Il quesito
Risposta di: Enrico SAVIO

Trattando il tema della responsabilità patrimoniale nell’ambito degli enti associativi non lucrativi è necessario effettuare una distinzione tra associazioni riconosciute o non riconosciute.
Le associazioni riconosciute, iscritte nei registri prefettizi delle persone giuridiche ovvero in quelli regionali (o provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano), vincolando un determinato patrimonio a garanzia dei propri creditori hanno ottenuto la c.d. autonomia patrimoniale perfetta. Tali enti, per effetto dell’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, in ipotesi di responsabilità per qualsiasi debito riconducibile alle attività associative risponderanno verso i propri debitori esclusivamente con il patrimonio sociale e non anche con quello di coloro che hanno materialmente posto in essere l’atto dal quale è sorto l’impegno (amministratori o comunque materiali esecutori).
Diversamente da quanto sopra, nelle associazioni non riconosciute, ai sensi dell’art. 38 c.c., per le obbligazioni sociali sarà chiamato a rispondere l’ente con il proprio patrimonio (c.d. fondo comune) nonché personalmente e solidalmente tutti coloro (a prescindere dalla carica ricoperta) che hanno agito in suo nome e per suo conto.
La responsabilità di cui all’art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi.
Quanto sopra permette di comprendere che le decisioni assunte in autonomia dal Presidente o Vice Presidente, senza alcun passaggio nell’ambito del Consiglio Direttivo, avranno l’effetto di vincolare in primis coloro che le hanno assunte.
L’associazione, invece, potrà considerarsi vincolata agli impegni assunti da tali soggetti esclusivamente qualora gli stessi abbiano operato nel rispetto e nei limiti delle proprie funzioni: in caso contrario, per le obbligazioni assunte in assenza/eccesso di potere risulteranno responsabili verso il terzo contraente (non impegnando in alcun modo il sodalizio amministrato) esclusivamente i soggetti agenti.