Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Al quesito posto dal lettore occorre rispondere sotto un doppio profilo: civilistico e fiscale.
Relativamente al profilo civilistico, l’art. 24 del Codice Civile recita: “la qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto”.
Con sentenza n. 12426 del 1991, inoltre, la Cassazione ha definito che qualora lo statuto consenta la trasmissione, ai sensi dell’art 24, primo comma cod. civ., della qualità di associato, questa può avvenire per atto inter vivos a titolo oneroso – sebbene non determini il trasferimento di una quota ideale del patrimonio associativo, ma solo di altre utilità economiche connesse alla qualità trasferita, anche soltanto indirettamente – e per un corrispettivo che può superare il valore venale di tale quota e che, come plusvalenza attuata attraverso la circolazione della partecipazione associativa, incide esclusivamente sulle economie individuali dei contraenti, sì da non porsi in contrasto con la causa non lucrativa dell’associazione, né, qualora questa operi nel settore sportivo, con la specifica normativa per il medesimo dettata.
Per quanto attiene al profilo fiscale, si fa presente che l’art. 148 del T.U.I.R. al comma 8, lettera f), pone come condizione per la fruizione all'agevolazione relativa alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici, che nello statuto sia presente la clausola di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Venendo più specificatamente alla risposta richiesta, se con “tassa di ammissione” si vuol intendere quota associativa, si precisa che quest’ultima è richiesta per la sola adesione del socio e non può essere differenziata, quindi non si vede la possibilità di applicare quote ridotte. Questo perchè la quota è l’importo il cui versamento determina l’acquisizione dello status di associato all’ente.
Si ricorda, che la quota associativa si riferisce all’anno sociale in cui viene versata e non varrà 365 giorni dal suo versamento ma dovrà essere riversata con l’inizio del nuovo esercizio sociale, anche se inferiore. Relativamente alla limitazione a un numero definito di trasmissibilità, si evidenzia che si ritiene che nello statuto sia possibile darne indicazione.