Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Quantunque sia considerata “senza scopo di lucro”, la società sportiva dilettantistica (SSD), costituita in forma di società a responsabilità limitata, è comunque un “ente commerciale” avente la natura giuridica di società di capitali e, quindi, è tenuta a rispettare gli ordinari adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa tributaria vigente (come la presentazione, tra gli altri, del modello Redditi SC 2024).
In particolare, per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, tale obbligo permane anche in caso di opzione per il regime di favore ex L. 398/1991, che prevede specifici esoneri ai fini IVA e un regime forfettario di determinazione dell’imponibile ai fini IVA, IRES e IRAP.
Rammentiamo, a tal proposito, che, ai sensi della Circolare Agenzia Entrate 18/E/2018, le SSD, ancorché non perseguano scopo di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell’ambito dei soggetti passivi IRES di cui all’art. 73, co. 1, lett. a), TUIR.
Con riferimento alle attività svolte dalla SSD, queste sono sempre considerate “commerciali”, pur potendo beneficiare, a talune condizioni, della “decommercializzazione” (ai fini IVA e ai fini delle imposte sul reddito) dei “corrispettivi specifici” versati dai tesserati per la frequenza alle attività sportive istituzionali, previste dallo statuto sociale vigente, promosse e organizzate dal sodalizio.
Per questi corrispettivi vige la non imponibilità ai fini delle imposte (art. 148 TUIR, art. 4 DPR IVA e, dal 01.01.2025 art. 10 DPR IVA) e, pertanto, sarà necessario presentare i modelli dichiarativi “a zero” (dichiarazione IVA, liquidazioni periodiche IVA, modello Redditi e modello IRAP).
Nel caso di esercizio dell’opzione per il regime di cui alla L. 398/1991 è previsto l’obbligo di trasmissione del modello Redditi SC e del modello IRAP (allegando, almeno nella prima dichiarazione ma il consiglio è di reiterarlo anche nelle successive, al modello Redditi SC il quadro VO della dichiarazione IVA per confermare l’esercizio di tale opzione), compilando le sezioni specifiche dedicate alle imprese in contabilità ordinaria o che adottano regimi forfettari.
Con riferimento specifico ai ricavi decommercializzati di una SSD, questi, pur essendo non assoggettabili a tassazione, andranno indicati nel rigo RS107 del modello Redditi SC.
Nel rigo RS107, col. 2, del modello UNICO SC infatti deve essere indicato il valore dei ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) e b), TUIR, che comprendono:
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
E ciò anche se tali ricavi, per la speciale norma agevolativa di cui abbiamo detto sopra, siano irrilevanti fiscalmente.