Il Ministero dei Trasporti, con il parere n. 4447 del 1 agosto 2012, chiarisce il comportamento che deve essere tenuto dai gruppi di ciclisti in tenuta sportiva che circolano sulle strade carrabili con biciclette da corsa o con mountain bike.
A seguito di una specifica richiesta di chiarimento da parte dell’Associazione Nazionale Camperisti di Firenze, il Ministero dei Trasporti, con il parere n.4447 del 01/08/2012, si è espresso relativamente all’equipaggiamento che devono avere le biciclette da corsa e le mountain bike e ha chiarito quale deve essere condotta che i ciclisti devono tenere sulle strade carrabili.
Per quanto attiene al primo punto, il Ministero ricorda che l’art. 68, c. 1, lett. c), del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) impone ai velocipedi di essere muniti, per le segnalazioni visive, anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati: l’osservanza di queste disposizioni viene meno solo quando le biciclette sono usate nel corso di competizioni sportive.
Nel parere il ministero ricorda inoltre che i ciclisti sono tenuti a rispettare anche l’art. 182 del codice della strada, vale a dire, in caso di strade aperte al traffico, a procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a due; quando poi circolano fuori dai centri abitati, prosegue la nota, i ciclisti devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro. Anche in questo caso una particolare deroga è prevista solo in caso di competizioni agonistiche con strade chiuse al traffico.
Con risposta ad Interpello n. 265/2025 del 17 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate - chiamata a fornire alcuni chiarimenti in tema di esenzione della ritenuta sui premi sportivi inferiori a 300 euro erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche - nega l'applicabilità dell'esenzione nel corso del 2025, impone il pagamento della ritenuta del 20%, salvo poi riconoscere il diritto al rimborso a partire dal 2026... Una posizione che lascia perplessi