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Home Lavoro e previdenza Previdenza LE NOVITA’ PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2010 SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO a...
  • Previdenza

LE NOVITA’ PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2010 SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO a cura del Prof. Giulio D’Imperio, Docente di diritto del lavoro comunitario ed internazionale Università Telematica “G. Marconi” – Roma

D'IMPERIO Giulio
Consulente del Lavoro
19 Maggio 2014
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    L’Inps con la circolare n.17 del 3 febbraio 2010, ha fornito chiarimenti in merito alle novità previste dalla La L.191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010) per quanto attiene l’applicazione del contratto di prestazioni occasionali di tipo accessorio di interesse le cui novità hanno interessato anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche. La novità prevista per il settore sportivo dilettantistico è quella di aver offerto la possibilità ai maneggi ed alle scuderie di usufruire di prestazioni occasionali di tipo accessorio. Occorre chiarire comunque che spesso i maneggi pur esercitando attività di carattere sportivo regolarmente affiliata ad una federazione sportiva, rientrano nell’ambito di una azienda agrituristica che ricade nel comparto agricolo.

    L’Inps con la circolare n.17 del 3 febbraio 2010, ha fornito chiarimenti in merito alle novità previste dalla l'art.2 comma 148 della L.191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010) per quanto attiene l’applicazione del contratto di prestazioni occasionali di tipo accessorio di interesse le cui novità hanno interessato anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche.
    La novità prevista per il settore sportivo dilettantistico è quella di aver offerto la possibilità ai maneggi ed alle scuderie di usufruire di prestazioni occasionali di tipo accessorio. Occorre chiarire comunque, che spesso i maneggi pur esercitando attività di carattere sportivo regolarmente affiliata ad una federazione sportiva, rientrano nell’ambito di una azienda agrituristica che ricade nel comparto agricolo.
    Comunque sia l’opportunità offerta potrebbe significare sia per i maneggi che per le scuderie una boccata di ossigeno a livello economico in quanto ci sarebbe la possibilità di poter usufruire di personale senza alcun vincolo di rispetto degli importi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva. Rimane comunque la possibilità per le società dilettantistiche in genere di poter usufruire delle prestazioni occasionali di tipo accessorio per l’organizzazione di eventi sportivi, così come stabilito dalla normativa precedente alla Legge Finanziaria 2010.
    Novità anche tra i coloro che possono svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio, rispetto a quelli indicati dalla precedente normativa.

    IL CASO DEI MANEGGI RIENTRANTI IN ATTIVITA’ AGRITURISTICA
    In attesa di conoscere un eventuale parere dagli organi competenti, sul come comportarsi quando un maneggio regolarmente iscritto ad una federazione rientra tra le attività di una azienda agrituristica, ritengo opportuno soffermarmi sulle novità contributive qualora l’impresa agrituristica fosse costituita come impresa familiare. A tale proposito l’istituto previdenziale ha precisato che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni occasionali di lavoro accessorio per un importo non superiore, per ogni anno fiscale, ad €10.000.
    Inoltre, così come ribadito dalla circolare Inps n.76/2009, dell’impresa familiare fanno parte il titolare ed i familiari anche non conviventi con il titolare che svolgono la loro attività nell’impresa in modo continuativo e non prevalente. Per familiari si intendono: il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
    L’Inps ha tenuto subito a precisare che le imprese familiari possono applicare le prestazioni occasionali di tipo accessorio solo nei confronti di soggetti che risultino estranei sia all’imprenditore che all’impresa familiare stessa.
    Particolare attenzione deve essere posta in merito al pagamento della contribuzione previsto per le prestazioni occasionali di tipo accessorio:
    – nel caso in cui l’impresa familiare decide di usufruire di prestatori occasionali di tipo accessorio per lo svolgimento delle proprie attività specifiche, si dovrà applicare il regime contributivo ed assicurativo previsto per il lavoro subordinato;
    – qualora l’impresa familiare decida di avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio per lo svolgimento di attività differenti rispetto a quelle specifiche dell’impresa familiare dovrà pagare la contribuzione pari al 13% da versare alla gestione separata.

    LE NOVITA’ PER I PRESTATORI
    Per quanto attiene coloro che possono svolgere lavori occasionali di tipo accessorio sono state introdotte alcune novità.
    La prima importante novità riguarda la possibilità di utilizzare gli studenti sia universitari che non under 25 in qualunque settore produttivo, negli enti locali nelle scuole e nelle università.
    L’unica differenza è data dal fatto che se trattasi di studenti universitari under 25 l’utilizzo con contratto di prestazioni occasionale di tipo accessorio può avvenire in qualunque periodo dell’anno; mentre per gli studenti non universitari under 25 i periodi in cui è possibile lavorare con prestazioni occasionali sono limitati ai seguenti periodi dell’anno, oltre al sabato e la domenica :
    – “vacanze natalizie” (1° dicembre – 10 gennaio)
    – “vacanze pasquali” (dalla domenica delle Palme al martedì successivo al lunedì dell’angelo)
    – “vacanze estive” (1° giugno – 30 settembre)

    I pensionati possono essere impiegati tranquillamente dalle società sportive dilettantistiche, in quanto il loro impiegao è previsto in qualsiasi settore produttivo. Altra importante novità prevista solo per il 2010 in via sperimentale: per la prima volta è possibile impiegare coloro che lavorano a part-time presso un altro datore di lavoro.
    Possono continuare a svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio tutti coloro che percepiscono prestazioni integrative a sostegno del reddito, ovvero:
    – percettori di prestazioni di interazione salariale;
    – percettori di prestazioni di disoccupazione ordinaria;
    – percettori di mobilità;
    – percettori di trattamenti speciali di disoccupazione edile.

    Infine l’Inps ha precisato i limiti massimi erogabili:
    – in generale il limite massimo che ogni committente può erogare ad un lavoratore è pari ad €4.995 netti che per il committente è di €6.660 lordi;
    – per le imprese familiari il limite è di €10.000 netti per il lavoratore pari ad €13.000 lordi per il committente;
    – per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il limite massimo erogabile per anno solare a ciascun lavoratore è pari ad €3.000 netti complessivi, che per il committente sono pari ad €4.000 lordi.

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