Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

Ricordiamo anzitutto che il gentile lettore si riferisce all’articolo di Patrizia Sideri sui volontari pubblicato nella scorsa Newsletter Fiscosport.
L’iscrizione del nominativo dei volontari nell’apposito registro (previsto nell’art. 17, comma 1, d.lgs. 117/2017 e prima ancora dalla legge n. 266/91) è condizione necessaria per la copertura assicurativa obbligatoria dei volontari stessi.
Il tirocinante che al termine del periodo di tirocinio diventerà volontario a tutti gli effetti è in una posizione ambigua perché può, per esempio, non solo ammalarsi ma potrebbe anche causare danni a terzi (per tutti: si pensi a chi viaggia sulle ambulanze “in affiancamento”) e la prova se la colpa sia la sua o del suo tutor che non ha sufficientemente vigilato non è affatto facile.
Proviamo comunque a offrire qualche indicazione:
– a rigor di logica e buon senso (ma anche di regolamento di ammissione all’attività), si è volontari se si è superato un corso di formazione oltre a un totale di ore di tirocinio/affiancamento, e non prima. Ovviamente questo vale per quelle attività volontaristiche in cui sia necessario questo tipo di organizzazione dell’accesso.
Tuttavia vi sono anche attività volontaristiche molto semplici dove la formazione e il tirocinio non sempre sono necessari.
Corso di formazione e tirocinio/affiancamento, comunque, sono stabiliti generalmente da un regolamento interno o nello statuto oppure richiesti da convenzioni con enti pubblici quando sono in gioco attività che richiedono una particolare competenza.
– si consiglia inoltre di valutare il grado del rischio a cui è sottoposto il tirocinante, rispondendo alle domande: “può ammalarsi?” e “può arrecare nocumento a terzi?”
– in caso di risposta affermativa alle due domande sopra, istituirei nel registro dei volontari una sezione “tirocinanti” dove inserire i nominativi di coloro che rivestono (ancorché temporaneamente) questo ruolo, definendo con la compagnia assicurativa l’estensione della copertura anche a loro oppure sottoscrivendo un contratto assicurativo a latere, qualora la polizza obbligatoria non preveda alcuna possibilità di estensione ai tirocinanti.