Con la risoluzione Risoluzione 19 novembre 2014 n. 102 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di tracciabilità previsto dall'art. 25, comma 5, Legge 13 maggio 1999, n. 133. In particolare, ad avviso dell’Agenzia, le disposizioni contenute nel sopracitato articolo 25 si devono applicare, in generale, a tutti gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991. Sarebbero dunque soggette all'obbligo di tracciabilità non solo le associazioni e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, e le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ma, in generale, tutte le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco, qualora destinatarie del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991. La presa di posizione dell’Agenzia appare operare una interpretazione estensiva del testo legislativo, e lascia alquanto perplessi. Si sottolinea peraltro, come evidenziato nella "News" pubblicata in questo stesso numero della Newsletter Fiscosport, che il limite di 516,46 € è stato innalzato al valore di € 1.000,00, a decorrere dal 01/01/2015, in forza dell'espressa previsione in tal senso operata dall'art. 1, c. 713, D.D.L. 1698/2014 (legge di stabilità 2015), come definitivamente approvato il 20/12 e il 22/12 u.s. rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati.
Con la risoluzione Risoluzione 19 novembre 2014 n. 102 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di tracciabilità previsto dall'art. 25, comma 5, Legge 13 maggio 1999, n. 133. In particolare, ad avviso dell’Agenzia, le disposizioni contenute nel sopracitato articolo 25 si devono applicare, in generale, a tutti gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991. Sarebbero dunque soggette all'obbligo di tracciabilità non solo le associazioni e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, e le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, ma, in generale, tutte le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco, qualora destinatarie del regime fiscale agevolato di cui alla Legge n. 398/1991. La presa di posizione dell’Agenzia appare operare una interpretazione estensiva del testo legislativo, e lascia alquanto perplessi. Si sottolinea peraltro, come evidenziato nella "News" pubblicata in questo stesso numero della Newsletter Fiscosport, che il limite di 516,46 € è stato innalzato al valore di € 1.000,00, a decorrere dal 01/01/2015, in forza dell'espressa previsione in tal senso operata dall'art. 1, c. 713, D.D.L. 1698/2014 (legge di stabilità 2015), come definitivamente approvato il 20/12 e il 22/12 u.s. rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati.
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