Facebook Twitter
Registrati Aderire
  • Home
  • Approfondimenti
    • Articoli di approfondimento
    • La Riforma dello sport
    • Lavoro e previdenza
    • Le Monografie di Fiscosport
  • Notizie in Pillole
    • News e Comunicazioni
    • Le dichiarazioni
  • Giurisprudenza, norme e prassi
    • Sentenze
    • Circolari e risoluzioni
    • Normativa
    • La modulistica
  • Guide e Vademecum
  • Terzo settore
    • Enti Terzo Settore
    • 5 per mille
  • I vostri quesiti
    • Le risposte ai quesiti
    • Poni un quesito
  • Scadenzario
  • Collana Fiscosport
  • Convegni ed eventi
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login/Logout
  • Login/Logout
Registrati
Benvenuto!Accedi al tuo account
Password dimenticata?
Crea un account
Registrazione
Benvenuto!Crea un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
Cerca
Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
Registrati
Benvenuto! Accedi al tuo account
Forgot your password? Get help
Crea un account
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Facebook
Instagram
Twitter
Accedi
Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETSFiscosport.itProfessionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login/Logout
  • Home
  • Approfondimenti
    • Articoli di approfondimento
    • La Riforma dello sport
    • Lavoro e previdenza
    • Le Monografie di Fiscosport
  • Notizie in Pillole
    • News e Comunicazioni
    • Le dichiarazioni
  • Giurisprudenza, norme e prassi
    • Sentenze
    • Circolari e risoluzioni
    • Normativa
    • La modulistica
  • Guide e Vademecum
  • Terzo settore
    • Enti Terzo Settore
    • 5 per mille
  • I vostri quesiti
    • Le risposte ai quesiti
    • Poni un quesito
  • Scadenzario
  • Collana Fiscosport
  • Convegni ed eventi
  • Chi siamo
  • Abbonamenti
  • Abbonamenti e Convenzioni
  • Contatti
  • Login/Logout
  • Login/Logout
Home 5 per mille AUTOCERTIFICAZIONI E 5 PER MILLE
  • 5 per mille

AUTOCERTIFICAZIONI E 5 PER MILLE

Gianpaolo CONCARI
Consulente ENP in Soragna (PR)
10 Settembre 2007
Facebook
Twitter
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Email
Print
    C’è un rimedio al mancato invio dell’autocertificazione prevista dai decreti attuativi del 5 per mille? Esiste un rimedio alla mancata allegazione del documento di identità? Qual è l’autorità giudiziaria a cui rivolgersi per un eventuale ricorso? Sono le domande che molti enti esclusi dall’elenco dei beneficiari del 5 per mille dell’anno scorso si stanno ponendo dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di non validazione ( semprechè fossero "potenziali" beneficiari: per le associazioni sportive dilettantistiche ricordiamo che la sola iscrizione al registro del CONI non sostituisce il "riconoscimento" della personalità giuridica -  vedasi circ. 30/E del 22/5/2007 - Agenzia delle Entrate - ndr ). Quanto segue è il frutto di alcune considerazioni effettuate insieme all’avvocato Paolo Michiara di Parma per verificare se esiste la possibilità di recuperare queste situazioni. Si tratta perciò di tesi che devono essere sottoposte alla verifica del giudice (amministrativo o ordinario lo vedremo dopo) per tastarne l’effettiva validità. In molti casi la “non validazione” riguarda enti non profit che hanno ricevuto poche assegnazioni e per le quali un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate risulterebbe particolarmente gravoso in termini economici rischiando di annullare il beneficio derivante dall’assegnazione del 5 per mille. In altri casi vi potrebbe essere invece la convenienza se le spese per il giudizio si potessero ripartire attraverso un ricorso collettivo.

    Autocertificazioni e 5 per mille

    (di Gianpaolo Concari e Paolo Michiara)

     

    C’è un rimedio al mancato invio dell’autocertificazione prevista dai decreti attuativi del 5 per mille? Esiste un rimedio alla mancata allegazione del documento di identità? Qual è l’autorità giudiziaria a cui rivolgersi per un eventuale ricorso?

     

    Sono le domande che molti enti esclusi dall’elenco dei beneficiari del 5 per mille dell’anno scorso si stanno ponendo dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di non validazione.

    Quanto segue è il frutto di alcune considerazioni effettuate insieme all’avvocato Paolo Michiara di Parma per verificare se esiste la possibilità di recuperare queste situazioni. Si tratta perciò di tesi che devono essere sottoposte alla verifica del giudice (amministrativo o ordinario lo vedremo dopo) per tastarne l’effettiva validità.

    In molti casi la “non validazione” riguarda enti non profit che hanno ricevuto poche assegnazioni e per le quali un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate risulterebbe particolarmente gravoso in termini economici rischiando di annullare il beneficio derivante dall’assegnazione del 5 per mille.

    In altri casi vi potrebbe essere invece la convenienza se le spese per il giudizio si potessero ripartire attraverso un ricorso collettivo.

     

    Per prima cosa è da rimarcare che la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stata quantomeno improvvida, atteso che i controlli sui beneficiari sono ancora in corso e che numerosi sono i casi in cui, un ente risultato in un primo tempo “validato”, successivamente alla pubblicazione, ha ricevuto la comunicazione di cancellazione.

     

    Si registrano anche difformità di comportamento tra le Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, quando è riscontrata la mancata allegazione del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente all’autocertificazione inviata lo scorso 30 giugno 2006. In alcuni casi, in via certamente ufficiosa, alcune direzioni interrogate sull’argomento, rispondono di inviare a stretto giro di posta il documento mancante.

    In alcuni casi la linea tenuta è quella dell’intransigenza, conformemente a quanto disposto nella circolare Agenzia delle Entrate 22/05/2007 n. 30/E, nella quale le direttive sono quelle di cancellare l’ente dall’elenco.

    In altri casi ancora si afferma che si sta lavorando ad una possibile soluzione a livello ministeriale.

    Vi sono altri casi ancora nei quali la comunicazione di cancellazione è avvenuta mediante una lettera inviata per posta ordinaria.

    Insomma un bel pasticcio.

     

    L’invio dell’autocertificazione entro il 30 giugno è stato stabilito con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare che però contrasta con il contenuto dell’art. 18, legge 241/90 che ha introdotto il principio generale secondo il quale “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

    Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione é tenuta a certificare”.

    Questo significa che l’Agenzia delle Entrate che, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 460/97, cura la tenuta dell’Anagrafe delle O.n.l.u.s., è già in possesso delle notizie che vengono richieste con l’autocertificazione. In altri termini l’adempimento è inutile. Tanto più inutile se si pensa che viene richiesto in un momento assai anteriore rispetto a quello in cui le somme saranno messe in pagamento: dal 30/06/2006, data in cui è stata richiesta l’autocertificazione ad oggi (06/07/2007) non è stato ancora messo in pagamento un euro dei fondi del 5 per mille. Nel frattempo, di avvenimenti che avrebbero potuto far venir meno i requisiti per poter beneficiare della ripartizione del 5 per mille, ne potrebbero essere accaduti parecchi.

     

    Enunciato il concetto della inutilità dell’autocertificazione sia perché richiesta per fatti già noti all’Agenzia delle Entrate, sia per il momento in cui tale adempimento è richiesto, è di tutta evidenza che cade qualsivoglia pretesa di autocertificazione, rendendo quindi illegittimi i provvedimenti di cancellazione dall’elenco dei beneficiari dei fondi del 5 per mille.

    E’ altrettanto evidente perciò che la questione della mancata allegazione della carta di identità diventa un particolare pressocché insignificante.

    Si aggiunga poi che vi è giurisprudenza in cui si afferma ammissibile la produzione successiva del documento di identità rispetto all’autocertificazione. In senso conforme: TAR Sardegna, 28/11/2003 n. 1547; TAR Molise, 30/06/2003 n. 499; TAR Lazio, sez. III, 18/06/2002 n. 5578; TAR Marche, 26/02/1999 n. 176.

     

    Infine un cenno merita la questione della giurisdizione competente: nella circolare n. 30/E si indica nel giudice ordinario l’unico competente a decidere sull’eventuale contenzioso che si dovesse sviluppare. In effetti sono da escludere le commissioni tributarie perché i fondi del 5 per mille non rientrano tra le materie previste dall’art. 2 d.lgs. 546/92.

    Restano il tribunale amministrativo regionale o il giudice ordinario. Le argomentazioni però non convincono e possono generare pericolose conseguenze. Mentre infatti il ricorso al giudice ordinario non è sottoposto a termine decadenziale breve, quello al giudice amministrativo deve essere instaurato entro 60 giorni dal momento di ricevimento del provvedimento in questione e quindi sarebbe cauto esperire il ricorso al TAR.

    Facebook
    Twitter
    Linkedin
    WhatsApp
    Telegram
    Email
    Print
      Articolo precedenteIL REGIME FISCALE DEI RIMBORSI SPESE NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
      Articolo successivoLA DETRAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALLE PALESTRE: la deducibilità è per i figli o è generalizzata per tutti i “ragazzi”? …
      Gianpaolo CONCARI
      Gianpaolo CONCARI
      Si occupa del controllo di gestione e della fiscalità degli enti non profit. Svolge altresì la professione di revisore dei conti. È stato coordinatore del Gruppo di Lavoro Enti non Profit del Consiglio Nazionale dei Ragionieri ed Esperti Contabili che ha pubblicato (2002) la prima raccomandazione contabile in Italia dedicata alla contabilizzazione delle erogazioni liberali. Si occupa di formazione tenendo seminari e webinar riguardanti il Terzo settore. Collabora con vari siti internet che si occupano della materia. Dal 2002 è collaboratore della testata on-line Fiscosport.

      Resta connesso

      2,857FansMi piace
      216FollowerSegui

      Ultimi articoli

      Scadenzario

      Le più importanti scadenze fiscali entro il 20 agosto 2025

      Redazione Fiscosport - 31 Luglio 2025 0
      Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 20 agosto 2025. Altre scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E)

      Un altro passo in avanti per Enti dello sport e del...

      30 Luglio 2025

      Quel pasticciaccio grosso dell’assoggettamento a IMU delle società e associazioni sportive...

      28 Luglio 2025

      Fondo Dote Famiglia 2025: aperta la raccolta di adesioni per le...

      28 Luglio 2025

      La verifica triennale del RASD: la conformità dello statuto – Una...

      23 Luglio 2025

      Le nostre Newsletter

      Newsletter Fiscosport n. 15/2025 del 31 luglio 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 31 Luglio 2025

      Newsletter Fiscosport n. 14/2025 del 17 luglio 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 17 Luglio 2025

      Newsletter Fiscosport n. 13/2025 del 3 luglio 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 03 Luglio 2025

      Newsletter Fiscosport n. 12/2025 del 19 giugno 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 19 Giugno 2025

      Newsletter Fiscosport n. 11/2025 del 5 giugno 2025

      Newsletter Fiscosport.it - 05 Giugno 2025
      Professionisti esperti in materie giuridico-fiscali sportive e ETS
      Fiscosport è una pubblicazione on-line registrata (Trib. Rimini n. 6 del 31/07/2024)
      Editore: Maggioli Spa - Direttore Responsabile: Paolo Maggioli
      ISSN sito web: 2974-9948
      Maggioli S.p.A. - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di R. (RN) Italy
      Facebook Twitter
      • Condizioni di utilizzo
      • Privacy policy
      • Contatti
      • Cookie Policy
      • Redazione
      © Copyright © 2025 Fiscosport.it. Sito realizzato da: KEY5.IT
      Fiscosport.it