Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
La differenza tra “associato” e “tesserato” è netta e merita una dettagliata analisi.
La qualifica di “associato” viene assunta sulla base di un rapporto giuridico che si instaura tra l’associazione sportiva dilettantistica e la persona che condivide e accetta la missione istituzionale del sodalizio, lo statuto e i regolamenti vigenti e acquisisce, nel rispetto degli adempimenti previsti (presentazione della domanda di ammissione, versamento della quota associativa annuale, iscrizione al libro soci) uno status specifico.
Dalla acquisizione dello status di “associato” derivano diritti e doveri a garanzia, soprattutto, della effettiva partecipazione democratica alla vita associativa.
La qualifica di “tesserato” viene invece assunta sulla base di un rapporto giuridico che si instaura tra la persona che intende praticare attività sportiva (come atleta, istruttore/allenatore, praticante, ecc.) e l’ente sportivo affiliante di riferimento (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata), per il tramite (diretto o indiretto) di un sodalizio sportivo affiliato. Lo sportivo che condivide e accetta i regolamenti federali della disciplina sportiva da praticare, dopo aver presentato idonea domanda di tesseramento (per il tramite dell’associazione affiliata), assume lo status di “tesserato” mediante iscrizione presso il RAS (Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche).
La stessa persona può assumere
(1) sia lo status di associato che quello di tesserato, qualora intende partecipare alla vita associativa e praticare attività sportiva, oppure può assumere
(2) solo lo status di associato, se non intende fare sport, oppure ancora
(3) solo lo status di tesserato, qualora non sia interessato alla vita associativa.
Occorre tuttavia prestare attenzione ai regolamenti federali relativi alla specifica disciplina sportiva di riferimento, in quanto potrebbe essere prevista la necessità che tutti gli aspiranti tesserati siano anche associati al sodalizio sportivo.
In termini generali, il collaboratore sportivo deve necessariamente essere tesserato presso il sodalizio nei confronti del quale intende prestare le proprie attività lavorative, anche perché in assenza di tesseramento, regolarmente acquisito presso il RAS, non si potrebbe procedere con la comunicazione di inizio collaborazione presso lo stesso registro.
Se non è diversamente previsto dall’ente affiliante, il collaboratore sportivo non deve necessariamente essere anche associato, per quanto sopra descritto, e quindi non è tenuto a versare la quota associativa annuale eventualmente deliberata dall’organo sociale competente, finalizzata a finanziare l’ente nel suo complesso e condizione, tra le altre, per mantenere lo status di associato.
Infine, ancorché il tesseramento come atleta sia sufficiente per l’inserimento del rapporto di lavoro nel RAS (è “bloccante” solo l’assenza di tesseramento), se il rapporto di lavoro è come tecnico/istruttore è necessario che il tesseramento sia per tale attività.