Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

Per quanto riguarda il primo quesito, secondo l’opinione prevalente la trasformazione deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria, con le maggioranze stabilite per le modifiche statutarie e lo scioglimento anticipato; si dovrà quindi far riferimento alle previsioni statutarie e, salvo che lo statuto non lo richieda espressamente, non è necessaria l’unanimità.
Per quanto riguarda il secondo, come in tutti i casi di cessazione della responsabilità di terzi, dai soci illimitatamente responsabili di società di persone nel caso di trasformazione in società di capitali, ai fideiussori nel caso di revoca della fideiussione, tale cessazione ha effetto solo per le obbligazioni sorte successivamente; permane invece per quelle in essere al momento della trasformazione o della revoca.