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Home Notizie in Pillole Canone Rai per le a.s.d. e s.s.d. – Pagamento entro il 31...
  • Notizie in Pillole

Canone Rai per le a.s.d. e s.s.d. – Pagamento entro il 31 gennaio p.v

Fabio ROMEI
Dottore Commercialista in Roma
26 Gennaio 2019
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    Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che "detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare” devono pagare il canone speciale Rai entro il 31 gennaio.

    L'importo del Canone Rai

    Gli importi del canone speciale, categoria E, sono uguali a quelli dell’anno precedente:

    • per la Televisione:€ 203,70 se il pagamento avviene in unica rata, altrimenti € 103,93 a semestre (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio), oppure € 54,03 a trimestre (scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).
    • per la Radio: € 29,94 annuale, € 15,28 se pagato semestralmente o € 7,95 se pagato trimestralmente.

    Nessuna novità anche nelle modalità di pagamento: il bollettino di conto corrente postale del Canone TV Speciale (bollettino c/c n. 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio) può essere pagato in contanti presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie convenzionate, con la carta bancomat o la carta di credito, o attraverso l’home banking.

    E’ possibile anche la domiciliazione bancaria, da richiedersi mediante i moduli predisposti dalla RAI: in questo caso non è possibile la rateizzazione.

    Non trova quindi applicazione la modalità di pagamento nella bolletta elettrica valevole solo per il canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

    Per quali apparecchiature si deve pagare il canone

    Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

    In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

    Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. 

    Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD.

    Per maggiori informazioni http://www.canone.rai.it/Speciali/PerAbbonarsiSpeciali.aspx

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      Fabio ROMEI
      Fabio ROMEI
      Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Consulente e revisore di federazioni sportive nazionali ed enti sportivi. Svolge attività di formazione per la Scuola dello Sport del CONI dal 1998. Docente nel corso di Management sportivo CONI Luiss e nel Master di primo livello in Diritto e Management dello Sport della Università Link Campus University; Vice presidente commissione società sportive ODCEC Roma e membro della Società Italiana di Management Sportivo. Dal 2019 è socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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      Le risposte ai quesiti

      Le dichiarazioni Redditi e IRAP al superamento di 400.000 euro

      Stefano ANDREANI - 8 Ottobre 2026 0
      Buongiorno,  nell'ipotesi di splafonamento del limite di € 400.000 previsto per il regime forfettario L. 398/91, è necessario ai fini dei redditi ed ai fini IRAP spezzettare il periodo di imposta in due periodi d'istinti: – uno dall’inizio del periodo d’imposta, fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite dei 400.000 euro nel quale il reddito imponibile sarà determinato e l’iva sarà applicata e gli adempimenti saranno posti in essere secondo il regime agevolativo recato dalla L. 398/91;  – uno dal mese successivo all’avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del periodo d’imposta, nel quale si applicherà il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell’imposta che ai fini degli adempimenti contabili.  Detto questo si chiede: le dichiarazioni dei redditi e IRAP saranno 2+2, una per ogni singolo periodo d'imposta e per ogni imposta, oppure la dichiarazione dei redditi e quella IRAP saranno uniche per entrambe (una per i redditi e una per l'IRAP), cioè contenenti i dati sia del primo che del secondo periodo d'imposta? Ritengo che non si riescano a fornire tutte le informazioni raggruppando in un'unica dichiarazione dei redditi o IRAP i dati richiesti per i 2 periodi d'imposta in cui è necessario frazionare l'anno solare o sportivo. Grato per la risposta, porgo i miei più cordiali e distinti saluti

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      ISSN sito web: 2974-9948
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