Per chi partecipa a bandi pubblici, il rating non va letto come un mero “bollino reputazionale”, ma come un importante valore aggiunto che può incidere sulla posizione in graduatoria, sul punteggio attribuibile o sull’accesso a quote riservate di risorse, oltre a rafforzare il profilo di affidabilità dell’ente nei rapporti con amministrazioni e intermediari finanziari.
Soggetti destinatari
La disciplina è destinata ai soggetti che abbiano i seguenti requisiti (art. 2 del Regolamento AGCM):
“1. Ai fini dell’accesso al rating, l’impresa che ne fa domanda deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) avere sede operativa nel territorio nazionale;
b) aver realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro;
c) risultare iscritta, alla data della domanda di rating, da almeno due anni, nel Registro delle imprese o nel R.E.A.”
In particolare, si evidenzia che l’art. 1 del regolamento definisce la qualifica di “impresa” in modo da ricomprendere tra i soggetti destinatari della presente disciplina anche gli enti non commerciali: “c) impresa: qualsiasi entità, società o associazione che, a prescindere dalla forma giuridica, svolge attività d’impresa, anche a titolo individuale”; viene inoltre indicata l’iscrizione al REA, tipica degli enti non commerciali.
Il requisito soggettivo rende pertanto la disciplina accessibile sia alle ASD che agli ETS; oltre, naturalmente alle SSD e alle IMPRESE SOCIALI; ovvero a soggetti che spesso partecipano a bandi pubblici e che potrebbero avere interesse ad acquisire ulteriori punteggi grazie al possesso del rating di legalità.
Relativamente alla definizione di fatturato, viene fatto riferimento alla “somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni presenti nella voce A1 del conto economico, nonché dell’importo degli altri ricavi e prestazioni per i quali sono state emesse le relative fatture nell’anno di esercizio, ovvero il volume di affari risultante dalla dichiarazione IVA presentata all’Amministrazione finanziaria, …”: viene pertanto preso in considerazione il totale dei ricavi risultante dalla voce A1 del conto economico, a prescindere dalla loro fatturazione; da ciò deriva che anche i ricavi de-commercializzati che caratterizzano gli enti sportivi dilettantistici e alcune tipologie di ETS (le associazioni di promozione sociale, ad esempio), potranno concorrere alla formazione del limite di accesso.
Riferimenti normativi
La fonte primaria resta l’art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha attribuito all’AGCM il compito di elaborare e rilasciare, su istanza di parte, il rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano il requisito dimensionale minimo previsto dalla legge. Il quadro attuativo è oggi governato dal nuovo Regolamento AGCM del 27 gennaio 2026, entrato in vigore il 16 marzo 2026, il quale ha esteso la durata del rating a tre anni, ha introdotto una premialità aggiuntiva per i rinnovi continuativi e ha rafforzato i presidi di legalità e gli obblighi informativi a carico delle imprese richiedenti e già titolari del rating.
Accanto alla disciplina AGCM continua a operare il decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57, che è la fonte chiave per comprendere perché il rating abbia un valore economico concreto nei rapporti con la pubblica amministrazione. Tale decreto impone infatti alle amministrazioni concedenti, quando predispongono misure di finanziamento alle imprese, di tenere conto del rating e di prevedere almeno uno tra tre sistemi di premialità: preferenza in graduatoria, punteggio aggiuntivo oppure riserva di una quota delle risorse stanziate. A questo si aggiunge una novità di sistema: il codice degli incentivi, adottato con d.lgs. 27 novembre 2025, n. 184 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2026, ha modificato l’art. 5-ter, prevedendo che, per i bandi di finanziamento pubblicati da tale data, il rating sia considerato secondo le modalità definite dal nuovo codice.
Ne deriva che il rating di legalità, nella disciplina vigente, non è più soltanto un istituto “di cornice”, ma uno strumento inserito in un ecosistema normativo che collega compliance, incentivi pubblici, procedure valutative e, più in generale, reputazione dell’operatore economico. Anche il codice dei contratti pubblici assegna rilievo al rating, prevedendo all’art. 222 che esso concorra alla determinazione della reputazione dell’impresa. Per le imprese che operano stabilmente con la P.A., questo collegamento aumenta il valore strategico del rating, perché lo rende sempre più vicino ai meccanismi di selezione e valutazione pubblica.
Vantaggi
Il primo vantaggio, e quello più immediatamente spendibile nei bandi pubblici, è la premialità obbligatoria nelle procedure di concessione di finanziamenti pubblici. Il d.m. n. 57/2014 impone infatti che i provvedimenti e i bandi relativi ai finanziamenti alle imprese prevedano almeno una forma di valorizzazione del rating: preferenza in graduatoria, punteggio aggiuntivo o riserva di quota delle risorse. La stessa disciplina precisa che tali meccanismi possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito, sicché una impresa con un rating più elevato può beneficiare di una premialità più intensa rispetto a un’impresa che possiede solo il punteggio base.
Il secondo vantaggio consiste nella crescente diffusione di clausole premiali concrete nei bandi settoriali.
Sotto un profilo più strategico, il rating consente all’impresa di trasformare la compliance in un fattore competitivo. I requisiti premiali previsti dal Regolamento 2026 valorizzano infatti scelte organizzative che coincidono con assetti di governance maturi: protocolli di legalità, tracciabilità dei pagamenti, funzione di compliance o modello 231, processi certificati di corporate social responsibility, iscrizione in white list, codici etici, modelli di prevenzione della corruzione e, in determinati casi, la collaborazione con l’autorità giudiziaria. Ciò significa che l’investimento in organizzazione e controlli interni non resta confinato alla riduzione del rischio, ma diviene spendibile nelle procedure pubbliche come leva di premialità.
Infine, la nuova disciplina accresce il valore del rating anche in termini di continuità reputazionale. Il Regolamento 2026 ha previsto un segno “+” aggiuntivo per l’impresa che, al momento del rinnovo, abbia già ottenuto il rating in via continuativa per almeno tre volte precedenti, entro il limite massimo di tre stelle. Questa scelta normativa segnala con chiarezza che il legislatore secondario non premia soltanto la legalità “istantanea”, ma la capacità dell’impresa di mantenerla nel tempo come tratto stabile del proprio modello organizzativo.
Modalità per l’acquisizione del rating di legalità
Sul piano operativo, l’acquisizione del rating richiede anzitutto una verifica preliminare rigorosa dei requisiti di ammissibilità e dell’assenza di cause ostative. L’impresa deve quindi valutare non solo la propria posizione camerale e dimensionale, ma anche eventuali criticità su contenziosi, sanzioni, revoche di agevolazioni, sicurezza sul lavoro, provvedimenti ANAC e altri eventi rilevanti disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento. Solo dopo questa due diligence interna ha senso impostare la domanda, perché l’istituto è costruito come misura premiale ad alta intensità informativa, nella quale dichiarazioni incomplete o non allineate alla situazione effettiva possono incidere negativamente sull’esito o sulla successiva tenuta del rating.
La domanda si presenta esclusivamente tramite la piattaforma Webrating dell’AGCM. L’impresa deve registrarsi, compilare il formulario nelle sezioni richieste e allegare, ove necessario, la documentazione a supporto dei requisiti premiali. Il procedimento si conclude, in linea generale, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda completa; il termine può essere sospeso fino a 45 giorni quando l’Autorità richiede informazioni ad altre pubbliche amministrazioni e può essere prorogato, per esigenze istruttorie, fino a ulteriori 60 giorni con comunicazione motivata. Non vi sono costi di presentazione o di rilascio.
Dal punto di vista del punteggio, l’impresa ottiene una stella base quando soddisfa tutti i requisiti obbligatori. Il punteggio cresce di un “+” per ciascun requisito premiale dimostrato e ogni tre “+” si convertono in una stella aggiuntiva, fino al massimo di tre stelle; per raggiungere il punteggio massimo occorre dimostrare almeno sei requisiti premiali. È inoltre possibile, durante il periodo di validità, chiedere l’incremento del punteggio senza attendere la scadenza triennale, utilizzando la funzione “VARIAZIONE” della piattaforma, qualora l’impresa acquisisca nuovi requisiti premiali.
La fase più delicata, però, non è il rilascio ma il mantenimento. Il Regolamento impone all’impresa di comunicare entro 30 giorni gli eventi idonei a incidere sui requisiti obbligatori e premiali; la perdita di un requisito premiale comporta la riduzione del punteggio, mentre la violazione dell’obbligo informativo può determinare la riduzione al solo punteggio base per la residua durata del rating. Quanto ai rinnovi, la domanda può essere presentata a partire dai sei mesi precedenti la scadenza e deve essere inoltrata almeno 60 giorni prima per conservare continuità di validità. Per le imprese già titolari di rating al 16 marzo 2026, la disciplina transitoria richiede inoltre di comunicare entro il 15 maggio 2026 eventuali eventi preesistenti che, secondo le nuove regole, ostano al mantenimento del rating.
In conclusione, la nuova normativa trasforma il rating di legalità in uno strumento di posizionamento competitivo particolarmente rilevante per chi partecipa a bandi pubblici. L’impresa che si muove per tempo non deve considerarlo come un adempimento formale da attivare solo in prossimità della domanda di agevolazione, ma come un progetto di compliance da costruire in anticipo, perché è proprio l’anticipo organizzativo a consentire di arrivare al bando con un punteggio spendibile, documentato e coerente con le aspettative della pubblica amministrazione.






