Katia SCARPA

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MASSAGGIATORE SPORTIVO REGIONALE – Illegittimità costituzionale dell’art. 34 Legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 – Corte Costituzionale 30 maggio 2008, n. 179.
La recente sentenza della Corte Costituzione si segnala perchè con essa è stato dichiarato incostituzionale l'art. 34 della L.R. Liguria 5.02.2002 n.6, con la quale era stato istituita una nuova figura professionale, del "massaggiatore sportivo regionale". Nella motivazione la Corte ha ribadito che " la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale... ". Sulla base di tale principio, quindi, ha ritenuto che
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Legge del 23 marzo 1981, n. 91 – Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti – in Gazzetta Ufficiale , 27 marzo 1981, n. 86
Legge del 23 marzo 1981, n. 91 - Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti - in Gazzetta Ufficiale , 27 marzo 1981, n. 86 Art. 1 - Attività sportiva Art. 2 - Professionismo sportivo Art. 3 - Prestazione sportiva dell'atleta Art. 4 - Disciplina del lavoro subordinato sportivo. Art. 5 - Cessione del contratto Art. 6 - Premio di addestramento e formazione tecnica. Art. 7 - Tutela sanitaria Art. 8 - Assicurazione contro i rischi Art. 9 - Trattamento pensionistico Art. 10 - Costituzione e affiliazione Art. 11 - Deposito degli atti costitutivi Art. 12 - Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi. Art. 13 - Potere di denuncia al tribunale. Art. 14 - Federazioni sportive nazionali Art. 15 - Trattamento tributario Art. 16 - Abolizione del vincolo sportivo Art. 17 - Trasformazione delle societa e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5 Art. 18 - Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del c.o.n.i. Di seguito il testo della normativa
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RESPONSABILITÀ CIVILE – ATTIVITÀ PERICOLOSA – Gioco del calcio – Corte di Cassazione, sez. III civ., 19.01.2007 n.1197
Con la sentenza 19.01.2007 n.1197 che si segnala, la Suprema Corte si è pronunciata sulla natura del gioco del calcio, escludendo espressamente che si tratti di attività pericolosa
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RESPONSABILITA’ PENALE – REATO DI LESIONI PERSONALI – Applicabilità dell’esimente del consenso dell’avente diritto – Corte di Cassazione Sez. V pen. 13.12.2005 n. 45210
Con la sentenza che si segnala, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla possibilità di escludere il reato di lesioni personali per l'operare dell'esimente del consenso dell'avente diritto ovvero di altra causa di giustificazione non codificata, con riferimento alle lesioni procurate all'avversario da un calciatore, nel corso di una partita, ma a gioco fermo.
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RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT – PRECETTORI E MAESTRI – Responsabilità dell’insegnante di educazione fisica – Corte di Cassazione Sez. III civ. 14.10.2003 n. 15321
Con la sentenza 14.10.2003 n.15321 che si segnala, la Suprema Corte – confermando la decisione dei primi due gradi di giudizio - si è pronunciata sulla responsabilità dell’insegnante ai sensi dell’art.2048 c.c., per i danni sofferti da un allievo durante una partita di pallamano, che si svolgeva nell'ora di educazione fisica, tra due squadre formate da alunni appartenenti a due diverse sezioni della terza classe.
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RESPONSABILITA’ CIVILE – ATTIVITA’ PERICOLOSA – Attività innocua – Cassazione civile III sez., 02.12.1997 n.12193
Con la sentenza 02.12.1997 n.12193 che si evidenzia, la Corte di Cassazione Sezione si è pronunciata sulla diversa rilevanza della natura dell'attività (pericolosa o innocua), ai fini della responsabilità ex art.2050 c.c. ovvero 2043 c.c. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il principio per cui < Per "attività pericolose", agli effetti di cui all'art. 2050 c.c., devono intendersi quelle così qualificate da specifiche norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, ovvero quelle per le quali la pericolosità trova riscontro nella natura delle cose e dei mezzi adoperati, mentre non possono considerarsi tali le attività nelle quali la pericolosità insorga per fatti estranei (in applicazione del suddetto principio la Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale che escludeva il carattere pericoloso di una sauna gestita all'interno di un centro di benessere).> D i seguito si riporta il testo della sentenza in parola.
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LA FORMA GIURIDICA NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – 1^ parte della relazione dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport Milano al corso di perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva – Università degli Studi di Mila
La 2^ parte viene pubblicata nella newsletter n. 10/2007 dell'8 marzo 2007 1. Premessa Generalmente, quando si intraprende un’attività, ci si sofferma anzitutto sulla scelta della forma giuridica da utilizzare, prendendo in considerazione una serie di elementi che riguardano principalmente: la responsabilità patrimoniale; la convenienza fiscale; i costi; l'eventuale trasferibilità della partecipazione societaria; le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale; la finalità lucrativa o no profit. Ed, allora, si propenderà per la costituzione di un’associazione, in ragione dello scopo non lucrativo che si vuole perseguire, ovvero si sceglierà di costituire un’impresa o una società (di persone o di capitali), per avviare un’attività economica lucrativa. Si potrebbe, poi, optare per la costituzione di una società di capitali, considerando la minore difficoltà nella ricerca di capitale di terzi (se, ad esempio, per l'esercizio dell'attività fossero necessari ingenti capitali), ovvero in ragione della ridotta responsabilità patrimoniale (che è limitata al capitale sottoscritto, senza coinvolgere l'intero patrimonio personale), ovvero ancora, in considerazione della maggiore facilità di trasferimento delle proprie quote o azioni. In altri casi, si potrebbe scegliere di costituire una società di persone valutando i minori costi di avvio dell’attività (dal momento che per tali società non è richiesto un capitale sociale minimo). Anche in sede di avvio di un’attività sportiva dilettantistica gioverà scegliere con attenzione la forma giuridica da assumere, tenendo conto, anzitutto, che,
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Rassegna NORMATIVA: la risoluzione 123 del 7/11/2006 e le norme in essa richiamate – a cura dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport Milano.
Pubblichiamo in allegato un file pdf contenente la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 123 del 7 novembre 2006 , avente ad oggetto "Istanza di interpello - Art. 1 della legge n. 398 del 1991 - Superamento nel periodo d'imposta del limite d'importo di 250.000 euro - Associazione sportiva dilettantistica Alfa", nonchè le norme richiamate dalla stessa circolare.
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LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE NELLO SPORT (1^ parte)
Quando si parla di responsabilità ci si riferisce, solitamente, a quel procedimento di verifica della liceità di un comportamento che porta alla comminatoria di sanzioni (civili o penali) nel caso in cui si accerti la violazione di norme giuridiche primarie dell’ordinamento statale. In ambito sportivo, il tema presenta da subito un carattere peculiare perché esistono due ordinamenti giuridici che regolamentano lo sport e precisamente: l’ordinamento sportivo costituito dal Coni (ed in ambito internazionale da CIO) e l’ordinamento statale. Il fenomeno sportivo interessa, infatti, oltre che l’ordinamento giuridico nazionale, anche un ordinamento giuridico settoriale a formazione spontanea, teso al perseguimento di un fine particolare, non istituito dall’ordinamento generale statale, ma sorto spontaneamente da un gruppo sociale il quale, una volta evoluto, si è creato una propria organizzazione ed ha emanato un proprio corpo di norme. Si pone, perciò, anzitutto, il problema del rapporto esistente tra questi due ordinamenti, che viene risolto dagli interpreti ritenendo che
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La 2^ parte della relazione dell’Avv. Katia Scarpa al convegno di Treviso del 6 maggio 2006
2^ parte – Gli aspetti civilistici delle associazioni sportive dilettantistiche Sommario : 1) Associazioni (riconosciute e non riconosciute) e società: caratteri distintivi (1^ PARTE contenuta nella newsletter n. 17/2006). 2) La costituzione di un’Associazione - Atto costitutivo e adempimenti relativi. 3) Lo statuto di un’Associazione sportiva dilettantistica – Particolarità. 2) La costituzione di un’Associazione - Atto costitutivo e adempimenti relativi. Per la costituzione di un’associazione occorre distinguere due momenti: (1) la stipulazione dell’atto costitutivo, (2) il riconoscimento della personalità giuridica e la registrazione (se si tratta di associazione riconosciuta).
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Le più importanti scadenze fiscali entro il 20 agosto 2025
Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 20 agosto 2025. Altre scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E)