Il quesito
Risposta di: Giuliano SINIBALDI

Ai sensi dell'art. 148, c. 4, del T.U.I.R., "la disposizione del comma 3 (cioè la possibile de-commercializzazione dei corrispettivi specifici") non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita.
Analoga disposizione è prevista, ai fini IVA, all'art. 4, c. 5, del d.p.r. n. 633/1972, ai sensi del quale "… sono considerate in ogni caso commerciali … le seguenti attività: a) cessione di beni nuovi prodotte per la vendita…"
La non commercialità della vendita di materiali di consumo per l'esercizio di attività sportiva (problema analogo a quello segnalato dalla lettrice è presente in quasi tutti i sodalizi sportivi, basti pensare alla vendita delle palline di tennis o delle cuffie e occhialini in piscina) è stato oggetto di intervento da parte dei noti documenti emessi dalle D.R.E. del Piemonte ("come fare per non sbagliare" – settembre 2015), e del Friuli Venezia Giulia (risposte ai quesiti in materia di ASD – febbraio 2015), sui quali FS si è ampiamente soffermato.
Il problema è che le due D.R.E. hanno dato risposte parzialmente diverse: mentre per la D.R.E. Piemonte (pag. 26 della guida) "La cessione di beni nuovi prodotti per la vendita è attività commerciale per presunzione normativa, anche se viene effettuata in perdita.", per la D.R.E. Friuli (risposta al quesito n. 7) la “vendita” di attrezzatura sportiva da parte della ASD ai propri soci costituisce attività commerciale. Diverso è il caso in cui l’ASD acquisti su indicazione e richiesta dei soci – anticipando i soldi – le divise e si faccia da questi ultimi solo rimborsare, senza alcun ricarico (stessa modalità di funzionamento del GAS)."
Traspare dunque (a mio parere correttamente) una maggiore apertura da parte della D.R.E. Friuli in quei casi in cui l'attività di acquisto e rivendita sia organizzata in forma assimilabile a quella dei "Gruppi di acquisto". In ogni caso, viene richiesta l'assenza di ricarico.
Poichè, nel Vostro caso, viene operato un ricarico (anche se finalizzato alla copertura delle spese generali), a mio avviso l'attività deve essere considerata di natura commerciale, quindi da assoggettare a IVA che, in caso di esercizio dell'opzione, potrà essere gestita in regime di 398.