Nella seduta del 7 luglio 2021 il Consiglio Nazionale ha prorogato al 31/12/2021 la valutazione delle attività sportive, didattiche e/o formative svolte dalle a.s.d. e s.s.d. iscritte al Registro CONI. Ha inoltre invitato gli Enti a elaborare le loro definizioni delle rispettive attività.
Un’ulteriore tregua di sei mesi, dunque, per associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e prive del requisito dell’attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza: la proposta in tal senso della Giunta nazionale CONI del 6 luglio è stata infatti approvata dal Consiglio Nazionale nella giornata successiva.
Pertanto eventuali provvedimenti dovuti alla mancanza dei requisiti sopra indicati verranno presi a partire dal 1 gennaio 2022 sulla base dei dati presenti nel Registro.
Il Consiglio Nazionale ha inoltre dato mandato affinché FNS, DSA e EPS elaborino le rispettive definizioni di attività sportiva, didattica e formativa tenendo conto delle caratteristiche e della specificità dei soggetti del mondo sportivo, formulando altresì loro criteri generali di valutazione, che verranno successivamente sottoposti all’approvazione della Giunta e del Consiglio Nazionale
Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026