: la dichiarazione va redatta sul modello "Dichiarazione sostitutiva – Associazioni Sportive Dilettantistiche" (pdf conforme a quello pubblicato sul sito) e, accompagnata – a pena di decadenza – da una copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’associazione che la sottoscrive, va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla struttura del CONI territorialmente competente;
– entro il 30 settembre gli enti "ritardatari" – che alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche) erano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio – possono presentare la domande di iscrizione per partecipare al riparto delle quote del cinque per mille purché provvedano alle integrazioni documentali e contestualmente paghino una sanzione di importo pari a 250 euro 1 (con mod. F24 e codice tributo 8115).
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1 Fino al 2015 la sanzione era di € 258,00: l'art. 15 del d.l. n. 158 del 24/09/2015 n. 158 (si tratta del decreto "Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23", il cui testo estratto dalla Gazzetta Ufficiale può essere scaricato qui) ha modificato il decreto legislativo n. 471 del 18/12/1997, sostituendo le parole “lire cinquecentomila” in: “euro 250”.