Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

L'art. 9 del decreto dignità statuisce che "Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu' efficace contrasto alla ludopatia … a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' vietata qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui pubblicita', ai sensi del presente articolo, e' vietata", precisando che "ai contratti di pubblicita' in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore".
Il fatto che il legislatore abbia previsto una data limite di efficacia dei contratti di pubblicità stipulati precedentemente all'entrata in vigore della citata disposizione, senza menzionare i contratti di sponsorizzazione, suggerisce alcune riflessioni.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, posto che il contenuto del medesimo non è regolato da una legge, ma è rimesso all'autonomia delle parti. E' oltremodo evidente che la regolamentazione – seppure non disciplinata da una legge statale – non possa non tenere conto di eventuali previsioni normative, si pensi, ad esempio, alle disposizioni fiscali concernenti tale negozio.
Con particolare riguardo alle prescrizioni del decreto dignità, è innegabile la disarmonia delle stesse nei confronti dei contratti di pubblicità e di sponsorizzazione, considerato che, come detto, se, da un lato, statuiscono il divieto della stipula di entrambi i negozi aventi a oggetto giochi o scommesse con vincite di denaro, dall'altro, pongono una data limite di efficacia del rapporto contrattuale solo in relazione ai contratti di pubblicità; parrebbe per contro che, per quanto attiene alla sponsorizzazione, essa sia vietata tout court a partire dal 1 gennaio 2019.
Spetta, pertanto, all'interprete definire "la sorte" dei contratti di sponsorizzazione stipulati prima di questa data. L'assenza di una espressa presa di posizione da parte del legislatore può essere colmata attraverso un'interpretazione teleologica, che tenga, cioè, in particolare considerazione le finalità del decreto dignità.
La considerazione che l'intenzione del legislatore è quella di garantire un rafforzamento della tutela del consumatore e un piu' efficace contrasto alla ludopatia sembra suggerire un'estensione delle previsioni normative relative ai contratti di pubblicità (concernenti, in particolare la durata dei medesimi) a quelli di sponsorizzazione, proprio in virtù dell'identità di ratio sottesa a entrambi i negozi.