Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
La risposta al quesito proposto dal lettore impone un’analisi, seppure sintetica, della natura e della funzione del Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI (d’ora in poi, per comodità, Registro CONI).
L’iscrizione al Registro CONI, che costituisce l’ultimo adempimento necessario al riconoscimento di ente sportivo dilettantistico, è invero l’unico atto in grado di attestare la natura sportiva dilettantistica del sodalizio iscritto, in virtù dell’art. 7 del decreto legge 28/5/2004 n. 136 (convertito nella legge 27/7/2004 n. 186), ai sensi del quale il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Agli organismi di riferimento: Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate è stato delegato (con delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1288 emanata in data 11/11/2004) il potere di compiere solo un riconoscimento provvisorio a fini sportivi, laddove, come detto, il riconoscimento definitivo della natura sportiva dilettantistica, assolutamente necessario ed imprescindibile (che non deve confondersi con il riconoscimento della personalità giuridica, discrezionale, in grado di condizionare l’autonomia patrimoniale dell’ente) è collegato all’iscrizione al Registro CONI.
Il riconoscimento ex lege del CONI, quale unico organismo certificatore dello svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, ha portato l’ente esponenziale dello sport italiano a individuare (con delibere n. 1566 del 20 dicembre 2016; n. 1568 del 14 febbraio 2017; n. 1569 del 10 maggio 2017) le (uniche) attività ritenute sportive.
In seguito a un simile intervento “normativo” da parte del CONI, l’iscrizione al Registro è subordinata all’effettivo svolgimento di almeno una delle discipline elencate da parte del sodalizio sportivo, come si evince dalla lettura della delibera 1566/2016, secondo cui: “l‘iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che vale il riconoscimento ai fini sportivi, è conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco“.
La ratio di un simile provvedimento, riconducibile alla necessità di “adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti a fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione”, si pone in linea con le finalità sottese alla riforma del Registro CONI 2.0 (disciplinato dalla Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1574 del 18/07/2017, che approva il nuovo “regolamento di funzionamento del registro nazionale delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche”), tesa, nel complesso, a garantire che il riconoscimento sportivo sia attribuito alle sole associazioni e società sportive che svolgono effettivamente attività sportive dilettantistiche.
Alla luce di simili considerazioni, sorge spontanea una domanda sull’importanza di una simile iscrizione, ovvero perché è importante essere iscritti al Registro CONI?
Nonostante l’iscrizione al Registro CONI abbia una pluralità di funzioni, essendo volta a realizzare un data base degli enti sportivi dilettantistici presenti sul territorio nazionale e un elenco di sodalizi, legittimi fruitori delle agevolazioni fiscali da trasmettere annualmente all’Agenzia delle Entrate, sembra meritevole di attenzione proprio quest’ultima finalità.
Solo i sodalizi, cui è stato riconosciuto lo status di ente sportivo dilettantistico (attraverso l’iscrizione al Registro) possono far parte del sistema sportivo dilettantistico e possono godere delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 90, comma 18, l. 289/2002.
La constatazione, nel corso degli anni, di alcune criticità nell’iscrizione, ha portato il CONI a riformare il Registro.
In particolare, si era riscontrata una possibile disomogeneità delle informazioni, riconducibile al fatto che: ogni sodalizio dovesse gestire un certo numero di iscrizioni per ogni affiliazione; non fossero previste sezioni per caricare i dati dei tesserati né delle attività svolte (es: didattiche; sportive); mancasse, infine, una sezione per il caricamento e conservazione degli atti associativi.
Simili (e forse altre) criticità sono alla base della creazione del nuovo Registro, tesa a garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- garantire il riconoscimento a fini sportivi dei sodalizi;
- facilitarne l’iscrizione;
- stabilire con esattezza il numero e l’identità dei sodalizi esistenti sul territorio nazionale e dei componenti di ciascuno;
- identificare le attività svolte dai medesimi;
- rendere più affidabile l’iscrizione al Registro quale certificazione della natura sportiva dei sodalizi anche nel caso di controlli;
- garantire la trasparenza delle agevolazioni erogate al mondo sportivo;
- dialogare con altre banche dati.
Al fine di consentire il raggiungimento di simili obiettivi, come detto, il CONI è intervenuto a riformare il Registro CONI, chiarendo nell’ambito del Regolamento istitutivo, chi sia tenuto ad iscriversi.
Alla luce delle precisazioni fornite, devono porre in essere un simile adempimento
- gli enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme indicate nell’art. 90 l. 289/02 e
- provvisti di uno statuto conformealle disposizioni normative attualmente in vigore, con sede operativa in Italia,
- regolarmente affiliati a un organismo di riferimento(e che non siano un’articolazione dell’organismo di riferimento),
- svolgenti comprovata attività sportiva /o didatticanell’ambito istituzionale dell’organismo di appartenenza,
- con un numero di tesserati (atleti e tecnici) coerente con la disciplina praticata e conforme alle previsioni regolamentari dell’organismo di appartenenza.
L’iscrizione al Registro degli enti sportivi dilettantistici avviene esclusivamente per il tramite dell’Organismo di riferimento.
Per ogni associazione/società sportiva dilettantistica devono essere forniti i seguenti dati:
a) l’identificativo dell’ente: CF e (eventualmente P. IVA). A tal riguardo è necessario verificare che l’identificativo fornito sia quello proprio del sodalizio e non del legale rappresentante;
b) l’indirizzo mail;
c) la ragione sociale/denominazione;
d) la natura giuridica (riconducibile ad una delle forme di cui all’art. 90 l. 289/02, ovvero associazione sportiva con o senza personalità giuridica, società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro
e) la sede legale: indirizzo, cap., comune e provincia;
f) l’identificativo del legale rappresentante (CF, dati anagrafici, indirizzo di residenza e recapito telefonico);
g) l’identificativo dei componenti del Consiglio Direttivo;
h) l’atto costitutivo e lo statuto vigente con numero di registrazione all’Agenzia delle Entrate;
i) la stagione sportiva (intesa come l’arco temporale di 12 mesi – stabilito dall’Organismo di riferimento- in cui si svolge l’attività sportiva, che normalmente coincide con l’affiliazione);
l) il settore sportivo;
m) la sede dell’impianto ove si svolge l’attività;
n) la provincia prevalente.
È invece ritenuta opzionale l’indicazione dei seguenti elementi:
- le eventuali Sedi distaccate all’interno della stessa regione;
- il recapito postale;
- il domicilio fiscale;
- i proventi dell’attività istituzionale;
- i ricavi attività commerciale,
- le plusvalenze,
- le sopravvenienze attive,
- i ricavi totali,
- gli oneri dell’attività istituzionale,
- le minusvalenze,
- le sopravvenienze passive,
- il totale dei costi,
- l’avanzo/disavanzo di gestione.
È inoltre obbligatorio il caricamento dei seguenti atti:
- l’atto costitutivo;
- lo statuto;
- il documento di identità del legale rappresentante;
- il modulo richiesta di affiliazione;
- il verbale delle modifiche statutarie ed il verbale delle modifiche delle cariche sociali.
È necessario non trascurare questi ultimi due documenti, oggetto di particolare attenzione in caso di controlli.
Il caricamento dell’attestazione del versamento della quota di affiliazione è ritenuto opzionale.
Devono inoltre risultare i seguenti dati dei tesserati (da non confondere con i soci: sulla differenza v. da ultimo Soci e tesserati, in Newsletter n. 2/2019, ove ulteriori rinvii)
- l’identificativo unico (codice fiscale),
- il cognome e il nome,
- l’ente di appartenenza (Asd/ssd);
- la qualifica sociale (legale rappresentante; presidente; responsabile di sezione, vice presidente, consigliere);
- la qualifica sportiva (dirigente, tecnico; ufficiale di gara; atleta agonista; atleta praticante) e il tipo (dilettante; professionista);
- la stagione sportiva;
- il settore sportivo e
- la disciplina sportiva.
Deve altresì essere indicato lo svolgimento di attività sportiva e/o didattica (sulla necessità di leggere congiuntamente o alternativamente le due attività, si veda l’articolo di S. Andreani, Ma per stare nel Registro CONI … queste gare vanno proprio fatte?!?, in Newsletter n. 7/2019).
Con riguardo all’attività sportiva, deve risultare la descrizione dell’evento sportivo, che può coincidere con una singola gara, la quale, identificata da un codice identificativo univoco, rappresenta il primo gradino della gerarchia.
L’evento sportivo è descritto da:
- un identificativo univoco (fornito dall’Organismo sportivo),
- la denominazione (massimo 255 caratteri),
- l’organizzatore (Organismo sportivo, Comitato periferico, uno o più Enti giuridici),
- il periodo di svolgimento (gg/mm/aaaa),
- il livello (Nazionale, Regionale, Provinciale),
- il tipo (mono-disciplinare, pluri-disciplinare),
- la gara.
In riferimento all’attività didattica, intesa come l’insieme dei corsi di avviamento allo sport (per giovani e/o adulti) organizzati direttamente dall’Organismo sportivo di riferimento o autorizzati, qualora svolti dal sodalizio, deve risultare
- la disciplina sportiva,
- l’identificativo del tecnico responsabile e dei partecipanti, nonché
- il periodo di svolgimento e
- la frequenza richiesta.
Deve, infine, essere indicata e specificata l’attività formativa, ovvero l’insieme delle attività di formazione dei tesserati dell’organismo sportivo, nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è svolto direttamente dall’organismo sportivo di riferimento.
Relativamente a quest’ultima tipologia di attività, deve essere precisata:
- la natura, ovvero se trattasi di corsi, corsi con esame, ovvero stage/seminari;
- la categoria da formare, i.e. i destinatari del corso, dirigenti, ufficiali di gara, tecnici o altro;
- il numero dei partecipanti e il codice fiscale dei medesimi,
- la disciplina sportiva,
- l’identificativo (codice fiscale) del tecnico responsabile e dei partecipanti;
- la modalità di erogazione del corso (ovvero se svolto a distanza, on line, o in aula) e
- il livello (nazionale, regionale o provinciale),
- il luogo,
- il periodo di svolgimento e le ore complessive di erogazione della formazione.
È previsto anche l’inserimento di dati relativi all’organismo di affiliazione, adempimento, questo, che tuttavia non sembra coinvolgere il lettore (vice Presidente di un ente sportivo dilettantistico) dal cui quesito trae origine questo articolo.
La previsione – nell’ambito del regolamento istitutivo del Registro CONI – di cause di nullità delle iscrizioni, e conseguente cancellazione dei sodalizi a seguito dei controlli compiuti dal CONI, suggerisce di prestare particolare attenzione alla correttezza e completezza dei dati inseriti, posto che sono ritenute nulle (quindi come mai esistite), tra l’altro, le iscrizioni di enti, il cui codice fiscale e/o la partita IVA risultano errati. Da ricordare, tra le cause di cancellazione degli enti sportivi dilettantistici, il mancato aggiornamento dei propri dati identificativi – entro 15 giorni dalla richiesta pervenuta dal CONI – o la mancata integrazione delle informazioni obbligatorie per l’iscrizione.
Nonostante simili provvedimenti siano impugnabili innanzi alla Giunta Nazionale del CONI e, successivamente, innanzi al Collegio di Garanzia dello sport, non può essere trascurata l’importanza di inserire correttamente i dati richiesti.
Il fatto che i dati presenti nel Registro vengano aggiornati dagli Organismi di affiliazione, non sembra escludere la necessità che i singoli enti sportivi dilettantistici verifichino la correttezza dei medesimi, non solo in considerazione delle possibili conseguenze in caso di indicazioni errate, bensì anche in virtù del fatto che la sezione riservata del registro CONI è consultabile (oltre che dai singoli enti anche) dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS per finalità istituzionali.