L’accordo, concluso ai sensi dell’art. 37, c. 2, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stato salutato con grande entusiasmo da alcune componenti del mondo sportivo, lasciando ipotizzare che il provvedimento potesse fornire un apporto fondamentale alla definizione degli obblighi di sicurezza posti a carico dei datori di lavoro in ambito sportivo. Ma è davvero così?
L’accordo, concluso ai sensi dell’art. 37, c. 2, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stato salutato con grande entusiasmo da alcune componenti del mondo sportivo, lasciando ipotizzare che il provvedimento potesse fornire un apporto fondamentale alla definizione degli obblighi di sicurezza posti a carico dei datori di lavoro in ambito sportivo. Ma è davvero così?
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