La possibilità di svolgere corsi e lezioni on line da parte degli operatori sportivi è stata “ufficializzata” dal legislatore, che ha recepito la prassi ampiamente diffusa a partire dall’anno scorso quando – in occasione del lockdown – è stato imposto l’obbligo di chiusura degli impianti sportivi con la speranza di contrastare la diffusione del COVID–19.
La possibilità di svolgere corsi e lezioni on line da parte degli operatori sportivi è stata “ufficializzata” dal legislatore, che ha recepito la prassi ampiamente diffusa a partire dall’anno scorso quando – in occasione del lockdown – è stato imposto l’obbligo di chiusura degli impianti sportivi con la speranza di contrastare la diffusione del COVID–19.
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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026