Gli adempimenti per accedere al beneficio del 5 per mille, per l'anno in corso, sono rigorosamente scadenzati:
a. 7 maggio 2013 presentazione della domanda di iscrizione
b. 1 luglio 2013 presentazione della dichiarazione sostitutiva corredata da
c. copia del documento di identità del rappresentante legale.
L'articolo 2, comma 2, del d.l. 16/2012 (Convertito, con modificazioni, dalla l.26 aprile 2012 n. 44) [1] dà la possibilità di sanare eventuali ritardi (punti a. o b.) ovvero l'irregolarità del punto c.
Presupposti – Per la regolarizzazione è necessario:
- essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data del 7 maggio, data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
- presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d’identità) entro il termine del 30 settembre;
- pagare, sempre entro il termine del 30 settembre, la sanzione di 258,00 euro.
Modalità
- La regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l’invio originario.
- La sanzione deve essere versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115.
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[1] Art. 2, comma 2, d.l. 16/2012:
2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo: a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; c) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.