La norma, prevista dal secondo comma dell’art 52 del DPR 633/72 che disponeva la possibilità di effettuare l’accesso presso i locali di un'associazione solo previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria sulla base di “gravi indizi” di violazione di norme tributarie, è stata cancellata dal decreto sulle semplificazioni tributarie n 16 del 2012 convertito con la legge n. 44/2012.
Ordunque oggi, per l’accesso presso i locali di un'associazione sportiva dilettantistica, è sufficiente la sola autorizzazione interna rilasciata dal dirigente dell’agenzia delle entrate e/o dal comandante della Guardia di Finanza.
Nello specifico l’associazione si era vista dare ragione anche dalla commissione provinciale di Salerno, dove l’eccezione pure era stata posta, ma non era stata ritenuta meritevole di accoglienza. In quella sede la Commissione provinciale di Salerno, con sentenza n. 359 del 20 settembre 2011, entrò nel merito della vicenda che in quest’occasione ripercorriamo, pur avendone data notizia in passato sulle pagine di questa rivista telematica.
L’agenzia a seguito della verifica del 2007 ritenne che l’attività svolta era di natura commerciale in quanto aveva ravvisato la scarsa partecipazione dei soci all’annuale assemblea; l’affissione di manifesti nei comuni del comprensorio in quanto riportavano un messaggio pubblicitario realizzando la condizione di un indice alla propensione alla commercialità; che vi era un avanzo di esercizio al 31 dicembre 2007 astronomico.
L’accertamento a danno dell’associazione fu determinato in euro 65.070,00 oltre a sanzioni per euro 45.835,00.
La commissione provinciale tributaria accolse il ricorso dell’associazione, in quanto i rilievi dei verificatori non erano fondati per questi motivi:
a) La numerosità dei soci e la loro non adeguata partecipazione alle assemblee e alla vita associativa non è un motivo per provare che l’attività sia lucrativa; parimenti si ha per l’affissione di manifesti illustranti l’attività.
b) Il fatto, poi, che vi sia un avanzo d’esercizio alla fine dell’anno sociale astronomico non ha pregio. Come giustamente rileva l’associazione nel ricorso, l’attività agonistica inizia in autunno (con gli evidenti introiti) ma le spese maggiori di gestione avvengono in seguito nel tempo. Ne consegue che l’ufficio bene avrebbe fatto a ricostruire un conto economico in base all’annata agonistica ma non l’ha fatto.
L’agenzia dell’entrate nel ricorrere in appello evidenziava che la commissione tributaria provinciale non aveva tenuto conto di alcuni indizi, come la definizione rinvenuta su alcuni documenti sul sito e sui manifesti della terminologia qualificante di cliente invece di socio e al posto di quota sociale, l’indicazione della parola prezzo.
Nello specifico la Commissione tributaria regionale non ha deciso nel merito, accogliendo l'eccezione, assorbente anche le altre, e così precisando nella motivazione della sentenza:
Posto che l’attività istituzionale della società "sportiva dilettantistica” non ha natura commerciale per principio, l’accesso nei locali della stessa, per l’attività di accertamento, trova disciplina nel comma 2 dell’art. 52 del Dpr 633/72 il quale dispone che l’accesso … può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme…Dunque, già in prime cure, l’adito giudice (la commissione provinciale – n.d.r.) avrebbe dovuto rilevare la mancanza dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica, avente come innanzi detto, attività istituzionale di natura non commerciale e, di conseguenza dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.