Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Per espressa previsione normativa, i corrispettivi “decommercializzati” in modo speciale per i sodalizi sportivi dilettantistici, ex art. 148, co. 3, T.U.I.R. ed ex art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972, non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito (IRES e IRAP) e ai fini IVA e quindi non ne sussiste obbligo dichiarativo in sede di compilazione del modello UNICO, della dichiarazione IRAP e IVA.
Per gli altri corrispettivi commerciali, nel caso in cui questi rientrino nel campo di applicazione del regime di favore ex l. 398/1991, non sussiste obbligo dichiarativo esclusivamente ai fini IVA (art. 2, co. 1, L. 398/1991). Ne consegue che occorre presentarne ordinariamente il modello UNICO e la Dichiarazione IRAP.
Con riferimento specifico ai ricavi decommercializzati di una s.s.d., questi, pur essendo non assoggettabili a tassazione, andranno indicati nel rigo RS107 del modello UNICO SC.
Nel rigo RS107, col. 2, del modello UNICO SC infatti deve essere indicato il valore dei ricavi di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) e b), T.U.I.R., che comprendono:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Rammentiamo a tal proposito che, ai sensi della Circolare Agenzia Entrate 18/E/2018 le s.s.d., ancorché non perseguano scopo di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell’ambito dei soggetti passivi IRES di cui all’art. 73, co. 1, lett. a), T.U.I.R.