Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

Come sappiamo, il primo comma dell’art. 356 c.c. recita: “L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”, e non esistono altre disposizioni applicabili, nemmeno in via generale o residuale, pertanto:
– sotto il profilo civilistico nessuna norma richiede nemmeno che sia stabilito un esercizio annuale
– non essendo richiesta per gli accordi fra gli associati la forma scritta, certamente il “comportamento concludente” può ben essere considerato, fino a prova contraria che evidentemente non esiste, appunto accordo fra gli associati.
Diversa è la normativa tributaria, atteso che l’art. 148, VIII comma, lettera “d”, del T.U.I.R. richiede che, per poter usufruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici lo statuto preveda l‘ “obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”: non viene espressamente richiesto che lo statuto stabilisca la durata dell’esercizio annuale e quindi riteniamo che se è stato predisposto e approvato un rendiconto annuale per anno solare, l’assemblea approvandolo abbia tacitamente concordato sulla coincidenza fra esercizio e anno solare.
In sostanza riteniamo che sia sotto il profilo civilistico che sotto quello tributario non sia indispensabile “metter mano allo statuto” anche se, ovviamente, alla prima modifica è il caso di ricordarsi anche questa integrazione …