Il "Modello per comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi" è un documento introdotto al fine di acquisire informazioni di tipo fiscale relativamente a quegli enti che godono del benificio della decommercializzazione dei corrispettivi, in altre parole della non tassazione delle entrate costituite dai corrispettivi versati dai soci (artt. 148 T.U.I.R. e 4 d.p.r. n. 633/1972).
A regime va presentato entro 60 giorni dalla costituzione della a.s.d.: una volta inviato non è necessario ripresentarlo salvo che siano intervenute variazioni nei dati precedentemente comunicati.
In questo caso il termine di presentazione è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Quando si verifica l'ipotesi di ri-presentazione del Modello EAS, è necessario compilare tutti i campi, compresi quelli relativi ai dati che non hanno subito modifiche.
NON è necessario ripresentare il Modello EAS quando:
– sono cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell'associazione stessa (e tali modifiche siano state già comunicate attraverso i quadri B (Soggetto d'imposta) e C (Rappresentante) dei modelli AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva e AA7/10 per i soggetti titolari di partita Iva) oppure quando
– si sia verificata una variazione dei soli dati relativi agli importi (punti 20 e 21 della dichiarazione), oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33), oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31 della dichiarazione.
Per una disamina completa dell'istituto, e per maggiori dettagli anche relativamente alle situazioni in cui è necessario procedere al rispetto della prossima scadenza del 31 marzo, si invita a leggere il contributo apparso nella Newsletter n. 6/2013.