La disciplina fiscale riguardante le Società Sportive Dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro (di seguito per brevità SSD), previste dall'art. 90 della legge 289/2002, presenta due principali argomenti di confronto in dottrina.
La disciplina fiscale riguardante le Società Sportive Dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro (di seguito per brevità SSD), previste dall'art. 90 della legge 289/2002, presenta due principali argomenti di confronto in dottrina.
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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026