L’iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, l’effettivo svolgimento di attività sportiva agonistica, l’assenza di scopo di lucro, e la dimostrazione dell’effettività della vita associativa anche attraverso il deposito in corso di causa di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rilasciate dagli associati costituiscono elementi probanti tali da riformare la sentenza di rigetto del ricorso da parte della C.T.P. e annullare l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva disconosciuto la natura associativa sportiva dilettantistica e di ente senza scopo di lucro di una A.S.D. che gestisce una palestra. Questo è quanto deciso dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona, sezione 1, sentenza n. 236/01/14 del 23/06/2014.
L’iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, l’effettivo svolgimento di attività sportiva agonistica, l’assenza di scopo di lucro, e la dimostrazione dell’effettività della vita associativa anche attraverso il deposito in corso di causa di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rilasciate dagli associati costituiscono elementi probanti tali da riformare la sentenza di rigetto del ricorso da parte della C.T.P. e annullare l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva disconosciuto la natura associativa sportiva dilettantistica e di ente senza scopo di lucro di una A.S.D. che gestisce una palestra. Questo è quanto deciso dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona, sezione 1, sentenza n. 236/01/14 del 23/06/2014.
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