Il quesito
Risposta di: Anonymous

Un’associazione sportiva dilettantistica che si avvale della legge 398/91 può redigere un bilancio annuale solare per le attività commerciali e di un secondo bilancio sportivo per le attività non commerciali?
risposta a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche in regime 398/91, come noto, sono tenute ad annotare i proventi commerciali nel prospetto approvato con il D.M. 11.2.1997 anche con un’unica scrittura cumulativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, opportunamente integrato con alcune annotazioni separate, quali:
– i proventi non imponibili di cui all’art. 25, co. 2 della Legge 133/1999,
– le plusvalenze patrimoniali,
– le operazioni intracomunitarie.
Tale adempimento viene richiesto da parte dell’Amministrazione Finanziaria al fine di agevolare il riscontro ed il controllo di queste entrate.
Per rispondere al Suo quesito, in merito alla regolamentazione contabile degli Enti Non Profit, categoria in cui rientrano le Associazioni Sportive Dilettantistiche in questione, l’art. 144, co. 2 del D.p.r. 917/86 dispone l’obbligo di tenere la contabilità dell’attività commerciale separata dalla contabilità dell’attività istituzionale.
La contabilità separata può essere gestita adottando uno dei seguenti metodi:
1) predisposizione di due sistemi contabili distinti per l’attività commerciale e per l’attività istituzionale;
2) predisposizione di un sistema contabile unico con l’adozione di un piano dei conti con specifici sottoconti creati per l’attività commerciale, per l’attività istituzionale e per l’attività promiscua; in merito alle spese ed agli altri oneri utilizzati promiscuamente per l’attività commerciale e per l’attività istituzionale sempre l’art. 144 prevede un metodo di ripartizione degli stessi.
In merito alla possibilità di provvedere alla redazione di un rendiconto (o bilancio) economico e finanziario distinto per attività commerciale ed uno per attività istituzionale, è necessario fare attentamente riferimento alle parole usate dal Legislatore ed alle previsioni statutarie; il Legislatore, infatti, fa riferimento ad un bilancio o rendiconto, ed ai relativi allegati, che forniscano una rappresentazione chiara, veritiera e corretta, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; altra cosa è la redazione di un rendiconto separato relativo allo svolgimento di attività commerciali per la raccolta fondi effettuate (art. 20 DPR 600/1973).
Fatte le dovute premesse sul piano procedurale, si precisa che non è possibile adottare periodicità diverse tra bilancio istituzionale e fiscale ed occorre aver riguardo esclusivamente alle previsioni statutarie, che devono intendersi riferibili all’esercizio “solare” se viene previsto espressamente ovvero qualora non sia indicato un diverso periodo (es. 1/7 – 30/6).
Ciò non toglie che, extra-contabilmente, in aggiunta a quanto previsto dalle norme civili e fiscali, vi possa essere una riclassificazione del rendiconto che tenga conto dell’esercizio sportivo.