Nella precedente Newsletter n. 10/2014 abbiamo dato notizia della pubblicazione delle liste dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille: quelle pubblicate il 14 maggio erano però provvisorie, dal momento che entro il 20 maggio i legali rappresentanti delle a.s.d. presenti nelle liste potevano chiedere alla Direzione regionale delle Entrate di competenza di correggere eventuali errori riscontrati in quella prima versione.
Come da programmazione, il 26 maggio si è dunque giunti alla pubblicazione delle liste definitive e corrette, che hanno eliminato duplicazioni, corretto dati anagrafici errati e inserito gli enti riammessi a seguito della verifica di errori di iscrizione. L'aggiornamento riguarda unicamente gli elenchi degli Enti del volontariato e delle Associazioni sportive dilettantistiche, le cui liste possono essere visualizzate nei rispettivi file in pdf disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate; in alternativa è disponibile un valido motore di ricerca per denominazione, codice fiscale e provincia.
Nel Comunicato stampa (qui allegato) uscito in concomitanza con l'aggiornamento, l'Agenzia ricorda ancora una volta
1. che entro il 30 giugno i legali rappresentanti delle associazioni sportive presenti nelle liste devono presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti di ammissione all’elenco: la dichiarazione
- va redatta su modello "Dichiarazione sostitutiva – Associazioni Sportive Dilettantistiche" – pdf conforme a quello pubblicato sul sito
- va accompagnata – a pena di decadenza – del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’associazione che sottoscrive
- va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla struttura del CONI territorialmente competente;
2. che entro il 30 settembre 2014 possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti "ritardatari", purchè presentino la domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali pagando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro (con mod. F24 e codice tributo 8115). E' ovviamente necessario che i requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio fossero comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche).