Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

Il nuovo regime di incompatibilità introdotto dall’art. 11 del d.lgs. 36/21 è più ampio rispetto alla previgente disciplina in quanto si estende a qualsiasi carica e non solo alla carica di amministratore e opera in relazione all’affiliazione a federazioni ed enti di promozione sportiva, a prescindere dalla disciplina sportiva.
Pertanto nel caso prospettato non sussiste incompatibilità, anche se entrambi i sodalizi promuovono la pratica della pallavolo, in quanto le cariche sono rivestite in a.s.d. affiliate a enti diversi, rispettivamente la Federazione e l’ente di promozione sportiva.
Per contro, stante la nuova formulazione della norma, l’incompatibilità sussiste in relazione a cariche assunte in a.s.d./s.s.d. affiliate al medesimo ente di promozione sportiva ancorché operanti in discipline sportive diverse (ad esempio pallavolo e calcio).