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Home Guide e Vademecum LE NOVITA' IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA ED...
  • Guide e Vademecum

LE NOVITA’ IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA ED I NUOVI MODELLI AA7/8 E AA9/8 a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia

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N
8 Febbraio 2007
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    Il   Decreto Bersani (D.L. 4.7.2006 n. 223) ha introdotto delle novità in materia di attribuzione del numero di partita iva (art. 37, commi 18, 19 e 20) ed ha aggiunto una serie di disposizioni al corpo dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rubricato " disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ”. Quindi, l’associazione sportiva dilettantistica che vuole intraprendere un’attività di natura commerciale deve richiedere il numero di Partita IVA all’Agenzia delle Entrate, compilando il   nuovo modello AA7/8 .   La presentazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 e la conseguente attribuzione della partita Iva comporterà l’attivazione di una serie di attività di controllo. L'agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, infatti, dovranno effettuare dei controlli con la finalità di accertare l'esercizio effettivo dell'attività. E’ stata introdotta una procedura per verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l'attribuzione del codice identificativo IVA e, in particolare, l'effettivo esercizio dell'attività dichiarata

    Il  Decreto Bersani (D.L. 4.7.2006 n. 223) ha introdotto delle novità in materia di attribuzione del numero di partita iva (art. 37, commi 18, 19 e 20) ed ha aggiunto una serie di disposizioni al corpo dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rubricato “disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività”.

    Quindi, l’associazione sportiva dilettantistica che vuole intraprendere un’attività di natura commerciale deve richiedere il numero di Partita IVA all’Agenzia delle Entrate, compilando il  nuovo modello AA7/8.

     

    La presentazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 e la conseguente attribuzione della partita Iva comporterà l’attivazione di una serie di attività di controllo. L’agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, infatti, dovranno effettuare dei controlli con la finalità di accertare l’esercizio effettivo dell’attività.

    E’ stata introdotta una procedura per verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l’attribuzione del codice identificativo IVA e, in particolare, l’effettivo esercizio dell’attività dichiarata.

    Infatti, una volta ricevuta la richiesta di attribuzione di partita Iva da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare riscontri automatizzati al fine di individuare elementi di rischio connessi al rilascio della partita iva. I controlli possono essere esercitati sia attraverso riscontri automatizzati sia attraverso l’esecuzione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 51 del DPR n. 633/1972.

     

    Il restyling si è reso necessario anche per combattere l’evasione e le frodi Iva con contribuenti che sono semplici prestanomi ovvero operatori economici fittizi (tra gli elementi utilizzati per mascherare tali frodi ad esempio vi è l’eta del contribuente richiedente, pensionato o minorenne).

     

    In attuazione dell’art. 35 co. 15-bis e 15-ter del DPR 633/72, inseriti dall’art. 37 co. 18 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 21.12.2006 ha individuato:

    a) le specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attività;

    b) le tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti intracomunitari a condizione che sia rilasciata polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a € 50.000,00.

     

    Al fine di recepire, in particolare, le suddette novità, il presente provvedimento ha approvato i seguenti nuovi modelli, con le relative istruzioni, per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72:

    ?    modello AA7/8: domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività, da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche, come le società e associazioni sportive dilettantistiche;

    ?    modello AA9/8: dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività, da parte delle persone fisiche.

     

    Disponibilità dei modelli


    I nuovi modelli:

    – sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o del Ministero dell’economia e delle finanze (www.finanze.gov.it);

    – possono essere prelevati dal sito internet www.fiscosport.it;

    – possono essere stampati nel rispetto delle previste caratteristiche tecniche.

     

    Utilizzo dei modelli e richiesta della partita Iva


    I nuovi modelli devono essere utilizzati in sostituzione dei precedenti modelli AA7/7 e AA9/7, approvati con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12.11.2002.

     

    Le richieste possono essere presentate, in duplice esemplare, a uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. Non è più necessario che si tratti dell’Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Le dichiarazioni possono anche essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l’obbligo di garantire l’identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di un documento di riconoscimento in fotocopia (fa fede il giorno della spedizione).

     

    I termini

     

    Il modello, sia quello relativo alla persone fisiche, sia quello per gli altri contribuenti, deve essere presentato entro 30 gironi dalla data di inizio attività, o dalla data di variazione dei dati comunicati in precedenza, o dalla data di cessazione dell’attività. In caso di presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, per la verifica delle dichiarazioni si considerano tempestive quelle presentate nei termini, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ripresentate in via telematica entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell’agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

     

    Trasmissione telematica dei modelli

     

    I modelli in esame possono essere presentati in via telematica:

    –         direttamente dal soggetto obbligato, mediante abilitazione al sistema Internet o Entratel sulla base degli stessi criteri previsti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;

    –         ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.), comprese le società del gruppo, che sono obbligati ad avvalersi del sistema Entratel; tali intermediari devono consegnare al contribuente l’originale della dichiarazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato e la copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento della comunicazione rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.

    Le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei modelli saranno approvate con un successivo provvedimento.

     

    Novità dei modelli


    Soggetti diversi dalle persone fisiche


    Gli Enti non commerciali devono, all’atto della richiesta della partita Iva, indicare il numero di Codice Fiscale e la data di inizio dell’attività commerciale (
    come codici di attività si consiglia di indicare il 92.62.4 o 92.62.1 per gestire l’attività di sponsorizzazione e pubblicità e il codice 92.72.3 per le altre attività ricreative connesse alla pratica sportiva).

    Alla domanda di attribuzione della Partita IVA deve essere allegato lo statuto  dell’associazione.

    Nel quadro A bisogna barrare il numero 2 “inizio attività” ed indicare il numero del Codice Fiscale e la data di inizio.

     

    Nel modello AA7/8 per i soggetti diversi delle persone fisiche va segnalato che nel quadro A devono barrare la casella  2  nel caso di Dichiarazione di inizio attività gli enti non commerciali, non soggetti passivi d’imposta, che richiedono l’attribuzione del numero di partita IVA al solo fine del pagamento in Italia dell’IVA sugli acquisti intracomunitari (D.L. 331/1993).

     

    Tra le novità, nel quadro E, «luoghi di conservazione delle scritture contabili», è stata aggiunta una nuova sezione riservata all’indicazione dei luoghi di conservazione delle fatture elettroniche situate in uno Stato diverso da quello dell’emittente (articolo 39 del D.p.r. 6337/2). È nuovo il quadro I sulle «altre informazioni in sede di inizio attività». In particolare, sono richiesti i dati relativi all’immobile destinato all’esercizio dell’attività prevalente, specificando i dati catastali.


    Sono inoltre richiesti particolari dati relativi ad alcune attività esercitate, come il commercio all’ingrosso «di vari prodotti di consumo non alimentare non classificati altrove» o «prodotti intermedi». Per queste imprese, è anche richiesta la «tipologia della clientela». Deve essere inoltre barrata la casella «luogo di esercizio aperto al pubblico», se l’attività è esercitata in luogo pubblico. Il campo «investimenti iniziali» deve essere compilato barrando la casella corrispondente all’importo degli investimenti. Il campo «investimenti effettuati dai costruttori» è invece riservato ai soggetti che svolgono l’attività nell’ambito del macro settore costruzioni.

     

    Si rammenta che ottenuto il numero di Partita Iva, l’associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile e predisporre i libri ed i registri da utilizzare in funzione del regime contabile adottato.

    In sede di inizio di attività, la scelta del regime contabile dipende dai volumi che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta. I regimi contabili previsti sono:

    –         il regime forfetario previsto dalla Legge 398/91;

    –         il regime forfetario (art. 145 del DPR 917/86);

    –         il regime di contabilità semplificata (art. 18 del DPR 600/73).

     

    Persone fisiche


    Nel modello AA9/8 per le persone fisiche scompare dalla prima pagina il riquadro dedicato ai contribuenti che intendevano applicare il regime forfetario, con entrate non superiori a 10.329,14 euro, abrogato da quest’anno. Il nuovo riquadro, dal titolo «attestazioni dei contribuenti minori, regimi fiscali agevolati e regime di franchigia», contiene quattro tipologie di contribuenti.


    La prima casella riguarda i “minori”, cioè le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni e presumono di realizzare un volume d’affari non superiore a 15.493,71 euro, per le attività di prestazioni di servizi, o a 25.822,84 euro negli altri casi (articolo 3 comma 165, legge 662/96). La seconda casella riguarda le persone fisiche che applicano il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e presumono di realizzare compensi o ricavi non superiori a 30.987,41 euro, 61.974,83 euro per le altre attività (articolo 13 della legge 388/00).
    La terza casella riguarda i contribuenti “minimi” in franchigia, cioè le persone fisiche che scelgono il nuovo regime previsto dall’articolo 32 bis del decreto Iva (volume d’affari non superiore a 7mila euro). La quarta casella riguarda le persone fisiche che intendono aderire al regime agevolato per le attività marginali (articolo 14 della legge 388/00).

     

    Le attività sotto tiro


    Informazioni specifiche sono richieste a chi indica uno dei seguenti codici di attività: 51.56.2 «commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi»; 51.90.0 «commercio all’ingrosso di altri prodotti». E «non classificati altrove»: 51.47.9 «commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare»; 52.44.B «commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico»; 52.48.E «commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentare»; 74.87.8 «altre attività di servizi alle imprese».

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