1. La storia dell’istituzione del nuovo Registro
Per capire la ratio del nuovo registro occorre tornare alle “famose” delibere del C.N. CONI relative all’individuazione delle discipline sportive riconosciute.
Si tratta delle delibere n. 1566 del 16/12/2016, n. 1568 del 14/02/2017, 1569 del 17/05/2017 e, infine, 1575 del 18/07/2017, che ha rinviato, appunto, al 31/12/2017 il termine ultimo del “riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate agli Enti di Promozione Sportiva prescindendo dal termine della stagione sportiva di ciascun organismo di affiliazione ….”.
Per l’approfondimento delle tematiche relative alle discipline sportive riconosciute, e alle relative conseguenze a livello fiscale e giuslavoristico si rinvia ai numerosi articoli pubblicati su questa rivista nel corso del corrente anno 2017 [1]
Si ricorda, in particolare, che la Delibera 1566 evidenziava, in premessa, che obiettivo del CONI era quello di “adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati, e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive”.
Fatte queste premesse, la delibera prevedeva:
a) che l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche – che vale il riconoscimento ai fini sportivi del CONI – sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco;
b) di fissare al 1° marzo 2017 il termine ultimo per tutti gli adeguamenti informatici necessari agli organismi sportivi per la trasmissione dei dati nonché per le attività di bonifica conseguenti alla presente deliberazione, sulle attuali iscrizioni al Registro, dando mandato al Segretario Generale di definire ed emanare i dettagli attuativi nonché di cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento delle discipline sportive in elenco. Termine successivamente prorogato prima alla fine della stagione agonistica 2017 e, infine, al 31/12/2017.
2. La finalità delle delibere e del nuovo “registro 2.0”
Come evidenziato dalla mail del Presidente CONI del 27/11 u.s. la finalità della riforma risponde all’esigenza di garantire che il riconoscimento sportivo sia attribuito alle sole associazioni e società sportive che perseguono effettivamente attività sportive dilettantistiche, nella consapevolezza che la crescente credibilità del Registro possa costituire un baluardo anche nei confronti degli Organi di Vigilanza.
Giova ricordare, a tal fine, che, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 28/05/2004, n. 136 [2]
i. il CONI è “l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”,
ii. “le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, (in pratica, quasi tutte le agevolazioni fiscali in materia di sport dilettantistico) [3] si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale …”,
iii. infine, per evidenti motivi di controllo, “Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.”
Poiché, come noto, gli Organi di Vigilanza hanno operato numerosissime verifiche sia a livello tributario che giuslavoristico, dalle quali [4] è spesso emerso un utilizzo “improprio”, quando non fraudolento, dello “schermo sportivo dilettantistico”, finalizzato esclusivamente alla fruizioni delle agevolazioni di settore da parte di soggetti con finalità commerciali, il CONI ha voluto, e, forse, dovuto, cercare di alzare le barriere all’entrata per l’iscrizione al Registro, prevedendo nuovi, e più pregnanti, requisiti, al fine di mantenere la funzione “protettiva” dell’iscrizione ai fini tributari, a beneficio degli enti correttamente riconosciuti ai fini sportivi, che potranno in tal senso giovarsi di una sorta di “riconoscimento rafforzato”.
L’analisi delle iscrizioni al Registro, peraltro, ha evidenziato in diversi casi un numero molto elevato, ed oggettivamente anomalo, se non sospetto, sia di enti “sportivi dilettantistici” che di tesserati, in relazione ai quali sembra che da verifiche effettuate a campione a livello di Codici Fiscali, siano emerse duplicazioni (se non addirittura moltiplicazioni) di tesseramenti in relazione ai medesimi C.F. nonché, addirittura, iscrizioni di C.F. risultati fasulli.
Di qui l’esigenza di bonificare il Registro dalle iscrizioni “improprie”, di individuare le discipline sportive che, sole (esclusivamente) danno diritto all’iscrizione al Registro, di cancellare le iscrizioni non supportate dallo svolgimento delle discipline sportive riconosciute, e di richiedere, a far data dal 01/01/2018, per l’iscrizione al “registro 2.0” e, dunque, per l’ottenimento del riconoscimento sportivo, nuovi e più impegnativi requisiti, con particolare riferimento alla corretta individuazione dei soggetti tesserati e all’analisi delle qualifiche da questi assunte e delle attività sportive (riconosciute) dagli stessi svolte.
Obiettivo del «Registro 2.0» è dunque quello di censire tutti i soggetti sportivi dilettantistici (ASD/SSD) riconosciuti dal CONI, e di:
- facilitare il processo di iscrizione per i sodalizi sportivi dilettantistici;
- dare certezza del numero e dell’identità giuridica dei soggetti coinvolti;
- registrare tutte le attività svolte dalle ASD/SSD nell’ambito dei programmi sportivi e di formazione adottati e autorizzati dalle FSN/DSA/EPS;
- registrare tutte le attività svolte delle ASD/SSD nell’ambito istituzionale delle FSN/DSA/EPS;
- standardizzare e rendere trasparenti i processi statistici;
- rendere il Registro uno strumento affidabile per individuare la reale natura sportivo-dilettantistica delle ASD/SSD iscritte, tutelando le stesse in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, SIAE, INPS);
- aumentare la trasparenza dei processi di attribuzione dei contributi;
- dialogare con le altre banche dati del CONI.
La finalità ultima, in definitiva, è rendere il registro uno strumento con funzioni analoghe a quelle che il Registro Unico del Terzo Settore svolgerà in relazione agli Enti del Terzo Settore che dovranno iscriversi ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017, funzioni che, in buona sostanza, richiamano quelle svolte, a livello di Camere di commercio, dal Registro delle Imprese.
La logica è quella di richiedere ai soggetti destinatari di particolari agevolazioni fiscali, un monitoraggio delle proprie caratteristiche e delle attività svolte.
3. L’attuale funzionamento del Registro (sintesi) 5
Il Registro, in esercizio dal novembre 2005, è gestito da un applicativo web, realizzato da ConiNet SpA. L’ultima versione del software è del novembre 2011 con l’introduzione del vincolo sui termini obbligatori per l’iscrizione stabiliti dal Consiglio Nazionale nello stesso anno.
Attualmente le iscrizioni possono essere effettuate con due modalità distinte:
• iter standard la cui procedura d’iscrizione telematica ricade nella responsabilità della singola associazione/società e presuppone il preventivo caricamento da parte delle FSN/DSA/EPS di sintetici dati identificativi delle proprie affiliate.
• iter alternativo, la cui attivazione è subordinata alla sottoscrizione di apposita Convenzione che, sul presupposto della delega raccolta presso gli affiliati iscrivibili, consente alla FSN/DSA/EPS convenzionata, in luogo delle associazioni/società, di trasmettere tutti i dati necessari all’iscrizione mediante l’utilizzo di web services la cui interfaccia CONI è gestita da ConiNet SpA. Tale modalità è utilizzata da 13 Enti di Promozione Sportiva e da 13 Federazioni Sportive Nazionali.
Il Registro, così come organizzato nell’attuale assetto, soffre di diverse criticità:
i. Innanzitutto, ogni ASD/SSD, presente nel Registro per n-affiliazioni (a più FSN, ovvero ad una FSN e ad un EPS, o, ancora, a più EPS) deve gestire n-iscrizioni, una per ogni rapporto di affiliazione. Le informazioni inserite nelle relative schede di iscrizione possono quindi rivelarsi non omogenee sebbene riferite alla stessa ASD/SSD;
ii. Le discipline sportive praticate dal sodalizio affiliato (e iscritto al Registro), peraltro senza una standardizzazione nella denominazione, sono codificate in funzione dell’organismo di affiliazione mescolando quelle riconosciute a quelle non riconosciute;
iii. Non sono previste sezioni per il caricamento dei tesserati e delle loro categorie;
iv. Non sono previste sezioni per il caricamento delle attività svolte (sportive, didattiche, formative);
v. Non è prevista alcuna area documentale per il caricamento e conservazione degli atti;
vi. Non è previsto uno schema di rendiconto.
Ne deriva che, al di là della funzione di “riconoscimento” sportivo dilettantistico, le capacità, e le potenzialità, informative del Registro sono molto limitate, e ciò a detrimento delle esigenze di controllo non solo degli Organi di Vigilanza fiscale e Previdenziale, ma anche di quelle del CONI.
4. Il nuovo “Registro 2.0”: entrata in vigore, definizioni e modalità di iscrizione
Il nuovo Registro è disciplinato dalla Delibera del C.N. del CONI n. 1574 del 18/07/2017, che approva il nuovo “regolamento di funzionamento del registro nazionale delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche”.
L’entrata in vigore dell’operatività del Registro 2.0 non è uniforme per tutti i sodalizi sportivi ma sarà “scaglionata”.
In particolare:
– Per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate presso Organismi che hanno già perfezionato l’iter “alternativo” di cui sopra, le nuove modalità di iscrizione decorreranno dal 01/01/2018;
– Per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate presso Organismi che non hanno ancora perfezionato l’iter “alternativo”, l’operatività del nuovo Registro sarà posticipata al 01/01/2019;
E’ per tale motivo che non tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche, ma solo quelle affiliate ad organismi che hanno attivato l’iter alternativo, stanno ricevendo in questi gironi comunicazioni con l’indicazione della nuova procedura
I sodalizi sportivi affiliati ad Organismi in relazione ai quali la decorrenza slitterà al 01/01/2019 dovranno solamente, in questa fase, inserire nel Registro i dati relativi allo statuto ed alle eventuali delibere di variazione dello stesso. Inserimento per il quale, peraltro, non è previsto un termine perentorio.
Definizioni: appare opportuno, prima di esaminare gli aspetti operativi del nuovo Regolamento, segnalare le “definizioni”, elencate nell’art. 2 dello stesso (pagg. 1 e 2 dell’allegato “A” alla delibera, cui si rimanda), onde evitare che i passaggi successivi possano risultare poco chiari. In particolare, l’art. 2 offre la definizione di Società ed Associazione Sportiva Dilettantistica, di “Organismo Sportivo” (le F.S.N, E.P.S. e D.S.A. cui le Associazioni/Società sono affiliate), Affiliazione, Tesseramento, Settore Sportivo, Stagione Sportiva, Attività Sportiva, Attività Didattica, Attività Formativa e Disciplina Sportiva.
Altro passaggio fondamentale, che va pertanto sottolineato, è che, come previsto dall’art. 4 del Regolamento, l’iscrizione al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche avviene esclusivamente per il tramite dell’Organismo Sportivo di Affiliazione (FSN, EPS, DSA).
In particolare, il Regolamento, nella sezione “specifiche tecniche” evidenzia che ogni Organismo Sportivo, per poter iscrivere e mantenere correttamente un’associazione/società sportiva nel Registro, deve fornire tutti i dati e caricare, nell’apposita sezione documentale, gli atti richiesti.
E’ questo il motivo per il quale gli Organismi Affilianti stessi stanno inviando ai sodalizi affiliati le comunicazioni aventi ad oggetto la richiesta di alcuni documenti necessari a perfezionare l’iscrizione.
Ciò che ogni ASD/SSD già iscritta al Registro dovrà fare sarà di accreditarsi alla nuova piattaforma per recuperare i dati esistenti, stampare il certificato e utilizzare le eventuali funzioni opzionali. Per perfezionare tale passaggio sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo https://rssd.coni.it/ e, seguendo le istruzioni, chiedere una nuova utenza (username e password) ed effettuare il nuovo login.
Tale passaggio dovrà essere perfezionato da ogni presidente (e solo dal Presidente o Legale Rappresentante) di ASD o SSD.
Oltre a ciò, sarà evidentemente onere di ogni singolo sodalizio reperire e fornire all’Organismo Affiliante i dati richiesti, nonché monitorare, periodicamente, la correttezza dei dati inseriti dall’Organismo Affiliante.
Questo concetto è particolarmente importante perché, al di la delle comprensibili difficoltà operative che potrebbero incontrarsi nella prima fase di avviamento del nuovo sistema, a regime il funzionamento dello stesso rappresenterà una importante semplificazione per il singolo sodalizio sportivo, che dovrà semplicemente occuparsi di fornire al proprio Organismo Affiliante i dati da questo richiesti, nelle modalità richieste.
Sarà poi l’Organismo affiliante che si occuperà del “travaso” di tutti i dati nel “registro”, con conseguente semplificazione dell’iter e alleggerimento degli adempimenti per le singole società ed associazioni sportive.
Si segnala infine che il Registro prevede la possibilità (non l’obbligo – almeno per ora) di indicare alcuni dati, come quelli economici e di bilancio, il cui inserimento non potrà avvenire, evidentemente che a cura del sodalizio sportivo.
5. Il nuovo “Registro 2.0”: caratteristiche di funzionamento e modalità operative
Venendo alle indicazioni operative, si evidenzia che il nuovo applicativo modifica l’attuale approccio basato sul criterio «affiliazione», ponendo invece al centro del sistema l’associazione/società sportiva (=Ente Giuridico) con i suoi associati.
Conseguentemente, per le ASD/SSD è prevista la fornitura dei seguenti dati obbligatori, oltre, opzionalmente, i riferimenti del recapito postale e del domicilio fiscale:
Identificativo unico |
CODICE FISCALE (11 caratteri) per ASD/SSD N. Partita IVA (11 caratteri) SSD |
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Ragione Sociale / Denominazione |
Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri); è fornita dall’Organismo sportivo affiliante |
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Natura giuridica |
Ogni Organismo sportivo affiliante dovrà indicare la natura giuridica dell’Ente affiliato |
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Sede Legale |
Indirizzo, CAP, Comune e Provincia |
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Sede impianto ove viene svolta l’attività |
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Indirizzo e-mail |
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Atto costitutivo |
Numero registrazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate |
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Ultimo Statuto approvato |
Numero registrazione rilasciato dall’Agenzia delle Entrate |
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Identificativo unico legale rappresentante |
Dati anagrafici e CODICE FISCALE (16 caratteri) |
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Identificativi componenti Consiglio Direttivo |
Dati anagrafici e CODICE FISCALE (16 caratteri) |
|
Alcuni dati, come evidenziato, dovranno essere forniti a cura dell’organismo affiliante, conseguentemente non sarà onere del sodalizio sportivo reperire i rispettivi codici identificativi Sono stati evidenziati.
Da parte delle ASD/SSD è previsto l’inserimento, opzionale, dei seguenti dati risultanti dal rendiconto economico finanziario (cfr. art. 148, comma 3 del T.U.I.R. e art. 90, comma 18, lett. f), legge n. 289 del 2002):
Proventi attività istituzionale (non commerciale) |
Quote associative; Raccolta fondi; Altri proventi |
Ricavi attività commerciale |
Pubblicità/Sponsorizzazioni; Altri ricavi |
Oneri attività istituzionale (non commerciale) |
|
Oneri attività commerciale |
Non si può escludere che, in futuro, l’inserimento di tali dati non divenga obbligatorio, ma per ora non lo è.
Giova evidenziare, in ogni caso, che, se e nella misura in cui un sodalizio sia nelle condizioni di poter caricare i suddetti dati, e ciò non costituisca fonte di imbarazzo alcuno, il perfezionamento di tale adempimento potrà essere certamente opposto all’Amministrazione Finanziaria in caso di verifica, quale elemento di prova dell’effettivo rispetto dell’obbligo di redazione del bilancio, previsto dalle disposizioni di legge.
Per ciò che concerne i Tesserati (=Persone fisiche), è prevista, per ogni persona fisica, la fornitura dei seguenti dati:
Identificativo unico |
CODICE FISCALE (16 caratteri) |
Cognome |
Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri) |
Nome |
Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri) |
Dati Anagrafici |
Luogo e data di nascita, residenza |
Qualifica Sportiva |
Attribuita dall’Organismo affiliante (atleta, tecnico, etc.) |
Qualifica Sociale |
Socio semplice, socio fondatore, etc. |
Si tratta di dati che già sono attribuiti a ogni singolo tesserato e che sono a disposizione di ogni Organismo Affiliante. Tale comunicazione non dovrebbe quindi essere fonte di particolare preoccupazione, pur comportando, probabilmente, una maggiore attenzione nella richiesta dei relativi dati all’aspirante tesserato.
Piuttosto, occorrerà verificare con quali tempistiche gli Organismi Affilianti dovranno comunicare al Registro l’iscrizione dei nuovi tesserati in corso d’anno (problema tipico dei sodalizi gestori di impianti sportivi) e, conseguentemente, con quale tempistica, i sodalizi saranno tenuti a comunicare i dati stessi (problema risolto alla base in presenza di modalità di tesseramento on line
Ciascun Organismo Sportivo deve inoltre definire e fornire informazioni in relazione a:
• Stagione sportiva, arco temporale non superiore ai 12 (dodici) mesi, nel corso del quale si realizza l’attività sportiva/didattica/formativa per lo sport di riferimento dell’Ente giuridico (ASD/SSD). Coincide di norma con la durata dell’affiliazione dell’Ente giuridico. Più settori sportivi dello stesso Organismo sportivo possono avere la stessa stagione sportiva che in ogni caso deve essere espressamente specificata
• Discipline sportive praticate, l’insieme delle discipline deve essere legato ad un determinato settore sportivo. La stessa disciplina sportiva non deve essere legata a due settori sportivi all’interno dello stesso Organismo sportivo. L’elenco iniziale delle discipline sportive è quello della tabella allegata, da ultimo, alla delibera 1569, e le modifiche saranno deliberate dalla Giunta Nazionale del CONI.
• provincia prevalente,indica la provincia geografica all’interno della quale l’Ente giuridico (ASD/SSD) effettua principalmente la propria attività sociale. Di norma, coincide con la provincia della sede legale.
L’Affiliazione è il rapporto che lega la ASD/SSD alla FSN, la DSA, l’EPS cui sono associate. L’affiliazione deve essere espressamente rinnovata dal legale rappresentante dell’ente giuridico ogni anno. La durata dell’affiliazione, non superiore a 12 mesi, per ciascun ente giuridico, coincide di norma con la durata della stagione sportiva, stabilita da ciascun organismo sportivo in funzione dello sport praticato. Ogni Ente giuridico (ASD/SSD) può sottoscrivere uno o più rapporti di affiliazione con distinti organismi di affiliazione.
L’affiliazione è caratterizzata, pertanto, da 6 attributi obbligatori:
- stagione sportiva;
- tipo (dilettantistica/professionistica;
- settore sportivo;
- discipline sportive;
- comitato territoriale;
- provincia prevalente.
Il tesseramento è il vincolo che le persone fisiche associate all’ente giuridico stabiliscono con l’organismo di affiliazione. In alcuni casi indica anche il vincolo diretto tra una persona fisica e l’Organismo sportivo (esempio: ufficiali di gara, giudici, arbitri, ecc.), senza la mediazione dell’ente giuridico. Il tesseramento ed il suo rinnovo annuale presuppongono l’espressa adesione dell’interessato. La durata del tesseramento per la stagione sportiva, stabilita in funzione dello sport praticato da ciascun organismo sportivo non supera i 12 mesi e coincide con la durata dell’affiliazione dell’ente giuridico. Sono previste 5 tipologie di tesseramento:
- dirigente
- tecnico
- ufficiale di gara
- atleta agonista
- atleta praticante
Il tesseramento è caratterizzato da quattro attributi:
- stagione sportiva
- settore sportivo
- disciplina sportiva
- tipo (dilettantistico/professionistico).
Attenzione: sono stati sopra evidenziati, sia in relazione all’affiliazione che al tesseramento, i riferimenti alla disciplina sportiva praticata: tale indicazione non può che fare riferimento all’elenco delle discipline riconosciute di cui alle delibere CONI citate in premessa, da ultima la 1569 del 17/05/2017.
Sarà probabilmente questo il passaggio più delicato, che richiederà l’esatta individuazione della disciplina praticata e potrebbe creare qualche imbarazzo in caso di svolgimento di attività non specificatamente indicate nelle delibere, costringendo i sodalizi a verificare, già nella fase dell’affiliazione, l’esatta collocazione dei vari corsi praticati.
Altro passaggio delicato è quello relativo all’attività sportiva praticata:
l’attività sportiva è l’insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all’Organismo Sportivo. Ciascun evento sportivo è caratterizzato da una gerarchia standardizzata come riportato di seguito; un evento sportivo può coincidere con una singola gara che, identificata da un codice identificativo univoco, rappresenta il primo gradino della gerarchia.
- Evento sportivo (descritto da)
- identificativo univoco (fornito dall’Organismo sportivo)
- denominazione (massimo 255 caratteri)
- organizzatore (Organismo sportivo, Comitato periferico, uno o più Enti giuridici)
- periodo (da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa)
- livello (Nazionale, Regionale, Provinciale)
- tipo (mono-disciplinare, pluri-disciplinare)
Sarà dunque necessario che il sodalizio sportivo partecipi ad eventi sportivi organizzati dall’Organismo Sportivo di riferimento. Tale passaggio è molto delicato, soprattutto per quei sodalizi che svolgono attività meramente corsistica, senza alcuna partecipazione ad eventi, considerato che, ad oggi, non era richiesto né per l’iscrizione al Registro né per il mantenimento della stessa nel tempo.
Infine, anche l’attività didattica e l’attività formativa saranno oggetto di monitoraggio.
- L’attività didattica è l’insieme dei corsi di avviamento allo sport (per giovani e/o adulti) organizzati e gestiti direttamente ovvero espressamente autorizzati dall’Organismo sportivo e svolti dall’Ente giuridico affiliato.
- L’attività formativa è l’insieme delle attività di formazione la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all’Organismo sportivo il cui fine è la crescita dei propri tesserati, oppure la divulgazione anche a non tesserati su materie strettamente connesse la pratica sportiva. L’attività formativa è articolata in tre tipologie:
- Corsi
- Corsi con esame
- Stage/Seminari
6. Considerazioni conclusive
Dall’esame delle caratteristiche del nuovo Registro e dei dati che dovranno essere indicati, emerge chiaramente che lo stesso avrà una portata completamente diversa rispetto all’attuale sistema.
In particolare, le informazioni richieste risultano molto più incisive rispetto alle attuali in relazione alle attività esercitate dall’ente e alla figura e caratteristiche dei tesserati.
Ci chiediamo, ad esempio, come sarà valutata la situazione di quei sodalizi che, a fronte di un numero molto elevato di tesserati e di corsi didattici organizzati, organizzino o partecipino a pochi o pochissimi eventi sportivi, ovvero abbiano una percentuale molto ridotta di tesserati/atleti che partecipano agli eventi stessi (situazione tipica delle palestre e dei gestori di impianti sportivi).
Così come ci chiediamo come sarà valutata la posizione di quei sodalizi che, iscritti al Registro con riferimento ad alcune discipline sportive, abbiano in realtà un numero elevato (magari anche maggioritario) di utenti/tesserati che svolgono attività “non più riconosciute sportive”: potranno mantenere l’iscrizione al Registro con conseguente riconoscimento sportivo, pur trattando da commerciale l’attività non riconosciuta?
A nostro avviso la risposta è positiva, ma sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale, e soprattutto ex ante, da parte del CONI.
Sarà sicuramente necessario un periodo di rodaggio e di conoscenza dei nuovi meccanismi da parte dei dirigenti sportivi, i quali tuttavia, è bene ribadirlo, non dovranno occuparsi direttamente dell’inserimento dei dati nel Registro, in quanto l’adempimento sarà curato dagli Organismi Affilianti, ma dovranno monitorare la correttezza dei dati inseriti.
Quel che è certo è che, ai dirigenti, viene richiesta una sempre maggior attenzione agli aspetti organizzativi e burocratici dell’organizzazione del proprio team.
[1] Giuliano Sinibaldi, Ancora sulla problematica delle attività sportive riconosciute dalle delibere CONI 1566 e 1568, in Newsletter n. 11/2017
Donato Foresta, Gli sport e i "non" sport: le discipline riconosciute dal coni e conseguenze del disconoscimento, in Newsletter n. 10/2017
Giuliano Sinibaldi, La delibera del C.N. CONI n. 1568/2017 – La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2016 e l’abolizione dei Voucher in Newsletter n. 6/2017
Giuliano Sinibaldi, La delibera del C.N. CONI n. 1568/2017 – L’individuazione delle discipline sportive ai fini dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – 3^ puntata, in Newsletter n. 4/2017
Stefano Andreani, La delibera del C.N. CONI n. 1566/2016 – Note a margine all'articolo di Giuliano Sinibaldi, in Newsletter n. 3/2017
Giuliano Sinibaldi, La delibera del C.N. CONI n. 1566/2016 – L’individuazione delle discipline sportive ai fini dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in Newsletter n. 3/2017
Stefano Andreani, Le prime reazioni ufficiali alla "Delibera CONI" n. 1566 del 20 dicembre scorso, in Newsletter n. 2/2017
Giuliano Sinibaldi, La delibera del C.N. CONI n. 1566 del 20/12/2016 – L’individuazione delle discipline sportive ai fini dell’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in Newsletter n. 1/2017
[2] Conv. in L. 27/07/2004 n. 186
[3] L’agevolazione ex art. 148, c. 3, T.U.I.R., cioè la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici (quote di frequenza) non è invece subordinata – per lo meno fino all’effettiva entrata in vigore della riforma del Terzo Settore – alla qualifica “sportivo dilettantistica” se non limitatamente alle S.S.D. a.rl. Le A.S.D., in quanto enti associativi possono infatti fruire dell’agevolazione, subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dalla norma, a prescindere dall’attività (sportiva o meno) esercitata nei confronti dei soci/associati/tesserati.
[4] A prescindere da valutazioni a volte (spesso) criticabili e contraddittorie da parte degli organi di vigilanza, e dalle sentenze ondivaghe delle Commissioni Tributarie e dei tribunali del Lavoro.
[5] Le informazioni e l’impostazione del presente paragrafo, e del successivo, si ispirano alla relazione presentata dal dott. Andrea Mancino, Presidente della Commissione Fiscale CONI, a un seminario informativo tenuto presso la Scuola dello Sport CONI.