Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

In linea generale i compensi, i premi, le indennità e i rimborsi spesa erogati da asd e ssd, riconosciute ai fini sportivi, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, sono assoggettati ad un trattamento fiscale e previdenziale di favore.
Purtroppo, per comprensibili esigenze editoriali, in questa sede non è possibile analizzare approfonditamente la normativa vigente, per cui si rinvia alla lettura dei numerosi articoli di approfondimento, ai vademecum, alle fonti giurisprudenziali e alle risposte ai quesiti pubblicati nelle precedenti Newsletter di Fiscosport.
Il trattamento di favore ai fini previdenziali, ovvero la completa esenzione da contribuzione obbligatoria (nei confronti dell'INPS-ex ENPALS), è applicabile qualora la prestazione sportiva non sia qualificabile come "lavoro autonomo" o come "lavoro subordinato".
Uno degli indicatori spesso utilizzati dagli organismi competenti (Direzione Provinciale del Lavoro, INPS-ex ENPALS), in sede di verifica, per provare l'esistenza di lavoro autonomo è la "non marginalità" delle somme erogate agli sportivi, misurata attraverso determinati parametri quantitativi.
Nella Circolare Enpals 13/2006 si legge che "alla luce della disciplina dettata dal legislatore fiscale in tema di fasce di reddito non assoggettate all’IRE (cd. "no tax area", cfr. Art.11, TUIR), la percezione, nell’arco dell’anno solare, di somme inferiori al vigente limite in materia (per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, attualmente pari a euro 4500 annui) costituisce ragionevolmente indice di marginalità dei compensi".
In altri termini, secondo tale impostazione, se le somme erogate sono di ammontare superiore a euro 4.500 annui è ragionevole supporre che il soggetto percipiente svolga le prestazioni sportive in qualità di lavoratore autonomo, obbligato di conseguenza alla contribuzione previdenziale disposta per lo specifico settore di attività.
Questa impostazione non è ritenuta condivisibile per le seguenti ragioni:
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la soglia pari a euro 4.500 annui non è applicabile, in quanto l'IRE non è mai stata introdotta a sostituzione dell'Irpef e perchè il sistema della progressitivà dell'imposta sul reddito, tramite la no tax area, non è più in vigore (l'abrogazione dell'IRE e della no tax area è stata disposta dalla Legge Finanziaria per il 2007);
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nell'ordinamento vigente non è presente alcun limite all'ammontare dei compensi, al di sopra del quale gli stessi si presumono percepiti a titolo di lavoro autonomo;
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l'unica soglia prevista dalla normativa vigente in materia è quella relativa all'esenzione Irpef, pari a euro 7500 annui ex art, 69, co. 2, T.U.I.R.;
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utilizzare l'ammontare dei compensi, per dedurre l'esistenza di lavoro autonomo e disconoscere il godimento di agevolazioni fiscali, non dovrebbe essere ammissibile, in assenza di altre prove, così come l'ausilio di parametri di tipo quantitativo non supportati da precisi riferimenti normativi.
In conclusione, nel caso concreto di cui al quesito, si consiglia di dedicare particolare attenzione a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, di verificarne il rispetto e di non concentrarsi esclusivamente sulla questione relativa all'ammontare dei compensi, che da sola, alla luce di quanto sopra descritto, non dovrebbe presentare rilevanti profili di criticità.
In generale, occorre che siano rispettati tutti i requisiti formali e sostanziali che consentono:
- all'ente associativo, di esssere correttamente qualificato come asd;
- alle prestazioni offerte dai collaboratori di non essere inquadrate come lavoro autonomo o dipendente.
Con riferimento particolare al precedente punto numero 2, non si configura lavoro autonomo in assenza di autonoma organizzazione del lavoratore, assunzione in proprio del rischio, "vocazione" professionale. Non si consigura lavoro dipendente invece, in assenza di subordinazione gerarchica, assoggettamento ad altrui potere direttivo, disciplinare, di controllo e vigilanza.
Sarebbe opportuno poi non trascurare l'importante questione dell'impiego di dipendenti pubblici (l'insegnante di ruolo di cui al quesito dell'utente).
In ambito sportivo dilettantistico, i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nei confronti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio e di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente emolumenti a titolo di indennità di trasferta e di rimborsi forfetari (Art. 90, co. 23, L. 289/2002, Circolare Agenzia Entrate 21/E del 22.04.2003).
E' opportuno quindi che, in tutte le comunicazioni tra le parti (verbali, conferimento di incarico, lettera di incarico, contratto, ecc.) siano espressamente concordate ed erogate esclusivamente somme a titolo di rimborso forfetario di spesa, il cui importo può anche essere di ammontare pari a euro 7500, qualora l'istruttore sia impegnato per molte ore e spesso in trasferta.