Il quesito
Una a.s.d. si trova a dover risolvere la seguente controversia con il proprio allenatore. In data 05/08/2011 viene stipulato un accordo tra l'associazione e l'allenatore che prevedeva le seguenti due tipologie di erogazioni: 1) un premio di tesseramento annuale di €. 4.500 da corrispondersi in nove rate mensili di €.500 a partire dal 01/10/2011; 2) un rimborso spese per indennità chilometrica in relazione alle trasferte effettuate fuori sede. In data 10/08/2011 viene emanata, dalla L.N.D., una Circolare che, nel disciplinare i rapporti tra le a.s.d. e gli allenatori dilettanti, recitava testualmente: " fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in favore degli allenatori dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012". Sulla base di detta Circolare, l'associazione ha proceduto, in data 20/08/2011, alla stipula di un nuovo accordo con l'allenatore che prevedeva solo il rimborso delle spese di trasferta, eliminando il compenso per premio di tesseramento, proprio in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare stessa. Essendo stato risolto anticipatamente il rapporto tra l'associazione e l'allenatore, quest'ultimo richiede il pagamento del premio di tesseramento maturato fino alla data di prestazione della sua opera, in virtù del primo contratto sottoscritto. Si chiede di sapere se l'associazione è tenuta a corrispondere detto premio. Da tenere presente che entrambi gli accordi sottoscritti sono stati, a suo tempo, regolarmente depositati in Lega. Risposta a cura di Barbara Agostinis *, Collaboratrice della Redazione di Fiscosport
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Una a.s.d. si trova a dover risolvere la seguente controversia con il proprio allenatore. In data 05/08/2011 viene stipulato un accordo tra l'associazione e l'allenatore che prevedeva le seguenti due tipologie di erogazioni: 1) un premio di tesseramento annuale di €. 4.500 da corrispondersi in nove rate mensili di €.500 a partire dal 01/10/2011; 2) un rimborso spese per indennità chilometrica in relazione alle trasferte effettuate fuori sede. In data 10/08/2011 viene emanata, dalla L.N.D., una Circolare che, nel disciplinare i rapporti tra le a.s.d. e gli allenatori dilettanti, recitava testualmente: " fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in favore degli allenatori dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012". Sulla base di detta Circolare, l'associazione ha proceduto, in data 20/08/2011, alla stipula di un nuovo accordo con l'allenatore che prevedeva solo il rimborso delle spese di trasferta, eliminando il compenso per premio di tesseramento, proprio in ossequio a quanto stabilito dalla Circolare stessa. Essendo stato risolto anticipatamente il rapporto tra l'associazione e l'allenatore, quest'ultimo richiede il pagamento del premio di tesseramento maturato fino alla data di prestazione della sua opera, in virtù del primo contratto sottoscritto. Si chiede di sapere se l'associazione è tenuta a corrispondere detto premio. Da tenere presente che entrambi gli accordi sottoscritti sono stati, a suo tempo, regolarmente depositati in Lega. Risposta a cura di Barbara Agostinis *, Collaboratrice della Redazione di Fiscosport
Questo contenuto è disponibile solo in abbonamento. Effettua il login oppure prova l'abbonamento gratuito per 30 giorni