Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
In riferimento alle modalità operative attraverso cui esercitare l’opzione per il regime di favore di cui alla L. 398/1991, l’asd deve:
- adottare un comportamento concludente, ovvero adottare le scritture contabili e i modelli dichiarativi fiscali previsti in modo specifico dal regime in questione;
- comunicare l’opzione per il regime in questione tramite la compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA, quadro da allegare al modello di dichiarazione dei redditi secondo le scadenze ordinarie;
- comunicare l’opzione agli uffici competenti SIAE secondo quanto disposto dall’art. 9, co.2 d.p.r. 544/1999, ovvero prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende usufruire del regime in questione, indipendentemente dalla decorrenza dell’esercizio sociale, con effetto dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui la comunicazione viene effettuata.
Il mancato o non corretto rispetto degli adempimenti di comunicazione dell’opzione, in presenza di un comprovato e corretto comportamento concludente, non determina in modo automatico la decadenza dai benefici di cui al regime in questione (come recentemente chiarito e ribadito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 18/E del 01.08.2018).
Differentemente la stessa l. 398/1991 specifica che l’opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto (ndr. da intendersi ora l’Agenzia delle Entrate); essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. Non si comprende pertanto il motivo per cui la SIAE faccia retroagire gli effetti dell’opzione al 1.10.2017. Dal quesito non si comprende se la comunicazione dell’opzione sia stata inviata solo alla SIAE o anche all’Agenzia delle Entrate come richiesto dalla l. 398/1991. Volendo equiparare le due istituzioni è conseguente ritenere che la validità dell’opzione, nel caso specifico, debba decorrere dal 1 gennaio 2018 e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata (dal quesito: nel mese di dicembre 2017), non reputando rilevante, al fine di far retroagire gli effetti al 1.7.2017, la compilazione del quadro VO nella prima dichiarazione utile e dando quindi preminenza alla comunicazione alla SIAE.
Nel contrasto tra il d.p.r. 544/1999 e la l. 398/1991 si ritiene infatti che quest’ultima con rango di legge prevalga su una disposizione regolamentare rappresentata dal d.p.r.