Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

La commercialità o meno della concessione dell'utilizzo di campi sportivi fra associazioni sportive dilettantistiche non è del tutto chiarita, perchè (sintetizziamo al massimo quanto già scritto in altri interventi su questa newsletter, ai quali rinviamo per ogni necessario approfondimento):
– l'art. 148 T.U.I.R. decommercializza "le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali": la concessione dell'utilizzo di un campo da gioco, fra a.s.d., rientra in questa fattispecie?
– la questione è finita sotto i riflettori nel momento del boom del calcetto: spuntarono allora infatti svariate "pseudo-associazioni sportive", magari con dieci tesserati, che avevano in concessione o in locazione impianti e li affittavano a ore ad altre associazioni, avvalendosi della decommercializzazione in questione, senza svolgere di fatto alcuna attività sportiva, o svolgendola in misura assolutamete marginale
– la pratica era evidentemente abusiva, e l'Agenzia delle Entrate ha avuto buon gioco nel sostenere, come peraltro aveva sempre fatto, che la mera messa a disposizione di impianti sportivi fosse attività non sportiva ma immobiliare, fuori quindi dall'agevolazione di legge
– ora i "facili guadagni", o pesudo-tali, provenienti dal calcetto sono in gran parte tramontati, e forse i tempi sono maturi per poter sostenere che soprattutto per gli impianti pubblici, nei cui contratto di concessione è previsto l'obbligo pr la concessionaria non solo di concedere l'utilizzo di spazi ad altre associazioni sportive, ma anche di farlo a prezzi predeterminati e non certo remunerativi, tale attività non sia commerciale; non possiamo però certo dire che le probabilità di vittoria in un eventuale contenzioso siano alte.
Nel caso di cui al quesito, comunque, la questione è risolta, e con certezza, da un altro elemento, ovvero il fatto che le due a.s.d. in questione non sono affiliate alla medesima Federazione o Ente di promozione: l'assenza di questo indispensabile requisito, richiesto sempre dal citato art. 148 T.U.I.R., esclude che ci si possa avvalere della norma agevolativa.
L'operazione è quindi commerciale e soggetta a IVA.