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Home Approfondimenti Legge di bilancio 2021: una piccola agevolazione per lo sport, un'ulteriore svista...
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Legge di bilancio 2021: una piccola agevolazione per lo sport, un’ulteriore svista del legislatore

Stefano ANDREANI
Dottore Commercialista in Firenze
7 Gennaio 2021
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    Sospesi i versamenti fiscali e previdenziali dovuti nei mesi di gennaio e febbraio. Il problema dei pagamenti si riproporrà a maggio... ma forse la questione si risolve da sola. Purtroppo.

    I commi 36 e 37 dell’art. 1 della Legge di Bilancio hanno stabilito la possibilità, per alcuni fra i sodalizi sportivi, di sospendere i versamenti fiscali e previdenziali dovuti nei mesi di gennaio e febbraio, con possibilità di effettuarli entro il 30 maggio 2021 o rateizzandoli fino a un massimo di 24 rate mensili a partire dal 30/5/2021.

    Questo il testo dei due commi:

    36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
    b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
    c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
    d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

    37. I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

    Si tratta, come ben si intende, di un sollievo di breve durata: il problema che giustifica queste sospensioni (l’assenza di liquidità a causa dei mancati incassi a seguito dell’emergenza epidemiologica ancora in essere) ben difficilmente sarà superato alla fine di maggio.

    Più interessante può essere considerata la rateazione in 24 mesi, che potrebbe effettivamente generare rate di importo minimo: con l’avvertenza che per i successivi due anni sarà necessario – ad ogni 16 del mese – ricordarsi di compilare e pagare l’F24…

    Ma forse per molti sodalizi il dubbio si risolve da solo, e in senso negativo, leggendo la norma con più attenzione, perché essa circoscrive l’agevolazione ai soggetti “che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020“.

    E questo, lo scriviamo con franchezza, irrita non poco.

    Cosa significa “operare nell’ambito di competizioni sportive“? Debbo avere almeno un atleta iscritto a una di tali manifestazioni? Debbo partecipare io come associazione/società sportiva? La mia attività deve essere interamente finalizzata alla partecipazione a tali manifestazioni? ecc. ecc.

    E poi, “in corso di svolgimento“: quando? all’entrata in vigore del DPCM? all’entrata in vigore della Legge di bilancio? per tutto il periodo gennaio/febbraio?

    E, soprattutto, il d.p.c.m. richiamato stabiliva che “restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali“.

    Qualcuno avrebbe dovuto far presente che tale dizione è stata fonte di tali e tanti problemi da essere stata completamente riscritta nel d.p.c.m. 3/12/2020, che ha attribuito ai soli CONI e CIP la facoltà di individuare quali siano tali competizioni: “riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali“

    Quindi oggi, per stabilire a chi spetta una agevolazione tutto sommato modesta, bisogna basarsi su un provvedimento non in vigore da tempo, e non in vigore proprio perché il meccanismo di individuazione delle competizioni sportive era solo fonte di problemi?

    Scusate, ma un minimo di attenzione, almeno in queste disposizioni semplici e “innocue”, con impatto risibile sul sistema e quindi senza necessità di mediazioni fra fazioni e guerre di lobby, andrebbe prestata.

    Nel dubbio, e di dubbi come visto ce ne sono tanti, riteniamo che per la stragrande maggioranza dei sodalizi questo rinvio sia meglio far finta che non esista…

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      Stefano ANDREANI
      Stefano ANDREANI
      Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario. Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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