Claudio BOGGIAN

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Svolgo come professione abituale l’attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale dal 2008 presso lo Studio professionale in Monselice (PD) in Via Abate G. Brunacci, 1 int. 4. Mi occupo di consulenza aziendale, tributaria, commerciale, amministrativa, con una particolare cura verso gli enti non commerciali del territorio, dal punto di vista civilistico, amministrativo e fiscale. Svolgo la funzione di Sindaco e Revisore in varie Società ed Enti.
Sono iscritto:
- all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Padova, al n. 1366/A, dal 23.07.2007,
- nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 29.10.2007 G.U. 90 del 13.11.2007 al n. 147740,
- nell’elenco dei Revisori Enti Locali.
Dal 2007 collaboro con la testata on-line Fiscosport.it.
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OCCHIO ALLE SPONSORIZZAZIONI
La Suprema Corte, con la sentenza n. 10914 del 27 maggio 2015 ha accolto la tesi secondo la quale non è sufficiente che l’azienda affermi di aver sostenuto i relativi costi al fine di incrementare le vendite o acquisire nuova clientela, ma deve fornire prova in merito all’inerenza dello strumento promozionale, sia sotto il profilo territoriale che della tipologia di clientela interessata.
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DOCUMENTI INFORMATICI NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON OPZIONE LEGGE 398/91
2. Cos’è il documento informatico Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti. Il documento informatico deve essere emesso al fine di garantirne l’attestazione della data, l’autenticità e l’integrità, con l’apposizione del riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica. Per riferimento temporale si intende un’informazione che associa al documento la data e l’ora. Per sottoscrizione elettronica si intende l’apposizione sul documento informatico della firma elettronica qualificata. Per fattura elettronica si intende il documento informatico, predisposto in forma elettronica secondo specifiche modalità che garantiscono l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del documento al soggetto emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo. La fattura elettronica è ammessa solo ed esclusivamente previo accordo con il cliente. Al fine di garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità e immodificabilità del contenuto, la fattura elettronica non deve contenere macroistruzioni né codici eseguibili. Deve essere apposto il riferimento temporale e la firma elettronica qualificata del soggetto emittente. Per la fattura elettronica, il momento di emissione è quando viene trasmessa in via telematica al destinatario, mediante l’utilizzo di procedure informatizzate (quali la posta elettronica, il telefax, via modem, ecc.). Occorre considerare se l’emittente abbia l’esigenza di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna. Se è richiesta la ricevuta, occorre utilizzare la posta elettronica certificata (PEC), che equivale alla notificazione per mezzo della raccomandata (Circ. Min. 19 ottobre 2006 n. 32/E).
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