Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES scade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Se la stessa è presentata entro 90 giorni dal termine previsto si configura una tardiva dichiarazione, oltre i 90 giorni è considerata omessa o non presentata.
Quando la dichiarazione si considera omessa non può essere regolarizzata tramite il ravvedimento, anche se, presentandola entro la scadenza della dichiarazione successiva, le sanzioni si riducono del 50% e non risultano applicabili eventuali sanzioni penali.
Nel caso indicato:
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Scadenza |
Scadenza tardiva |
Scadenza successiva dichiarazione |
Redditi 2017 |
30/11/2017 |
28/02/2018 |
30/11/2018 |
Redditi 2018 |
30/11/2018 |
28/02/2019 |
02/12/2019 |
L’impianto sanzionatorio, per la presentazione della dichiarazione nei periodi suindicati, in presenza di imposte non dovute, è il seguente:
1. Dichiarazione tardiva
si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000, come da articolo 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
Tale obolo si può regolarizzare tramite ravvedimento, presentando la dichiarazione entro i 90 giorni e versando la sanzione ridotta )art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 472/97) pari a euro 25 (250×1/10), con il codice tributo ‘8911’ e, come periodo di riferimento l’anno a cui si riferisce la violazione, versamento che va effettuato entro il termine previsto per il ravvedimento, come indicato nella Circolare Ministeriale n. 180/E del 10.7.98.
2. Dichiarazione omessa, se presentata entro il termine della dichiarazione del periodo di imposta successivo,
e prima di qualsiasi attività di accertamento di cui il contribuente abbia formale conoscenza, la sanzione va da 150 euro a 500 euro, se non sono dovute imposte.
La presentazione della dichiarazione, ancorché considerata omessa, è titolo per la riscossione delle imposte liquidate al suo interno (art. 2, c. 7, DPR n. 322/98); se presentata entro il termine di quella successiva consente di evitare l’applicazione della sanzione penale (art. 5, D. Lgs. N. 74/2000, soglia euro 50.000).
3. Dichiarazione omessa, presentata oltre il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo,
sempre prima di qualsiasi attività di accertamento, la sanzione va da euro 250 a euro 1.000, nel caso di imposte non dovute.
Per gli eventuali risvolti penali, si veda l'approfondimento di S. Andreani, Il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA, in Newsletter n. 21/2019.
Con riferimento alla situazione esistente alla data del 30 luglio 2019 la sanzione che avrebbe potuto essere irrogata, per i due modelli non presentati, sarebbe ammontata rispettivamente a euro 150,00 (anno imposta 2017) ed euro 250,00 (anno imposta 2016). Ovviamente, essendo oggi decorso anche il termine per la presentazione della dichiarazione annuale 2018, la sanzione che potrà essere irrogata è di 250 euro per entrambi gli anni.
Va infine tenuto presente che potrebbero sorgere altre conseguenze qui non preventivabili, quali quelle risultanti da un accertamento induttivo derivante dalle disposizioni previste dall'articolo 39, c. 2 del d.p.r. 600/73, effettuabili appunto in casi di dichiarazioni omesse.