Il comma 710 della Legge di Stabilità contiene la seconda disposizione che riguarda lo sport dilettantistico (l'altra è l'innalzamento del limite per le operazioni in contanti di cui abbiamo dato conto in altro contributo).
Tale norma concede alle associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni o agli enti di promozione riconosciuti, la facoltà di chiedere una nuova rateazione del pagamento di una serie di imposte, nel caso che siano decadute da tale beneficio prima del 31/10/2014.
Rinviando a una prossima newsletter per un esame della norma, esame che non si presenta del tutto facile, riportiamo qui di seguito il testo della disposizione
710. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell’attività di liquidazione e di controllo formale di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli avvisi di accertamento ai fini dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.
Il testo della Legge è allegato all'articolo sopra richiamato.