Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Come indicato dalla Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia: “L’art. 149 del TUIR prevede, ai commi 1 e 2, che un ente perda la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta. Tali disposizioni, per previsione del comma 4 del medesimo articolo, non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche. Pertanto nei confronti delle ASD che svolgono un’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI non può essere disconosciuta la natura di enti non commerciali, anche se in un determinato periodo d’imposta svolgono attività commerciale prevalente" (punto 21. del Protocollo d’intesa Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del F.V.G. e Comitato Regionale Coni del F.V.G. – Nov-dic. 2014)
Nelle Associazioni Sportiva Dilettantistiche sono considerate sempre attività commerciali (art.148, co.4 T.U.I.R.):
· somministrazione di pasti;
· cessione di beni nuovi prodotti per la rivendita;
· organizzazione di gite e viaggi e soggiorni turistici a titolo oneroso;
· gestione fiere, esposizioni a carattere commerciale;
· prestazioni di vitto (alberghiere) e di alloggio;
· le prestazioni di trasporto e di deposito;
· pubblicità commerciale;
· sponsorizzazioni;
· erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
· gestione di spacci aziendali e mense.
Mentre si considerano attività istituzionali:
· le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
· la vendita di pubblicazioni cedute prevalentemente ad associati (art. 148 T.U.I.R., co.3 ).