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Home Guide e Vademecum MODELLO EAS: COS'E'? E QUANDO E PERCHE' RIPRESENTARLO ENTRO IL...
  • Guide e Vademecum

MODELLO EAS: COS’E’? E QUANDO E PERCHE’ RIPRESENTARLO ENTRO IL 2 APRILE – A cura della Redazione di Fiscosport

Redazione Fiscosport
6 Giugno 2014
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    Come è noto le tradizionali scadenze del 31 marzo - giorno di Pasqua - quest'anno sono spostate a martedì 2 aprile (v. lo Scadenzario su questa Rivista): tra queste va ricordato l'obbligo di presentazione del Modello EAS in caso di intervenute variazioni nel 2012 di dati precedentemente comunicati. Cogliamo l'occasione, oltre che per vedere nel dettaglio in presenza di quali condizioni è necessario presentare un nuovo modello, per rifare il punto su questo adempimento così importante per le a.s.d. che usufruiscono di agevolazioni fiscali.
    Come è noto le tradizionali scadenze del 31 marzo – giorno di Pasqua – quest'anno sono spostate a martedì 2 aprile (v. lo Scadenzario su questa Rivista): tra queste va ricordato l'obbligo di presentazione del Modello EAS in caso di intervenute variazioni nel 2012 di dati precedentemente comunicati.

    Cogliamo l'occasione, oltre che per vedere nel dettaglio in presenza di quali condizioni è necessario presentare un nuovo modello, per rifare il punto su questo adempimento così importante per le a.s.d. che usufruiscono di agevolazioni fiscali.

    1. L'obbligo di presentazione in caso di variazione dati

    Prima di ripercorrere i punti essenziali relativi all'obbligo di presentazione del Modello EAS, vediamo anzitutto in quali casi le a.s.d. sono tenute a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati aggiornati.

    Vi è anzitutto una specifica e particolare situazione che impone la ripresentazione del Modello: quella della perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria. In questo caso il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.

    L'onere di ripresentazione del Modello EAS entro il 31 marzo di ogni anno sussiste invece unicamente quando nel corso dell'anno precedente vi sia stata una variazione di dati precedentemente comunicati: quest'anno il 31 marzo e il 1 aprile cadono in giorni festivi, e di conseguenza la prima scadenza utile per la dichiarazione è il 2 aprile. Il riferimento è all'anno solare (cioè al 2012) e vale a prescindere dal periodo di durata dell'esercizio sociale.

    Al momento della presentazione, il Modello va compilato integralmente, inserendo anche i dati che non hanno subito modifiche.

    Non tutte le variazioni intervenute nel 2012 comportano questo onere: le "Istruzioni per la compilazione" disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate specificano che gli enti sono esonerati dall'invio di un nuovo modello quando le variazioni interessano i seguenti punti:
    · 20) proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
    · 21) costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi;
    · 23) ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente;
    · 24) numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso;
    · 30) erogazioni liberali ricevute;
    · 31) contributi pubblici ricevuti;
    · 33) numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi effettuate

    Inoltre, con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125/E, l’Agenzia delle Entrate, ha previsto altre due ipotesi di esonero dalla presentazione di un nuovo Modello EAS:
    a) in caso di variazione dei dati relativi all’ente, cioè dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sede, P. IVA etc.), e
    b) in caso di variazioni dei dati relativi al Rappresentante legale, cioè variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente.
    Si tratta di una semplificazione basata sul principio di “evitare inutili duplicazione dei medesimi dati e notizie” già in possesso dell’Amministrazione, e presuppone che dette variazioni siano già state comunicate all’A.d.E. tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA).

    2. Un passo indietro: cos'è il Modello EAS …

    Il "Modello per comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi" è un documento introdotto al fine di acquisire informazioni di tipo fiscale relativamente a quegli enti che godono del benificio della decommercializzazione dei corrispettivi, in altre parole della non tassazione delle entrate costituite dai corrispettivi versati dai soci (artt. 148 T.U.I.R. e 4 d.p.r. n. 633/1972).

    Il Modello EAS è composto principalmente da due riquadri: il primo è costituito dai dati anagrafici dell’Ente associativo e del suo rappresentante legale, mentre il secondo comprende 38 righi (di cui 36 compilabili in forma di risposta fissa "sì" o "no") che hanno appunto lo scopo di fornire le specifiche informazioni richieste dall'amministrazione finanziaria. Le due pagine del Modello si chiudono con i riquadri relativi alla eventuale dichiarazione della perdita dei requisiti di Ente non commerciale, alla sottoscrizione del Rappresentante legale e all’impegno alla presentazione telematica del Modello da parte dell’intermediario abilitato.

    Il modello EAS deve essere inviato per via telematica: e ciò o direttamente, attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (scaricando il relativo software e chiedendo il necessario PIN), ovvero per il tramite degli intermediari abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro e CAAF).

    3. …e chi deve presentarlo

    L'Agenzia delle Entrate distingue tre categorie di soggetti: enti che sono tenuti a compilare integralmente il Modello EAS, enti che possono compilarlo solo parzialmente ed enti che sono esonerati dalla presentazione.

    a.  La prima categoria è senza dubbio la più numerosa: si tratta di tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo, che godono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi di cui all’articolo 148, commi 1 e 2, del T.U.I.R. e art. 4 d.p.r. n. 633/1972.

    b.  Ad alcuni soggetti è data facoltà di compilare solo parzialmente il Modello EAS (c.d. Modello "light"): tra questi enti interessano in questa sede
    –  le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, in possesso di partita IVA: quest'ultima è infatti una circostanza che presuppone lo svolgimento di un'attività commerciale,
    –  le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI in possesso anche del solo codice fiscale, che esercitano attività commerciali occasionali o attività decommercializzate, nonchè
    –  le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
    Questi soggetti, che oltre alle quote associative incassano dai propri soci o tesserati anche i corrispettivi specifici de-commercializzati (quote di frequenza) – a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa – saranno obbligati alla compilazione del primo riquadro (dati identificativi dell’Ente e del Rappresentante legale) e del secondo riquadro limitatamente ai righi
    4)  esistenza di articolazioni territoriali / funzionali,
    5)  dichiarazione che l’ente è un’articolazione territoriale / funzionale di altri enti,
    6)  affiliazione a federazioni o gruppo,
    25)  settore in cui l’ente opera prevalentemente e
    26)  attività specificamente svolte,
    oltre all'espressa previsione – per le a.s.d. – della compilazione del punto
    20)  indicazione se l’ente riceve o meno proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità.

    c.  Sono invece esonerate dalla presentazione del Modello EAS le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non esercitano attività commerciale: si tratta delle a.s.d. le cui entrate sono costituite esclusivamente dalle quote associative annuali (art. 148, co 1, T.U.I.R.)
    In proposito rammentiamo tuttavia l'avvertimento che viene spesso ricordato nelle pagine di questa Rivista: considerata l’estrema delicatezza dell’adempimento, le pesanti sanzioni previste in caso di omessa presentazione del modello, e la semplicità della compilazione dello stesso nella forma semplificata prevista per i sodalizi sportivi iscritti al Registro CONI, è sicuramente opportuno che anche gli enti teoricamente esonerati procedano alla compilazione e all’invio dello stesso.

    4. Termini di presentazione, omessa presentazione, remissione "in bonis" e sanzioni

    Il modello “EAS” deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione della nuova Associazione. Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili sia il Modello che le istruzioni di compilazione.

    Il Modello EAS è una "comunicazione" e non una "dichiarazione": l'omissione della presentazione non è dunque sanabile con l'istituto del ravvedimento operoso. Tuttavia l'art. 2, co. 1, d.l. n. 16/2012 (c.d. decreto semplificazioni fiscali), ha previsto l'istituto della remissione in bonis grazie al quale è possibile sanare l'omessa presentazione del Modello purchè si sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma e si provveda alla comunicazione "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, quindi:

    1.  se l'ente è in regime ex legge 398 – e pertanto non presenta la dichiarazione IVA – il termine è quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, vale a dire:
    a) il 30/9 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare,
    b) diverso dal 30/9 qualora l'esercizio non sia coincidente con l'anno solare

    2.  se l'ente non ha optato per il regime ex l. 398 – e quindi presenta anche la dichiarazione IVA, che scade sempre il 30/9 – si deve tener conto del primo termine utile, che scade il 30/9 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare, ma che potrebbe scadere precedentemente se l'esercizio non fosse coincidente con l'anno solare: p.es. nel caso di un esercizio che va dal 1/8 al 31/7, il termine per la dichiarazione dei redditi, e dunque per la comunicazione, è il 30/4.

    Infine la risoluzione AdE n.110 del 12/12/2012 specifica che qualora l'ente si sia costituito dopo il 01/08/2012 (e dunque i sessanta giorni scadrebbero successivamente alla data del 30/09/2012) per il "ravvedimento" vi è tempo fino al 30/09/2013.

    Si rammenta che la sanatoria è possibile solo se contestualmente alla comunicazione viene effettuato il versamento della sanzione pari a 258 euro.

    Non è chiaro se l'istituto della remissione in bonis si possa applicare anche alla mancata comunicazione della variazione dei dati, il tema con cui abbiamo aperto il presente contributo: alcuni commentatori ritengono che la ripresentazione del Modello EAS altro non sia che un nuovo modello che va a sostituire il precedente e che dunque vi sarebbero gli estremi per ricorrere anche in questo caso alla remissione in bonis, seguendo i tempi e le modalità testè descritte. In assenza di un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate si tratta, lo sottolineamo, di un'ipotesi non confermata. 

    Le conseguenze del mancato invio della comunicazione da parte degli enti tenuti a quest'onere sono gravissime: all'associazione viene negata la possibilità fruire delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. La conseguenza è che tutti gli incassi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale, quote associative incluse, diventano di natura commerciale e che l'associazione stessa diviene fiscalmente inquadrata come "ente commerciale" con inevitabili conseguenze in pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi.

    5.  Fonti: normativa e prassi

    –  Articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (c.d. "Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
    – 
    Articolo 1, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225. Proroga dei termini di presentazione del modello EAS
    –  Articolo 30,  d.l. n. 185/2008 – Controlli sui circoli privati – (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 – supplemento ordinario), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

    –  Risoluzione n. 110 del 12/12/2012 – Modello EAS – Chiarimenti in merito all'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis
    –  Circolare n° 38 del 28/09/12 – Remissione in bonis – Primi chiarimenti
    –  Circolare n° 6 del 24/02/11 – Articolo 1, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225. Proroga dei termini di presentazione del modello EAS
    –  Risoluzione n° 125 del 06/12/2010 – Chiarimenti in merito ad alcune problematiche riguardanti la presentazione del modello Eas. Variazione dei dati identificativi del rappresentante legale o dell'ente
    –  Circolare n. 51 del 01/12/09 – Quesiti relativi al modello Enti associativi (Modello EAS) – Ulteriori chiarimenti
    –  Circolare n. 45 del 29/10/09 – Articolo 30 del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Modello Enti associativi (modello EAS) – Ulteriori chiarimenti
    –  Circolare n. 12 del 09/04/09 – Articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Enti associativi e norme in materia di ONLUS

    Di seguito anche gli specifici commenti e contributi apparsi su Fiscosport:

    •  L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al MODELLO EAS e all'applicabilità della remissione in bonis – Newsletter 21/2012
    •  Ravvedimento EAS possibile fino al 31 dicembre 2012 – Newsletter 16/2012
    •  "SANATORIA EAS e 5 per mille": istituito il codice tributo (dott. Giuliano Sinibaldi) – Newsletter 10/2012
    •  Decreto semplificazioni convertito in legge: è operativa la "SANATORIA EAS" (dott. Giuliano Sinibaldi) – Newsletter 9/2012
    • 
    MODELLO EAS: presentazione entro il 31 marzo (
    rectius: 2 aprile) in caso di intervenute variazioni – Newsletter n. 5/2012

    •  Il Vademecun di Giuliano Sinibaldi – Il modello EAS – Newsletter n. 12/2011
     

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      La Redazione coordina le pubblicazioni sul sito dei Consulenti Fiscosport, un network di professionisti esperti in materie giuridico-fiscali di interesse per il mondo sportive e per il Enti del Terzo settore (network di cui fanno parte dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari, consulenti CONI). Alla Redazione compete anche la predisposizione della newsletter quindicinale inoltrata a chi si registra dal nostro sito: articoli di attualità e approfondimento, risposte ai quesiti, pubblicazione di sentenze e circolari ministeriali, guide e vademecum per il Consulente e/o Dirigente della società o associazione sportiva dilettantistica alle prese con le problematiche fiscali.

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